IRAP I PICCOLI SFIDANO IL SILENZIO DELLE ENTRATE

La pubblicazione del modello di dichiarazione Irap nella sua versione definitiva non contiene alcuna novità in grado di risolvere il rebus che, ogni anno, puntualmente, si presenta ai professionisti e ai piccoli imprenditori non dotati di una struttura organizzativa di rilievo: pagare o non pagare il tributo? Si ripete anche in questi mesi, pertanto, lo stesso assillo per i contribuenti ed i loro consulenti, lasciati "orfani" sia da un legislatore distratto - probabilmente bloccato dalla mancanza di risorse che un suo intervento chiarificatore potrebbe provocare - che da una Amministrazione finanziaria che non ha potuto, o voluto, prendere atto dell'orientamento oramai costante della Cassazione. 
Ma andiamo per ordine e vediamo quali sono i punti fermi di questa spinosa questione. Le istruzioni al modello Irap 2012, dopo aver ricordato che sono soggetti passivi del tributo i titolari di reddito d'impresa, gli esercenti arti e professioni e i produttori agricoli, si limitano a rammentare che sono esenti dall'imposta regionale coloro che hanno aderito al regime dei minimi di cui ai commi 96 e seguenti della Finanziaria 2008 (legge 244/2007). Peraltro è opportuno ricordare che dal 2012 questo regime si è, per così direi, sdoppiato, originando il più restrittivo regime dei cosiddetti "nuovi minimi" (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e quello - assai meno appetibile - dei cosiddetti "ex minimi" (comma 3 della medesima disposizione): in entrambi i casi il legislatore ha mantenuto l'esonero dal tributo regionale, per cui questi soggetti, in presenza dei requisiti di legge, non verseranno nulla anche con riferimento ai prossimi anni.
Le istruzioni al modello proseguono ricordando che, limitatamente ai soli esercenti arti e professioni, chi possiede i requisiti per accedere al regime dei minimi ("vecchio" o "nuovo" che sia, se si fa riferimento al 2012) viene considerato carente della soggettività passiva Irap, anche se ha optato per un regime ordinario di tassazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef (circolare 45/E/2008). Questa precisazione, tuttavia, non può bastare: da allora, infatti, la giurisprudenza di legittimità è andata molto oltre, sancendo principi che occorre applicare a prescindere dal fatto che i modelli dichiarativi ne abbiano preso atto. E, vero che già dall'anno scorso le istruzioni non riportano più la precedente affermazione secondo cui le attività produttive di reddito d'impresa sarebbero sempre caratterizzate dal requisito della autonoma organizzazione, e quindi soggette al tributo, essendo tale requisito connaturato alla nozione stessa di impresa. 
Ma questo elisione (peraltro necessaria perché proprio l'esempio proposto dalle Entrate - l'attività di promotore finanziario - è stato smentito dalla sentenza 12111/2009 delle Sezioni unite della Cassazione) non è sufficiente a mettere i contribuenti in condizioni di decidere. L'identikit del contribuente "minimo" ai fini Irpef non esaurisce il novero dei soggetti non organizzati e, di conseguenza, esclusi dall'Irap, per quanto l'Agenzia stenti ad aggiornare la propria posizione, lasciando gli uffici "inermi" di fronte alle domande dei contribuenti. Rinviando all'altro contributo in pagina per l'indicazione di quali sono i "paletti" posti dalla giurisprudenza per distinguere tra chi è chiamato ad assolvere l'Irap e chi no, vanno quanto meno ricordate le prese di posizione della Cassazione (sintetizzate a fianco) con le quali si sono venuti definendo i limiti applicativi dell'Irap.
I punti critici
ORGANIZZAZIONE MINIMA
Anche il piccolo imprenditore, ove dotato di un'organizzazione minimale e senza l'utilizzo (se non meramente occasionale) di lavoro altrui, rientra, a pieno titolo, tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap (sentenze 21122-21124 del 2010)
TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA
Non assume rilevanza significativa il tipo di attività svolta dal contribuente, se non per determinare, nel caso concreto, il «quantum» di struttura organizzativa che rappresenta quella minimale per l'esercizio dell'impresa o della professione (sentenze n. 15249/2010 sull'elettricista, n. 21123/2010 sul tassista, n. 6471/2010 sull'ingegnere, n. 16340/2011 sul commerciante ambulante e così via)
UTILIZZO DI IMMOBILI
Anche l'eventuale utilizzo di un immobile non appare decisivo, se per dimensioni e ubicazione può essere considerato elemento di un'organizzazione comunque minimale e necessaria (ordinanza n. 23155/2010)
IL CASO DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Il professionista (anche con partita Iva autonoma) che si avvale di un'associazione professionale deve dimostrare, per non pagare il tributo, di non godere dei benefici organizzativi che questa normalmente consente (ordinanza 16337/2011)
MEDICI CONVENZIONATI SSN
Il medico convenzionato, con il Ssn, che dispone della struttura descritta nella convenzione, non eccede l'organizzazione minimale, per cui è escluso dal tributo (tra le tante: sentenza 10271/2011 e circolare n. 45/E/2008)
06|AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORI
Gli incarichi di amministratore, sindaco e revisore di società svolti da professionista, costituiscono altrettante fonti di reddito di lavoro autonomo comunque escluse dalla base impositiva Irap, indipendentemente dall'assetto organizzativo del contribuente (sentenze 27983/2011, 19607/2010 e 10594/2007)
Fonte: Il sole 24 ore 11/4/2012 autore Giorgio Gavelli

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