LA CARTELLA ESATTORIALE

Le Cartelle di Pagamento per la riscossione dei tributi Equitalia sono Cartelle Esattoriali emesse dall’Agenzia delle Entrate, che controlla e verifica le omissioni e violazioni dei contribuenti e fornisce mandato alla Società per azioni Equitalia di intraprendere  le attività di riscossione nazionale dei tributi. “Equitalia” è  presente su tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per la Sicilia con tre “Agenti della riscossione” nella fattispecie Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud.
Cos’è e come funziona l’iscrizione a Ruolo?
A seguito degli accertamenti e delle verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, Agenzia delle Entrate, le somme che risultano dovute in quanto omesse o parzialmente pagate vengono iscritte a ruolo. Il ruolo è un elenco stilato dall’ente impositore che contiene i debitori, ovvero, le generalità dei contribuenti sui quali è stata rilevata la violazione e le somme da essi dovute.
Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, è stato aumentato l ’importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 che era pari a 16,53 euro, per procedere all’iscrizione a ruolo, pertanto, dal  1° luglio 2012 l’Agenzia delle Entrate non potrà più richiedere l’iscrizione a ruolo e la conseguente riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, se la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non sia maggiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d ’imposta, a 30 euro. Tale applicazione della norma, non è prevista invece se il credito del debitore è derivato dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
Inoltre, non è più prevista iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi dei cosiddetti “accertamenti esecutivi”.
Il ruolo così descritto, viene poi trasmesso dall’Agenzia delle Entrate ad Equitalia che provvede a:
. Predisporre e notificare le cartelle esattoriali
- Riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori
- Avvio dell’esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento 
La cartella di pagamento Equitalia: come funziona e quali dati contiene
Una volta ricevuta l’iscrizione a ruolo, Equitalia Gerit, attiva le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto formale, la cartella di pagamento. La notifica della Cartella al contribuente avviene mediante il personale autorizzato dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente, la suddetta notifica, può  avvenire anche per raccomandata con avviso di ricevimento.
Le cartelle di pagamento contengono: 
- la descrizione degli addebiti
- le istruzioni sulle modalità di pagamento
- l’invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte
- le indicazioni per l’eventuale proposizione del ricorso
- il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di - notificazione della cartella
Cosa succede se non si paga entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale?
In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo saranno calcolati gli interessi di mora in base al tasso legale vigente, per ogni giorno di ritardo, nonché l’intero compenso dovuto all’Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.
Importante: Dal 1 gennaio 2012, il tasso legale degli interessi di mora è stato aumentato al 2,5%, con la seguente formula:
Interesse al tasso legale x tributo x n° giorni trascorsi dalla violazione
                                       36.500
Trascorso il termine dei 60 giorni, Equitalia può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati, ovvero, anche su genitori o figli, soci, ecc come, per esempio:
il fermo amministrativo di beni mobili registrati
il pignoramento dei beni
dal momento che il debitore risponde dell’adempimento delle sue obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri come sancito dall’articolo 2740 del Codice Civile.
Come procede Equitalia se non si pagano cartelle esattoriali entro 60 giorni? Riscossione coattiva e recupero forzato della somma:
Se il contribuente non paga entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente impositore o della Commissione tributaria, Equitalia procede al recupero forzato delle somme iscritte a ruolo.
Equitalia, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi può pertanto procedere con:
Iscrizione di un fermo amministrativo sui beni mobili registrati, come per esempio su autovetture private o societarie
Iscrizione ipoteca sui beni immobili
Pignoramento mobiliare o presso terzi
Espropriazione forzata dei beni immobili
Azioni esecutive, cautelari o conservative che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore
Novità sulla riscossione, misure cautelari, pignoramenti, interessi di mora e ipoteche introdotte dal decreto legge n. 16/2012:
Con il decreto legge n. 70/2011 sono state introdotte importanti disposizioni in tema di riscossione e di applicazione delle misure cautelari. Ulteriori novità sono state previste, in materia di pignoramenti e di iscrizioni ipotecarie, dal recente decreto legge n. 16/2012 e descritte nella seguente Tabella:
debiti fino a 2.000 euro prima del fermo amministrativo o altra azione cautelare o esecutiva, il debitore riceve un doppio sollecito di pagamento 
iscrizione ipotecaria ed espropriazione immobiliare (disposizioni in vigore dal 2 marzo 2012a) deve essere sempre preceduta da preavviso
b) non ammessa per debiti inferiori a 20.000 euro 
cancellazione fermo amministrativo nessuna spesa a carico del debitore per cancellare il fermo (come era invece richiesto prima del 13 luglio 2011) 
interessi di mora si determinano facendo riferimento solo al debito tributario (al netto di sanzioni e interessi) 
Riassumendo: 
Riscossione Equitalia per i debiti minori fino a 2 mila euro: Per i debiti fino a 2.000 euro, la norma ha previsto che Equitalia debba inviare al debitore, prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive, 2 solleciti di pagamento e che tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, debbano trascorrere almeno sei mesi. Se dopo l’invio dei due solleciti le somme dovute continuano a non essere pagate, Equitalia può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso come l’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, ecc.
Calcolo degli Interessi: gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella vanno calcolati solo sulle imposte e non più sull’intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi. Inoltre, le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, possono essere stabilite esclusivamente dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).
Fermo Amministrativo: detto anche “ganasce fiscali” consiste in una misura cautelare attivata da Equitalia attraverso l’iscrizione del fermo del bene mobile registrato come un’automobile nel PRA, Pubblico registro automobilistico cosicchè il mezzo non possa più circolare fino all’estinzione del debito. Inoltre, dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non deve più pagare le relative spese sostenute da Equitalia, dal PRA e dagli altri Pubblici registri.
Cos’è l’Iscrizione di Ipoteca Equitalia: 
L’iscrizione di Ipoteca è un’altra misura cautelate che Equitalia può intraprendere per recuperare il credito, essa, è una misura che garantisce il credito, attribuendo all’ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. Tale misura, può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Dal 13 luglio 2011, prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca. Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell’immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull’immobile diritti di altra natura (per esempio, l’usufrutto).a) L’iscrizione dell’IPOTECA prima del 1° marzo 2012, non poteva essere eseguita da Equitalia se l’importo complessivo del debito era inferiore a:
20.000 euro, se il debito iscritto a ruolo era stato contestato in giudizio o erano ancora aperti i termini per la contestazione, e l’immobile costituiva per il debitore (e proprietario) la sua abitazione principale
8.000 euro, negli altri casi
b) L’iscrizione dell’IPOTECA dopo il 1° marzo 2012:
Equitalia può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l’importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro. Questi stessi importi valgono anche per il procedimento di espropriazione immobiliare.
Cos’è e come funziona il Pignoramento Equitalia? Limiti di pignorabilità:
Equitalia in caso di mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo entro 60 giorni può in base all’importo della somma e il tipo di tributo procedere con un altro tipo di misura cautelare per il recupero forzato nei confronti del debitore, ovvero, il Pignoramento.
Esistono diverse forme di Pignoramento che possono essere così riassunte:
Pignoramento mobiliare: Equitalia può procedere al pignoramento di beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.
Pignoramento immobiliare: dopo l’iscrizione d’ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, Equitalia può procedere al pignoramento immobiliare, ossia, all’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile.
Pignoramento dei crediti che il contribuente debitore vanta verso terzi: Equitalia può richiedere a terzi di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto. 
Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato il limite di pignorabilità delle somme erogate come stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento. 
Tali somme possono essere pignorate da Equitalia fino alle seguenti misure:
1/10 per importi fino a 2.000 euro
1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro
1/5 per importi oltre i 5.000 euro
Come e a chi richiedere informazioni sulla Cartella di pagamento?
Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all’ente che ha emesso il ruolo e che richiede il sanamento della posizione debitoria del contribuente nei suoi confronti, questo perché non è sempre l’Agenzia delle Entrate ad eseguire le richieste di pagamento in quanto il più delle volte, tali cartelle riguardano contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, bolli auto ecc.
Il contribuente, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle somme iscritte a ruolo deve rivolgersi all’ente responsabile dell’addebito indicato nella cartella, anche perché Equitalia non fornisce informazioni in merito alla cartella, non conoscendone i motivi della levata.
Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può rivolgersi:
a qualsiasi ufficio territoriale degli Uffici dell’Agenzia
telefonare al Centro di assistenza multicanale n. 848.800.444
Se il tributo da pagare riguarda Contravvenzioni, Multe o Bolli Auto, il contribuente deve rivolgersi agli enti del proprio Comune di residenza.
Cos’è e come funziona l’Estratto Conto Online Equitalia?
L’Estratto conto online Equitalia è un servizio telematico messo a disposizione dall’Agente di riscossione per i contribuenti che vogliono conoscere la propria situazione debitoria senza rivolgersi direttamente agli sportelli Equitalia. 
Per poter accedere al servizio dell’Estratto Conto Online Equitalia, il contribuente deve necessariamente disporre delle credenziali fornite:
dall’Agenzia delle Entrate per utilizzare il “Cassetto fiscale
dall’Inps per utilizzare i servizi online, PIN Dispositivo
Mediante l’accesso all’estratto conto online Equitalia, il contribuente, può verificare la sua posizione debitoria dal 2000 a oggi mentre per documenti anteriori al 2000 l’utente dovrà rivolgersi direttamente all’Agente della riscossione di competenza. 
Quand’è che si verifica una Sospensione della riscossione da parte di Equitalia?
I contribuenti che ricevono una cartella di pagamento per tributi già pagati o per i quali esiste un provvedimento di sgravio o sospensione, possono interrompere le procedure di riscossione presentando semplicemente un’autodichiarazione.
In base alla direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, infatti, il contribuente che è in grado di dimostrare mediante un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore, una sospensione giudiziale, una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data precedente all’iscrizione del ruolo, Equitalia sospende immediatamente la riscossione.
Per richiedere la sospensione della riscossione in presenza delle suddette condizioni, è sufficiente consegnare compilato allo sportello Equitalia il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso o scaricabile online, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento.
Modelli di Autodichiarazione direttiva 10/2010 Agenti della riscossione:
La sospensione amministrativa: può essere disposta anche in base al decreto legislativo 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, che prevede che l’esecuzione forzata è comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione (Adr) dell’accertamento esecutivo. La sospensione non si applica per le azioni cautelari e conservative e in presenza di fondato pericolo per la riscossione.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice della commissione tributaria o giudice ordinario, in sede di Ricorso Tributario, su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile derivante dal pagamento della cartella/avviso.
Quali sono i termini di notifica della cartella di pagamento Equitalia? Termini di Prescrizione cartella esattoriale:
I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo, termine di notifica indica la scadenza per l’Agenzia delle Entrate e ed Equitalia per richiedere il pagamento dei tributi, i diversi termini sono riportati nella seguente tabella:

Tipo di cartella di PagamentoTermine per la Notifica
cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata) 
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del Dpr n. 600/1973)  31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici  31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo 
cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, del D.L. 185/2008)  31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo 
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale. 
Come si effettua il Pagamento delle Cartelle Esattoriali Equitalia? Dove si pagano i RAV:
La cartella di pagamento notificata al contribuente, contiene i bccp precompilati per il pagamento delle somme iscritte a ruolo comprese le sanzioni e gli interessi di mora. Questi bollettini premarcati sono chiamati RAV e possono essere utilizzati solo se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato nella cartella e sul Bccp.
I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso:
gli sportelli Equitalia senza applicazione di commissione
sportello bancario con commissione
gli uffici postali con commissione
i tabaccai abilitati con commissione
Importante: Secondo la NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 999,99 euro. Il trasferimento può essere comunque eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane. Riguardo, agli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di: NON trasferibilità. 
I versamenti con il bollettino Rav si possono effettuare anche tramite i servizi web e i call center delle società del Gruppo Equitalia che offrono il pagamento telematico o attraverso le funzionalità di home banking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane o direttamente il servizio di pagamento tramite il sito web di Equitalia sezione Paga ONLINE, valido solo per Equitalia Nord ed Equitalia Sud.
Reteazione della cartella di Pagamento Equitalia:
I contribuenti che non possono pagare una cartella di pagamento a causa di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non hanno, quindi, la possibilità di pagare in un’unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi ad Equitalia per richiedere una Rateizzazione della Cartella Esattoriale.
La Rateizzazione del pagamento deve essere richiesta direttamente dal contribuente interessato presentando la relativa domanda in carta libera tramite:
raccomandata a/r
a mano direttamente agli sportelli Equitalia
Moduli per la richiesta di Rateazione Equitalia:
Nuove modalità e novità Rateizzazione Equitalia:
Con la nuova direttiva Equitalia n. 7 del 1° marzo 2012 per i debiti fino a 20.000 euro la rateizzazione può essere richiesta presentando una semplice richiesta motivata mentre per i debiti superiori a 20.000 euro la situazione di difficoltà economica deve essere comprovata ed esaminata sulla base dell’importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.
Con il decreto legge n. 16/2012 è stata introdotta la possibilità per il debitore di richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. I piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2 marzo 2012, non possono essere modificati, salvo il caso di proroga.
Dal momento della richiesta di rateazione, l ’agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell’istanza o di decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate concesse per dilazione del debito possono essere fino ad un massimo di 72 rate mensili, comprensive di interessi di mora, compensi di riscossione (i diritti di notifica mentre le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata. L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Inoltre, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, il contribuente può chiedere che la dilazione concessa possa essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo, e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Dal 2 marzo 2012, non vige più la norma che prevedeva la decadenza della rateizzazione in occasione del mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive, oggi, invece la perdita del beneficio si ha solo quando non si effettua il pagamento di due rate consecutive. 
Quando si verifica l’Annullamento, il Ricorso e la Sospensione della Cartella di Pagamento?
Annullamento e sgravio a seguito di Autotutela dell’ufficio:
Qualora il contribuente ritenga infondato l’addebito delle somme iscritte a ruolo può presentare le sue contestazioni all’ufficio impositore, chiedendone l’annullamento totale o parziale, se l’ufficioaccoglie le contestazioni e dichiara illegittima la riscossione, procede ad annullare la riscossione in base alle norme sul’lautotutela ed effettua lo “sgravio” degli importi iscritti a ruolo.
Annullamento e sospensione della riscossione della cartella a seguito decisione della Commissione Tributaria:
Qualora il ricorso presentato alla Commissione tributaria da parte del contribuente viene accolto, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall’ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione contestualmente allo sgravio della cartella esattoriale.
Fonte: Giuda Fisco

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