LA RINUNCIA DEI SOCI AUMENTA L'ACE

Considerati incrementi i finanziamenti non restituiti ai soci.
Premessa – Le rinunce da parte dei soci alla restituzione di finanziamenti incrementano la quota di Ace (l’aiuto alla crescita economica introdotto dal Decreto Legge 201/2011 c.d. “manovra salva-Italia”) deducibile dal reddito complessivo. Questo è quello che prevede il decreto attuativo della normativa firmato dal Ministero dell’economia. 
Aiuto crescita economica – L’art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto una agevolazione costituita dalla deduzione ai fini Ires/Irpef del rendimento nozionale degli incrementi di capitale. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando un’apposita aliquota percentuale (fissata per il primo triennio nel 3% e successivamente determinata con un D.M. entro il 31 gennaio di ogni anno) alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
Finalità - Come specificato dal co. 1, art. 1, D.L. 201/2011, a fronte dell'esigenza di rilanciare lo sviluppo del Paese, l’Ace ha la finalità di fornire un aiuto alla crescita e di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi (non Irap) derivanti dal finanziamento con capitale di rischio e dello squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio. 
Incrementi di capitale - Come accennato, l’agevolazione è determinata considerando gli incrementi del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010. A tale fine è necessario individuare le variazioni (incrementi e decrementi) rilevanti intervenute rispetto al capitale proprio dell’esercizio in corso al 31.12.2010. Secondo quanto previsto dal D.L. 201/2011, il patrimonio netto può incrementarsi per effetto del realizzo e dell'accantonamento degli utili (riserve di utili) o per effetto degli apporti eseguiti dai soci tramite conferimenti in denaro eseguiti sia nella forma di versamenti in conto capitale, sia nella forma di versamenti in conto futuro aumento di capitale. Al contrario, il netto si decrementa per esternalizzazione, cioè attribuzione ai soci di parti ideali, cioè riserve di utili o riserve di capitale (o al limite anche riduzione di capitale sociale). Le operazioni sopra citate rilevano anche ai fini Ace, con diverse modalità, nel senso che mentre gli accantonamenti di utili e le distribuzioni ai soci di qualunque parte del netto vengono sempre retrodatate all'inizio del periodo d'imposta in cui sono eseguite, i conferimenti in denaro dei soci rilevano pro rata temporis nell'esercizio in cui sono eseguiti, salvo poi rilevare in toto negli esercizi successivi. 
La rinuncia a finanziamenti da parte dei soci – Tra i dubbi che poneva la norma c’era anche quello relativo al fatto di considerare o meno conferimento di denaro la rinuncia ai finanziamenti da parte dei soci. A risolvere il problema è intervenuto il Decreto attuattivo della norma in questione il quale ha precisato che rilevano come elementi positivi della variazione del capitale proprio ai fini della determinazione dell'Ace anche le rinunce incondizionate dei soci alla restituzione di crediti verso la società. 
Data di rilevanza – Per quanto riguarda il momento in cui si manifesta l'incremento ricordiamo che come tutti i conferimenti in denaro, va assunto alla data del versamento. L'articolo 5, comma 4, del decreto segnala la data dell'atto di rinuncia come momento rilevante. Al riguardo secondo quanto previsto dalla la circolare 53/09 è necessaria una forma dell'atto che permetta di verificarne la data certa.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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