L'IMU CAMBIA ANCORA: RATE A SCELTA

In base alle modifiche apportate dalla Commissione Finanze della Camera al DL 16/2012, si dovrebbe poter decidere se pagare in due o in tre tranche
La strada “tortuosa” dell’IMU cambia ancora una volta direzione. Si profila, infatti, l’ennesima novità per il pagamento, per il 2012, dell’imposta la cui entrata in vigore è stata anticipata, in “via sperimentale”, al 1° gennaio di quest’anno, dall’art. 13 del DL n. 201/2011 convertito.
Contrariamente a quando trapelato due giorni fa (si veda “L’IMU si pagherà in tre rate” del 17 aprile 2012), infatti, la Commissione Finanze della Camera avrebbe approvato, ieri, il Ddl. di conversione del DL n. 16/2012, dando l’ok a un emendamento presentato da Gianluca Galletti (Udc), in base al quale l’IMU dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze potrebbe essere pagata o in due rate, di cui la prima a giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi, in misura pari al 50% dell’importo applicando aliquota di base (0,4%) e detrazioni previste, o in tre rate, a giugno, settembre e dicembre, pari a un terzo dell’imposta, calcolata applicando l’aliquota base a giugno e settembre, mentre a dicembre si dovrebbe fare il conguaglio tenendo conto delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
La decisione d’introdurre la facoltà di scelta sul tipo di rateizzazione sarebbe motivata dal fatto che, con prima e seconda rata calcolate su un terzo dell’imposta dovuta, per poi pagare a conguaglio a dicembre, si sarebbe finito per versare già a settembre il 66% dell’importo, a fronte del 50% previsto in origine per le due tranche.
Dopo l’approvazione da parte della Commissione Finanze, se quanto appena esposto dovesse essere confermato prima dall’Aula della Camera e poi da quella del Senato, dove, negli intenti, dovrebbe approdare in seconda lettura il 23 aprile, per ottenere il via libera definitivo il giorno successivo – non si esclude, al riguardo, un nuovo voto di fiducia – di certo si articolerebbero, e al tempo stesso complicherebbero, le modalità di calcolo e di pagamento dell’imposta.
Quella appena esposta non è però l’unica novità introdotta al decreto sulle semplificazioni fiscali in sede di conversione.
Il testo licenziato dalla Commissione Finanze della Camera prevedrebbe infatti una modifica per l’imposta in relazione ad anziani o disabili residenti in case di cura od ospizi: in tal caso, infatti, i Comuni dovrebbero poter considerare la casa adibita ad abitazione principale, non tassandola, quindi, come seconda casa.
Lo stesso discorso dovrebbe poter valere per gli Italiani all’estero che hanno una casa di proprietà non affittata in Italia.
Resterebbero fuori dalle agevolazioni le abitazioni affittate a canone concordato: nonostante le rassicurazioni del relatore Gianfranco Conte (Pdl) di alcuni giorni fa, la modifica non avrebbe infatti trovato spazio nella versione del Ddl. di conversione approvato in Commissione.
Ancora, come già anticipato ieri, le agevolazioni per la prima casa dovrebbero potersi applicare solo sull’abitazione nella quale il contribuente e il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e si applicherebbero per un solo immobile. In caso di separazione o divorzio, invece, il pagamento dell’imposta toccherebbe al coniuge che continua a vivere nell’abitazione.
Dal 1° dicembre, pagamento dell’IMU anche tramite bollettino postale
Dal 1° dicembre 2012, inoltre, l’IMU dovrebbe poter essere pagata non solo tramite modello F24, ma anche con bollettino postale.
Per ciò che concerne le altre modifiche, si ricordano: l’eliminazione dell’imposta di bollo per le ricevute relative al pagamento del canone d’affitto in caso di opzione per la cedolare secca; lo slittamento, al 1° luglio, dell’entrata in vigore delle norme che vietano in pagamenti in contanti oltre i 1.000 euro per l’erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche; la reintroduzione dell’esenzione per le borse di studio, a dispetto del maxiemendamento approvato in Senato, che prevedeva specifiche disposizioni di esenzione da tassazione per le borse di studio e gli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, ma fino all’importo di 11.500 euro; la proroga, dal 16 maggio al 16 luglio prossimo, del termine per versare l’imposta di bollo speciale sui capitali scudati; una stretta sull’esenzione IVA per i collegi universitari, in virtù della quale, d’ora in avanti, non dovrebbero pagare l’imposta solo quelli gestiti da enti che operano esclusivamente con la finalità di ospitare gli studenti universitari; la deroga, per i turisti europei che verranno in Italia, alla norma del limite all’utilizzo dei contanti, pari a 1.000 euro, ma fino a un tetto di 15.000 euro.
Fonte: Eutekne autore Michela DAMASCO    

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