L'IMU: SCADENZE E REGOLE

Definite le aliquote per la rata da versare entro il 18 giugno
Finalmente i contribuenti sanno quali aliquote devono utilizzare per calcolare la prima rata dell'Imu da versare, esclusivamente con il modello F24, entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato). Sono le principali novità del maxi-emendamento al dl 16/2012, approvato nei giorni scorsi dal senato, e che ora passa alla camera per la seconda lettura (la conversione dovrà avvenire entro il 1° maggio). Il provvedimento è intervenuto anche su altre questioni che comunque rilevano ai fini dell'acconto. Si tratta degli immobili connessi all'attività agricola, delle case di interesse storico o artistico, dei fabbricati inagibili e, ancora, degli alloggi «ex Iacp». Posto che oggi non è possibile sapere con certezza quale sarà nel 2012 il carico fiscale complessivo che graverà sui proprietari degli immobili, tenendo anche conto che gli alloggi non locati (seconde case e fabbricati a disposizione) saranno esclusi da Irpef e relative addizionali, vale la pena soffermarsi sulle regole da conoscere per calcolare correttamente la prima rata di giugno. Anche se occorre precisare che per determinate tipologie immobiliari sono sorti dubbi che gli attesi chiarimenti del ministero delle finanze potrebbero aiutare a dissipare.
Base imponibile
Rispetto a quanto originariamente previsto dall'art. 13 del dl 201/2011, le novità introdotte in tema di Imu riguardano i fabbricati inagibili e inabitabili e le case storiche. Con riguardo ai primi, viene, sostanzialmente, ripristinata la stessa riduzione prevista dall'Ici, anche se per l'Imu, anziché ridurre l'imposta del 50%, viene previsto un abbattimento del 50% della base imponibile. Viene poi precisato, anche se appare una sottolineatura pleonastica, che se il fabbricato inagibile è iscritto in catasto come unità collabente (categoria catastale F/2) continua «ad avere rendita zero». Ciò che invece non viene chiarito (e il problema era già sorto con riguardo all'Ici) è se il fabbricato con rendita nulla, qualora ricostruibile in base agli strumenti urbanistici del comune, debba essere considerata area edificabile oppure se si tratti di un immobile irrilevante ai fini di tali imposte comunali. Novità significative riguardano invece gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico. Da una tassazione Ici agevolata (per effetto dell'applicazione di una rendita convenzionale determinata applicando la tariffa d'estimo più bassa) si è passati, con il decreto «salva-Italia», all'azzeramento dei benefici, per poi mediare, con il maxi-emendamento, attraverso la riduzione della metà del valore imponibile comunque calcolato sulla base della rendita risultante in catasto.
Aliquote
Per il calcolo della prima rata si dovrà applicare: l'aliquota del 4 per mille all'abitazione principale e relative pertinenze (purché accatastate in categoria C2, C/6 o C/7 e comunque nel limite massimo di un'unità immobiliare per ciascuna delle predette categorie); l'aliquota del 2 agli immobili strumentali rurali (al riguardo va segnalato che a tutt'oggi non risulta ancora adottato il decreto ministeriale con il quale dovrebbe essere chiarito se tali immobili assumeranno la categoria D/10); l'aliquota del 7,6 a tutti gli altri immobili.
Riduzioni
Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap), comprese le società agricole, viene ripristinato lo stesso meccanismo di riduzione dell'imposta, articolato per scaglioni, già previsto per l'Ici. Rispetto all'art. 9 del dlgs 504/92, oltre ai diversi limiti degli scaglioni, non viene più previsto che nel caso di terreni ubicati in più comuni, ai fini del calcolo, si assume il valore complessivo dei terreni, ripartendo poi le riduzioni proporzionalmente ai valori dei singoli fondi.
Esenzioni
I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina di cui all'art. 7, c. 1, del dlgs 504/92 restano esenti dall'Imu anche se il ministero delle finanze, con apposito decreto, potrebbe limitare il novero dei comuni rientranti in tale condizione. In assenza di tale decreto, pare di capire, si applicheranno le stesse regole dell'Ici. Trova ingresso, invece, l'esenzione dall'Imu dei fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposti dall'Istat. Tali immobili, esenti dall'Imu, saranno però assoggettati all'Irpef e alle relative addizionali.
Quota statale e versamento
Resta immutata la regola prevista dall'art 13, c. 11, del dl 201/2011 in virtù del quale, tranne alcune eccezioni di seguito esaminate, allo stato è riservata una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile l'aliquota del 7,6 per mille (per l'acconto o di quella che un dpcm potrebbe modificare entro il 10/12/2012). Restano esclusi dal prelievo statale le abitazioni principali e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali. A cui il maxi-emendamento ha aggiunto i fabbricati dei comuni utilizzati per scopi non istituzionali e gli alloggi degli «ex Iacp» e delle cooperative a proprietà indivisa. Proprio in relazione a tale ultima fattispecie, la formulazione della novella lascia spazio al dubbio se l'effettiva volontà del legislatore sia andata nella direzione di ridurre l'imposizione piuttosto che verso quella della devoluzione dell'intero gettito al comune. Il versamento del 18 giugno potrà essere eseguito solo con il modello F24, utilizzando i nuovi codici tributo che renderanno possibile l'indicazione separata della quota erariale (ove dovuta) rispetto a quella comunale. Sarà naturalmente consentito compensare altri crediti con l'Imu mentre, allo stato attuale, non appare possibile il contrario atteso che l'eventuale credito Imu non risulta da una dichiarazione bensì da un provvedimento del comune. 
Autore: Maurizio Bonazzi
Fonte: ItaliaOggi Sette 08 aprile 2012

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