LO SPESOMETRO TROVA L'ASSETTO DEFINITIVO

Dalle operazioni 2012, elenco clienti e fornitori in presenza di fattura; esonerati i rapporti finanziari.
Durante l'iter parlamentare di approvazione del D.L. n. 16/2012 (decreto di semplificazione fiscale), lo spesometro ha visto confermata la riconfigurazione dell'adempimento e ha registrato, inoltre, ulteriori modifiche di assestamento. Adesso la parola passa all'Agenzia delle Entrate, che dovra' definire il nuovo tracciato, ma che intanto e' intervenuta, con un comunicato stampa del 5 aprile 2012, per ufficializzare, in prossimita' della scadenza del prossimo 30 aprile, la soluzione della questione della decorrenza delle modifiche e per dare il via libera ad una semplificazione per l'anno d'imposta 2011. 
Riconfigurazione dell’adempimento
L’art. 2, comma 6, del decreto, modificando la norma istitutiva della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (art. 21, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78), ha stabilito che:
a) per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura, l’obbligo è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate;
b) per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’IVA.
In sostanza, nel primo caso (operazioni con obbligo di fattura) occorrerà comunicare tutte le operazioni, di qualunque importo, per l’ammontare complessivo realizzato nell’anno di riferimento con ciascuna controparte, per cui si può dire che la comunicazione assume la natura dell’elenco clienti e fornitori. Di conseguenza, l’Agenzia dovrà ridefinire le modalità e le specifiche tecniche dell’adempimento, come anticipato dal sottosegretario al Ministero dell’Economia Vieri Ceriani nella risposta al question time n. 5-06504 del 28 marzo 2012, presso la Commissione finanze della Camera dei Deputati (cfr. “”, il Quotidiano IPSOA del 29 marzo 2012).
Nel secondo caso (operazioni senza obbligo di fattura), invece, l’adempimento mantiene la configurazione originaria, in quanto si dovranno comunicare le singole operazioni (e non l’ammontare complessivo), ma solo se di importo almeno pari a 3.600 euro.
L’elemento distintivo tra le due modalità della comunicazione è, dunque, la sussistenza o meno dell’obbligo di emissione della fattura, mentre è irrilevante lo status del cessionario/committente. È di fondamentale importanza, pertanto, chiarire se, a tale riguardo, occorre attenersi strettamente alle disposizioni dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, riconducendo quindi al secondo caso l’ipotesi in cui la fattura sia emessa spontaneamente da un soggetto che non vi sarebbe tenuto, oppure se, più semplicemente, si debba fare riferimento alla mera circostanza dell’esistenza della fattura (obbligatoria o meno) per stabilire la modalità della comunicazione.
Esonero delle operazioni riconducibili ai rapporti finanziari
Durante l’iter parlamentare, inoltre, al comma 6 dell’art. 2 del D.L. n. 16/2012 è stato aggiunto un nuovo periodo, il quale stabilisce che “per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, […] le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
Questa disposizione – tralasciando i dubbi suscitati dalla sua formulazione letterale, in particolare dal riferimento alle “fatture” e non alle “operazioni” in genere – stabilisce in sostanza che gli operatori elencati nell’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 602/1973 (banche, Poste Italiane Spa, intermediari finanziari, etc.), obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria, ai sensi del D.L. n. 201/2011, le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari con la clientela menzionati nel predetto comma 6, devono segnalare con lo spesometro esclusivamente le fatture emesse e ricevute in relazione ad operazioni diverse da quelle inerenti tali rapporti.
Decorrenza delle modifiche normative e semplificazione per il 2011
Premesso che il D.L. n. 16/2012 è in entrato in vigore il 2 marzo 2012 e che, per principio generale, le modifiche apportate dalla legge di conversione si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione (non ancora avvenuta) della legge stessa sulla G.U., le modifiche apportate alla disciplina dello spesometro hanno effetto “a decorrere dal 1° gennaio 2012”, come espressamente stabilisce l’art. 2, comma 6.
Tale locuzione, tuttavia, non è di interpretazione univoca, potendo intendersi nel senso che le modifiche alla comunicazione telematica riguardano le operazioni poste in essere dalla predetta data (sicché non si riflettono sull’adempimento relativo alle operazioni del periodo d’imposta 2011, da assolvere entro il 30 aprile 2012), oppure gli adempimenti posti in essere dopo tale data, e dunque con effetto sulle operazioni del periodo d’imposta 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha optato per la prima ipotesi, prendendo posizione in tal senso sia nella scheda informativa sull’adempimento pubblicata nel proprio sito Internet, sia, più esplicitamente, nel comunicato stampa del 5 aprile 2012, richiamato sopra. Nello stesso senso, inoltre, anche la risposta del sottosegretario Vieri Ceriani, citata prima.
Di conseguenza, l’adempimento di prossima scadenza, relativo alle operazioni del 2011, dovrà essere effettuato secondo la disciplina originaria dettata dall’art. 21, D.L. n. 78/2010, nonché dai provvedimenti attuativi e dalle soluzioni interpretative adottate dall’Agenzia.
Tuttavia, per venire incontro alle richieste di semplificazione degli operatori, con il comunicato stampa del 5 aprile scorso l’Agenzia ha reso noto di avere modificato il software di trasmissione della comunicazione telematica delle operazioni relative al 2011 al fine di consentire l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita (3.000 o 3.600 euro). In altre parole, ciò significa che i contribuenti hanno facoltà di comunicare anche le operazioni “sotto soglia”, nel caso in cui trovino più agevole questa soluzione (ad esempio, a causa delle difficoltà di stabilire se sussista o meno un collegamento tra più operazioni singolarmente “sotto soglia”). E’ già stato evidenziato nei primi commenti che questa facoltà potrà comportare, relativamente alle operazioni “business to business”, la mancata corrispondenza dei dati dichiarati dal cliente con quelli del fornitore, corrispondenza che era comunque pregiudicata dall’eventualità che le due parti interpretassero diversamente il requisito del “collegamento”, adottando quindi comportamenti difformi. Nei rapporti “business to consumer”, poi, qualora il fornitore decidesse di segnalare anche le operazioni “sotto soglia”, l’Amministrazione finanziaria acquisirà un maggior numero di informazioni utilizzabili ai fini del riscontro della coerenza fra capacità di spesa e reddito dichiarato.
Fonte: Ipsoa autore Franco Ricca

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