MANUTENZIONI: PER IL 5% NON CONTANO PIÙ I BENI DELL'ANNO

Manutenzione, per il 5% non contano più i beni dell’anno
Con il Ddl. di conversione del DL 16/2012, non si dovrà più calcolare la quota parte di deducibilità da acquisto e cessione di beni strumentali
Il Ddl. di conversione del DL 16/2012, che ha ottenuto il via libera definitivo dal Senato in seconda lettura, modifica le modalità di calcolo della quota delle spese di manutenzioni deducibile nell’anno, pari al 5% del costo dei beni strumentali.
L’art. 102, comma 6 del TUIR dispone che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. Nello stesso comma è precisato, poi, che, per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo d’acquisizione.
Sino ad oggi, pertanto, per determinare l’anzidetta quota del 5% deducibile nell’esercizio, è stato necessario procedere attraverso i seguenti step: individuazione del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio dell’esercizio dal relativo registro; sottrazione a tale importo di quello afferente ai beni “coperti” da contratti di manutenzione periodica, come previsto dall’ultimo periodo del succitato comma 6; applicazione sull’ammontare così risultante della percentuale del 5%, ottenendo la prima parte della quota deducibile nell’anno; per la seconda parte, occorre considerare tutti i beni ammortizzabili comprati o ceduti nell’anno (non coperti da contratti di manutenzione periodica) e, dopo aver determinato il numero di giorni di possesso di ciascuno, si applica al relativo costo la percentuale del 5%, rapportando il risultato ai predetti giorni.
L’art. 3, comma 16-quater, del Ddl. di conversione del DL 16/2012 sopprime, nell’art. 102, comma 6 del TUIR, la parte di testo che prevede, appunto, il calcolo di quella che è stata sopra definita come seconda parte della quota deducibile nell’anno, ovvero quella derivante dall’applicazione della percentuale del 5% al costo dei beni acquistati e ceduti nell’anno, rapportati ai giorni di possesso di ciascuno. La disposizione, peraltro, dovrebbe applicarsi a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della L. di conversione del DL 16/2012.
Semplificato il calcolo
Con tale modifica, pertanto, sarebbe molto più semplice calcolare la predetta quota delle spese di manutenzione deducibili nell’anno, pari al 5% del costo dei beni strumentali, atteso che non sarebbe più necessario calcolare anche la quota parte di deducibilità derivante dall’acquisto o dalla cessione dei beni strumentali effettuati nell’anno. Sarebbe, invece, sufficiente considerare il costo iniziale, come risultante dal libro cespiti ammortizzabili, che, quindi, inevitabilmente comprenderà anche gli importi relativi ai beni poi ceduti nel corso dell’anno, ma non includerà, invece, ovviamente, quelli afferenti ai beni acquistati nel corso dello stesso anno.
Occorrerà, comunque, sempre depurare dal costo complessivamente risultante all’inizio del periodo la parte relativa ai beni ammortizzabili già coperti da contratti di manutenzione periodica.
Occorre ricordare, a tal proposito, che, per quanto riguarda i beni strumentali per cui le norme tributarie prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi, come le autovetture, essi devono essere assunti nei soli limiti del costo fiscalmente rilevante.
Si evidenzia, infine, che nulla cambia, invece, in relazione alla deroga prevista dallo stesso art. 102, comma 6 del TUIR, per cui, per le imprese di nuova costituzione, il limite percentuale (5%) si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell’esercizio (anziché all’inizio, come previsto in via ordinaria).
Fonte: Eutekne autore Alessandro BORGOGLIO


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