MINIMI: USCITA DAL REGIME E RETTIFICA IVA

I contribuenti estromessi devono calcolare il credito Iva
Premessa – Il contribuente che, dopo avere applicato il regime dei minimi, torna al regime ordinario, esegue la rettifica a proprio vantaggio determinando quindi un credito Iva. Questo è il primo adempimento a cui vanno incontro i molti contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2012 saranno costretti ad uscire dal regime agevolato.
Uscita dal regime dei minimi - A decorrere dal 2012, molti degli attuali contribuenti minimi non potranno beneficiare del nuovo regime previsto in base all’art. 27 del D.L. 98/2011. Per coloro che saranno costretti a fuoriuscire dal regime si pongono, a breve, quindi, una serie di problematiche di carattere operativo, tra cui particolarmente significativa è la rettifica della detrazione dell’IVA a favore. Nei confronti dei contribuenti che fuoriescono dal regime dei contribuenti minimi, si applicano le regole IVA ordinarie e, di conseguenza, si passerà da un regime che prevedeva un imposta non applicata sulle operazioni attive, e non detraibile in relazione agli acquisti, a un sistema in cui, al contrario, le predette operazioni rileveranno ai fini dell’IVA.
Rettifica Iva - La rettifica dell’Iva deriva, infatti, dal fatto che la detrazione dell'imposta relativa ai beni e ai servizi è modificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. Beni e servizi acquistati durante il regime dei minimi sono stati acquistati senza avere il diritto alla detrazione Iva, in quanto le operazioni effettuate dai contribuenti minimi non avevano addebito di Iva. Con la fuoriuscita dal regime dei minimi, il regime Iva cambia, pertanto è necessaria la rettifica. Tale obbligo è stato indicato anche dal legislatore il quale ai sensi dell’art. 1, comma 101, Finanziaria 2008, aveva sancito che la rettifica della detrazione IVA deve essere effettuata: “pure in caso di passaggio, anche per opzione, al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all’anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell’imposta relativa a tale anno”.
Oggetto della rettifica – La rettifica riguarda due tipologie di beni e servizi. La prima corrisponde ai beni non ammortizzabili e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime. La seconda riguarda i beni ammortizzabili per i quali, all'atto del cambio, non è ancora decorso il periodo di sorveglianza stabilito dall'articolo 19-bis-2 del DPR 633/1972. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi (ossia cinque anni da quello di acquisto o entrata in funzione del cespite elevati a dieci anni per i beni immobili), ed è calcolata con riferimento a tanti quinti (o decimi, per gli immobili) dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo. Si ricorda che deve essere oggetto di rettifica della detrazione dell’Iva anche l’importo a suo tempo detratto sui canoni di leasing anticipati o sui maxicanoni iniziali.
Beni ammortizzabili - Per quanto riguarda, in particolare, i beni ammortizzabili si fa presente che i beni aventi un valore unitario non superiore ad € 516,46 e i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25% sono considerati non ammortizzabili. Gli stessi non sono, pertanto, interessati dalla rettifica, in quanto si considerano implicitamente utilizzati nel primo esercizio di impiego (Circolare Ministeriale n. 73/E/2007). La Circolare n. 7/E/2008 ha precisato, però, che per tali beni la rettifica della detrazione IVA trova applicazione se gli stessi non sono ancora entrati in funzione nel momento di passaggio al nuovo regime, dunque se non è stato ancora dedotto alcun costo.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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