NUOVA NOMINA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI SOLO PER UN PERIODO SPERIMENTALE

Secondo il CNDCEC, a regime, si dovrebbe individuare una modalità che faccia capo a un organismo o autorità indipendente
Il nuovo sistema di nomina dei revisori degli enti locali, così come disposto dal DM n. 23 del 15 febbraio 2012, è apprezzabile per via della procedura di estrazione da un elenco, poiché ha interrotto una modalità ispirata a criteri che prescindevano da competenza e preparazione professionale, ma dovrebbe essere comunque mantenuto solo per un periodo sperimentale. A regime, infatti, si dovrebbe individuare una modalità di nomina che faccia capo a un’autorità o a un organismo indipendente.
A osservarlo è il CNDCEC, nell’Informativa n. 32/2012, nella quale vengono elencati altri aspetti non condivisibili e criticabili delle nuove regole in materia.
Il primo – spiega il Consiglio nazionale – riguarda i requisiti fissati in relazione all’anzianità d’iscrizione all’Albo, per i seguenti motivi:
- prescindono dalla preparazione professionale risultante dall’iscrizione all’Albo e dalla formazione professionale continua;
- sono penalizzanti per i giovani professionisti;
- sono in palese contrasto con le norme sulla liberalizzazione delle professioni sostenute dal Governo.
In relazione alla disciplina della formazione professionale, il CNDCEC critica sia le modalità di conseguimento dei crediti formativi a regime, sia l’eccessivo numero di crediti richiesti, per l’iscrizione nell’elenco, in fase di prima attuazione.
Con riferimento alle regole per il periodo a regime, l’Informativa sottolinea che manca una norma che tenga conto della formazione professionale continua che i dottori commercialisti ed esperti contabili devono assolvere ai sensi del DLgs. n. 139/2005.
In base al DM n. 23/2012, infatti, i programmi di formazione vanno preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno, e tale disposizione non terrebbe conto né del ruolo che il citato DLgs. attribuisce a Ordini territoriali e Consiglio nazionale in materia di formazione, né, a regime, dell’obbligo formativo già esistente in capo ai professionisti iscritti all’Albo.
Considerando, inoltre, che il Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal CNDCEC nel 2008 e successivamente modificato, prevede già le materie indicate dal DM, relative a contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali, il Consiglio auspica che il Ministero riconosca automaticamente i CFP attribuiti dagli Ordini ai commercialisti, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal decreto.
Per ciò che concerne, invece, il numero di crediti richiesti nella prima fase di attuazione, esso è ritenuto eccessivo, soprattutto se si pensa che è mancato un obbligo di formazione specifica nelle materie appena indicate fino all’emanazione negli anni 2009-2011.
Ancora, il CNDCEC ritiene che, per non limitare il libero esercizio dell’attività professionale, l’iscrizione nell’elenco regionale debba essere disposta tenendo conto sia della residenza anagrafica, sia del domicilio professionale eletto a tale scopo.
Correlare i compensi ad attività e crescenti responsabilità dei revisori
Anche i compensi dovrebbero poi essere rivisti, prevedendo un sistema che li correli all’attività da svolgere e alle crescenti responsabilità dei revisori.
Comunicando che tutte queste questioni saranno oggetto di confronto con il Ministero dell’Interno, l’Informativa annuncia anche l’intenzione di organizzare un evento formativo nazionale di due giorni, in collaborazione col Ministero, per attribuire, solo agli iscritti all’Albo, 10 crediti formativi per l’anno 2012.
Fonte: Eutekne autore Michela DAMASCO  

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