PERDITE IRES ALL'ESORDIO IN UNICO

Le principali novità e alcuni esempi alla vigilia dei primi adempimenti relativi alle dichiarazioni
Riporto delle perdite Ires al test di Unico. Nel modello sono due le sezioni interessate a tale novità ovvero il quadro RS e il quadro RN (si vedano le tabelle nel documento PDF).
La nuova regola
L'art. 23, comma 9 della legge 111 ha riformulato il testo dell'art. 84 introducendo due diverse innovazioni.
In primo luogo ha eliminato il limite temporale di utilizzo delle perdite prima fissato in cinque anni per le perdite generatesi dopo i primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della società.
Ecco esemplificata la regola:
Perdita dell'anno X che è uno dei primi tre di attività: possibile utilizzo senza limiti di tempo
Perdita dell'anno X che non è uno dei primi tre di attività: possibile utilizzo senza limiti di tempo
In secondo luogo ha introdotto un limite quantitativo stabilendo che le perdite possono essere utilizzate in abbattimento del reddito dei periodi d'imposta successivi solo entro l'80% del reddito realizzato in ciascun esercizio. Tale limite agisce solo con riguardo alle perdite prodotte dopo i primi tre anni in quanto la nuova disposizione non tocca il secondo comma che appunto non prevede per le perdite dei primi tre anni alcun limite quantitativo
Ecco esemplificata la regola:
Perdita riportabile dell'anno X che è uno dei primi tre di attività: possibile utilizzo senza limiti quantitativi
Perdita riportabile dell'anno X che non è uno dei primi tre dia attività: possibile utilizzo entro il limite dell'80% del reddito (futuro) prodotto.
Priorità di utilizzo
Proprio la diversa quantità utilizzabile obbliga ad alcune considerazione circa i comportamenti da adottare quando vi è la disponibilità di perdite di ambedue le categorie.
Creandosi due categorie di perdite differenziate in base all'anno di formazione con regole differenti quasi sempre sarà bene conveniente un prioritario utilizzo delle perdite del primo triennio così da non dover sopportare il limite quantitativo. Ecco un esempio.
Esempio
Perdita riportabile anno X che è il terzo di attività: 1.000
Perdita riportabile anno X + 4 che è il quarto di attività: 1.000
Reddito anno x + 5: 1.200
Limite quantitativo nell'anno X+5 se utilizzo perdite dell'anno X+4: 1.200 x 80% = 960
Limite quantitativo nell'anno X+5 se utilizzo perdite dell'anno X+3: zero
È evidente che se in tal caso si dovessero utilizzare le perdite degli esercizi successivi ai primi tre, il limite quantitativo porterebbe ad avere ancora un reddito imponibile su cui calcolare l'Ires dovuta.
In una risposta resa negli incontri con la stampa l'amministrazione finanziaria ha anche chiarito il seguente caso:
Esempio
Perdite dei primi tre esercizi: 1.000;
Perdite di esercizi successivi: 500;
Reddito: 1.100.
La società compensa l'intero importo (1.000) delle perdite dei primi tre esercizi (reddito residuo: 100), oltre a un ammontare di 80 delle perdite successive (pari all'80% di 100). Reddito imponibile: (1.100-1.000-80) = 20. Perdite ancora riportabili (500-80) = 420
In questa ipotesi si è in sostanza dato il via libera a un utilizzo congiunto delle diverse categorie di perdita, ma soprattutto si è sostenuto «in linea con il dato normativo che, ai fini del calcolo del limite forfetario dell'80%, fa esplicito riferimento «al reddito imponibile», il predetto limite vada calcolato sul reddito al lordo e non al netto delle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta» con un vantaggio per i contribuenti. Infatti, una diversa tesi avrebbe potuto portare a calcolare il limite quantitativo sul reddito risultante dopo l'abbattimento delle perdite del primo triennio. In tal caso (tornando all'esempio) si sarebbe avuto:
reddito residuo 100
limite quantitativo: 80
reddito residuo da tassare: 20.
Se questo caso è stato risolto non vi è ancora una presa di posizione in un'altra ipotesi.
Perdite dei primi tre esercizi: 2.000;
Perdite di esercizi successivi: 2.000;
Reddito: 1.000.
Qualora la società prevedesse di continuare a produrre redditi imponibili potrebbe ritenere conveniente abbattere tale reddito nel seguente modo:
utilizzo delle perdite di esercizi successivi al triennio per 800
utilizzo delle perdite del primo triennio per ulteriori 200.
In tal modo riuscirebbe ad abbattere completamente il reddito ma manterrebbe ancora perdite utilizzabili senza limiti per gli anni successivi.
Si ritiene tale strada percorribile anche considerando quanto letteralmente affermato dall'agenzia delle entrate nel corso degli incontri con la stampa di inizio anno. La stessa ha infatti sostenuto:
la norma non stabilisce alcun ordine di priorità nell'utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi d'imposta in parte ai successivi;
in assenza di regole al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi.
Le perdite pregresse: regole applicabili
La norma istitutiva nulla ha detto circa l'entrata in vigore della novità. Nella relazione di accompagnamento risulta chiaramente che in assenza di una previsione transitoria il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa, deve avvenire secondo le disposizioni dell'articolo 84 ante modifica. Quindi ciò avrebbe significato: riporto limitato nel tempo ma senza limitazioni quantitative.
Ma la circolare 53/E ha invece scelto un'altra interpretazione, poi accolta dai modelli unici e dalle loro istruzioni.
Nella stessa si è sostenuto che le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 ma soprattutto che:
la possibilità del riporto temporalmente illimitato e anche
l'utilizzo in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito di periodo sono applicabili anche alle perdite maturate nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento. Trattasi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite risultanti alla fine del periodo d'imposta 2010.
Pertanto le nuove regole si applicano per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, delle perdite realizzate negli esercizi 2006-2007-2008-2009-2010 mentre quelle relative al periodo d'imposta 2005 sono ormai non più riportabili per decorso del limite temporale quinquennale previsto dalla previgente disciplina.
Fonte: Italia Oggi autore Norberto Villa

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