PROROGA SOLO FORMALE PER LA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI

In attesa delle opportune istruzioni dell’Agenzia, il rinvio della prima comunicazione al prossimo 15 ottobre pare più formale che sostanziale
Una proroga più formale che non sostanziale, ovvero la proroga che non c’è. Questo almeno, in sintesi, il commento spontaneo sul provvedimento firmato lo scorso 13 marzo 2012 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, volto a posticipare al prossimo 15 ottobre la trasmissione della prima comunicazione dei dati relativi ai beni d’impresa concessi in godimento ai soci o familiari.
Nel documento direttoriale, la proroga della scadenza viene motivata in forza delle particolari difficoltà di attuazione della norma e dell’assoluta novità dell’obbligo comunicativo.
Indiscutibilmente, la ratio del rinvio appare condivisibile, anche perché lo stesso Direttore dell’Agenzia, nel precedente provvedimento datato 16 novembre 2011, ha inopinatamente ampliato il contenuto della stessa comunicazione persino ultra legem.
Infatti, l’obiettivo che la norma istitutiva contenuta nel DL n. 138/2011 si riprometteva, come si evince anche dalla relazione di accompagnamento al Decreto, era quello di evitare la cosiddetta interposizione fittizia, ossia impedire che lo schermo societario venisse utilizzato per occultare, agli occhi dell’Amministrazione finanziaria, l’effettiva disponibilità in capo ai soci di determinati beni quali auto, immobili e simili; in sede attuativa, la prospettiva è però mutata verso la ricostruzione sintetica del reddito tramite lo strumento redditometrico.
Non per nulla, all’interno dello stesso provvedimento, si rinviene l’inserimento dell’obbligo della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci alle società, indipendentemente dalla sussistenza della concessione in godimento dei beni. Nel corso degli incontri avvenuti con la stampa specializzata, tuttavia, l’Agenzia ha inserito addirittura l’obbligatorietà della comunicazione dei finanziamenti ricevuti dai soci da parte della società, benché sul punto si attenda l’emanazione di un documento di prassi ufficiale, che recepisca le medesime risposte.
Ad acuire il tutto, poi, il primo provvedimento direttoriale prevede la necessità di comunicazione nel corso del 2012 anche per le situazioni sussistenti in epoca precedente.
In sede di prima comunicazione, dovranno trovare indicazione:
- i beni concessi in godimento ai soci nei periodi di imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011;
- i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati e ricevuti dai soci in periodi di imposta precedenti al 2012 che risultano ancora in essere nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011.
Per determinare gli acconti, valgono le disposizioni relative al 2011
Ma veniamo al problema principale, cioè la necessità di non distogliere l’attenzione dall’obbligo e di non procrastinare oltre misura l’analisi delle conseguenze della norma in commento, a patto, ovviamente, che l’Amministrazione finanziaria faccia la sua parte, fornendo per tempo le opportune istruzioni.
Infatti, per determinare gli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione, ossia il 2012, si assumerà, quale imposta e (per converso) quale imponibile del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni introdotte, dalla novellata normativa, anche al periodo di imposta 2011.
Se ne evince pertanto che, in sede di compilazione del modello UNICO 2012, i contribuenti italiani, potenzialmente interessati dalla comunicazione dei beni dei soci, non potranno non tenere in debito conto la sussistenza dei requisiti che possano generare maggiori imponibili, con le ovvie conseguenze sanzionatorie in materia di versamento di acconti di imposta carenti o insufficienti.
Ed ecco che la proroga non c’è più.
Fonte: Eutekne autore Mauro NICOLA 

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