RIMBORSI SPESE E TASSAZIONE

La deduzione dei rimborsi spese da parte delle imprese. 
La deduzione dei rimborsi spese da parte dei professionisti.
La deduzione dei rimborsi spese ai fini IRAP da parte di professionisti ed imprese.
La deduzione dei rimborsi spese da parte delle imprese
Esistono delle limitazioni alla deducibilità del rimborso delle spese di vitto, di alloggio da un lato e alla deducibilità del rimborso chilometrico e delle spese di noleggio dall’altro. Relativamente alle spese di vitto e alloggio, il limite concerne solo il rimborso delle spese di vitto e alloggio a piè di lista per trasferte effettuate fuori dal comune di lavoro in quanto le stesse non costituiscono reddito per il percettore.
Al contrario, le spese di vitto e alloggio possono essere dedotte senza alcuna limitazione quando il loro rimborso avviene con le modalità del rimborso forfetario o del rimborso misto poiché queste due forme di rimborso comportano la tassazione, in toto od in parte, degli importi percepiti dai dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.La predetta limitazione comporta che la deduzione dal reddito imponibile dell’importo del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, sostenute dai dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, è ammessa per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76. Il predetto limite è elevato a € 258,23 per le trasferte all’estero.
Qualora l’alloggio viene fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite giornaliero si deve tenere conto anche dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio.Questi costi specifici per i servizi di alloggio potranno essere portati in deduzione dal reddito imponibile, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto con riferimento ai giorni di effettivo utilizzo da parte dei dipendenti e dei collaboratori in trasferta.
Così resta indeducibile la quota parte dei predetti costi specifici relativa ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi.Se il dipendente o il titolare dei rapporti di collaborazione citati, appositamente autorizzato, utilizza un autoveicolo di sua proprietà, il datore di lavoro può portare in deduzione dal reddito imponibile un importo non superiore al costo chilometrico di percorrenza stabilito dall’ACI per un’autovettura di potenza non superiore a 17 (o 20 cavalli, se con motore a diesel).Inoltre, se il lavoratore in parola noleggia un’autovettura, anche con conducente, previa debita autorizzazione, il datore di lavoro può portare in deduzione dal reddito imponibile un importo non superiore alle tariffe di noleggio previste per un autoveicolo di potenza non superiore a 17 (o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel).
Tali limitazioni riguardano anche la deducibilità del rimborso chilometrico percepito dal dipendente per una trasferta all’estero ed il rimborso della spesa per il noleggio di un’autovettura effettuato anch’esso all’estero.Poiché il costo di percorrenza chilometrica per le autovetture di potenza pari a 17 o 20 cavalli, se con motore diesel, può variare a seconda del modello di auto, è stato precisato che occorre fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture, appositamente calcolata dall’ACI.L’ACI ha, quindi, elaborato i costi medi delle autovetture a benzina con 17 cavalli fiscali e delle autovetture a gasolio con 20 cavalli fiscali.
Le predette limitazioni al rimborso chilometrico hanno ad oggetto solo le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.Quando, al contrario, il dipendente o il collaboratore utilizzano la propria macchina per trasferte effettuate nell’ambito del territorio del Comune dove si trova la sede di lavoro, è possibile dedurre dal reddito imponibile, indipendentemente dal numero di cavalli fiscali dell’autovettura, l’intero importo del rimborso chilometrico erogato dal momento che il rimborso concorre a formare il reddito imponibile dello stesso dipendente o dello stesso collaboratore.
Poiché il rimborso a piè di lista delle spese di trasporto, giustificate con il documento rilasciato da vettore, non concorre mai a formare il reddito imponibile del lavoratore, la limitazione alla deducibilità delle spese di noleggio, anche con conducente, riguarda sia le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro sia quelle effettuate all’interno del medesimo territorio comunale.Il limite del rimborso delle spese di noleggio deducibile dal reddito imponibile deve essere determinato facendo riferimento alla media delle tariffe richieste dalle società di noleggio per autovetture di potenza pari a 17 (o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel).
Nell’ipotesi, invece, di rimborso delle spese di noleggio sempre al fine di individuare il limite dell’importo deducibile dal reddito imponibile, occorre fare riferimento alla media delle tariffe di noleggio.
Non esiste invece alcuna limitazione alla deducibilità del rimborso spese erogato ai professionisti e ai lavoratori autonomi occasionali in quanto tale rimborso rappresenta per il percettore il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni e quindi contribuisce alla formazione del reddito imponibile dello stesso.
La deduzione dei rimborsi spese da parte dei professionisti
Esiste una limitazione anche alla deducibilità del rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.
I limiti alla deducibilità del predetto rimborso equivalgono a quelli previsti per la determinazione del reddito di impresa.
Quindi, le spese di vitto e alloggio sostenute dai dipendenti degli esercenti arti e professioni per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a € 180,76. Tale limite è elevato a € 258,23 per le trasferte all’estero.
Tale limitazione è l’unica inserita in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Infatti, nell’ambito della determinazione del reddito percepito dai professionisti, la limitazione alla deduzione del rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio non è stata introdotta per i rimborsi effettuati a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che, pertanto, possono essere dedotti dal reddito del professionista senza alcun limite.
Inoltre, nessuna limitazione è stata inserita con riferimento al rimborso chilometrico ed al rimborso delle spese di noleggio, effettuati a favore sia dei dipendenti che dei titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La deduzione dei rimborsi spese ai fini IRAP da parte di professionisti ed imprese
Dal periodo d’imposta in corso al 31/12/1999, sono componenti ammessi in deduzione dall’IRAP i rimborsi analitici o a piè di lista ai dipendenti e collaboratori di spese sostenute nell’espletamento dell’attività lavorativa entro i limiti individuati dall’art. 95 comma 3 del D.P.R. n. 917/1986.
Infatti, per i rimborsi spese a piè di lista, l’onere dell’imposta è stato assolto dai soggetti fornitori del servizio di trasporto, ristorazione, etc. (C.M. n. 141/E del 4/6/1998).
Pertanto, le spese di vitto e alloggio per trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai dipendenti e dai titolari di co.co.co. sono deducibili per un importo giornaliero non superiore a € 180,76, elevato a € 258,23 per le trasferte all’estero.
Se il dipendente o il co.co.co. è stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo, di sua proprietà oppure noleggiato, in relazione ad una specifica trasferta, l’importo di spesa deducibile equivale al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (o a 20 se con motore diesel).
Sono, invece, indeducibili le indennità chilometriche corrisposte a dipendenti e collaboratori. 
Fonte: Dott.ssa Roberta Braga info@studiobraga.com - www.studiobraga.com


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