SPESOMETRO: ANCHE SUI COMMERCIANTI AL MINUTO INCOMBE LA SCADENZA DEL 30 APRILE

Spesometro: anche sui commercianti al minuto incombe la scadenza del 30 aprile

Anche i commercianti al minuto, esonerati per l’anno d’imposta 2010, dovranno inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 30 aprile, la Comunicazione di cui all’art.21 (Spesometro)  per comunicare le vendite di importo pari o superiori a Euro 3.600,00 effettuate nei confronti di soggetti privati, con emissione di scontrino fiscale o ricevuta, nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre del 2011.
Devono essere segnalate tutte le operazioni effettuate in contanti, ovvero con assegno bancario o postale “non trasferibile”, con assegno circolare o con bonifico bancario.
Sono esonerate dalla comunicazione le somme ricevute in pagamento del corrispettivo mediante carta di credito, bancomat o carta prepagata emesse da operatore finanziario nazionale  o, se straniero, con stabile organizzazione in Italia.
Infatti, tali operazioni saranno comunicate dai soggetti emittenti, sempre entro il prossimo 30 aprile, per le operazioni effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011.
Se a fronte del corrispettivo incassato oggetto di comunicazione è stata emessa fattura su richiesta del cliente, tale operazione andava ricompresa nell’invio delle operazioni fatturate entro lo scorso 31 gennaio , se di importo superiore a Euro 25.000,00.
Pertanto, se il commerciante al minuto emette regolare fattura a fronte di uno scontrino di importo non inferiore a Euro 3.600,00, tale operazione andrà ricompresa nella Comunicazione tra quelle fatturate e quindi tra quelle di importo non inferiore a Euro 3.000,00 + IVA.
Dovranno essere monitorate, pertanto, nel caso specifico, anche le sopra citate operazioni se effettuate dal 1 gennaio al 30 giugno 2011, con particolare riguardo all’aliquota IVA applicata.
Per gli acquisti effettuati da soggetti non residenti, il venditore dovrà acquisire i dati anagrafici  (nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale) della persona fisica; se il soggetto è diverso dalla persona fisica , oltre ai dati anagrafici della società/associazione, dovranno essere acquisiti anche quelli del suo rappresentante legale.
L’identificazione del cliente dovrà avvenire, oltre che con la richiesta dei dati anagrafici, anche con la richiesta della partita IVA e/o del Codice Fiscale dello stesso, da acquisire anche tramite tessera sanitaria.
Si ricorda che, qualora fosse stato applicato uno sconto al cliente, sia in fattura che tramite pagamento di corrispettivo, l’importo da comunicare deve considerarsi al netto di tale importo.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nonostante le regole stabilite dall’art. 21 siano in vigore per l’anno d’imposta 2011, è permessa la trasmissione all’Agenzia di operazioni anche di importo inferiore alla sogli a minima, senza incorrere in alcuna sanzione.
Autore: Rita Martin – Centro Studi CGN

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