S.R.L.: LA RINUNCIA ALL'INCARICO DEL COLLEGIO SINDACALE

Le novità previste dalla L. 35/12 entrano in vigore alla naturale scadenza dei collegi che possono anche dimettersi creando situazioni diverse, a seconda delle previsioni o del silenzio dello statuto
Due anni ricchi di novità, in riferimento ai controlli nelle società di capitali, sono il 2011 e il 2012. In relazione allo scorso anno, si ricorda in primo luogo la Legge di stabilità 2012, la n. 183 del 2011 e il D.L. n. 212 del 2011 e per il 2012, le ultime novità sono state all’insegna della semplificazione burocratica, con il D.L. n. 5 del 2012 convertito in Legge n. 35. 
Legge di stabilità 2012 - Inizialmente la Legge di stabilità 2012, l’ultimo atto normativo del Governo Berlusconi aveva previsto nelle srl la presenza del sindaco unico o revisore, al posto del collegio sindacale e nelle spa, con ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro, la possibilità per lo statuto di prevede che l’organo di controllo fosse composto da un sindaco unico, scelto fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. 
D.L. n. 212/11 - Il D.L. n. 212 del 2011 invece, all’articolo 16, comma 1, ha aggiunto all’articolo 14 della Legge di stabilità 2012, il comma 13 bis per cui nelle srl permangono in carica fino alla loro naturale scadenza, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011. 
Semplificazioni burocratiche - Quest’anno poi, il 2012, ha visto ulteriori modifiche alla disciplina prevista in riferimento ai collegi sindacali e sindaco unico nelle srl e nella spa, per cui in sede di conversione in Legge del D.L. n. 5 del 2012 si è previsto per le spa un ritorno alle origini, per cui si parla sempre e solo di obbligo del collegio sindacale, mentre per le srl si prevede la nomina dell’organo di controllo monocratico o revisore, salvo diversa espressione dello statuto. Inoltre si è stabilito che, qualora si preveda la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, a questo si applicano le disposizioni previste per la spa. 
Regime transitorio - In riferimento alla disciplina transitoria della novità previste in tema di controlli nelle società di capitali, si è già detto sulla naturale scadenza dei collegi nelle srl, nominati entro il dicembre 2011, ai sensi del nuovo comma 13 bis dell’articolo 14 della Legge n. 183/11, aggiunto dall’articolo 16 del D.L. n. 212/2011. Ciò è valido anche ora, in relazione alle ultime modifiche previste con la conversione in Legge n. 35 del D.L. n. 5/12, il c.d. decreto semplificazioni burocratiche, per cui nelle srl i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre dello scorso anno, restano in vita fino alla loro naturale scadenza e le novità previste in tema di organo di controllo monocratico o revisore, acquisteranno efficacia proprio a tale scadenza naturale. 
Cessazione per giusta causa - Una conseguenza logica questa del disposto normativo indicato al comma 2 dell’articolo 2400 del codice civile in tema di nomina e cessazione dall’ufficio per cui i sindaci, possono essere revocati solo per giusta causa, sottolineandone così il ruolo d’indipendenza e inamovibilità. 
Rinuncia collegio sindacale - Può anche concretizzarsi però una situazione diversa, ossia quella del collegio sindacale presente in una srl che decida di usufruire della previsione collocata all’articolo 2401 del codice civile, rinunciando al suo incarico. Sono due le situazioni che possono configurarsi in caso di rinuncia del collegio sindacale nella srl. Situazioni diverse collegate alle previsioni o al silenzio dello statuto. 
Silenzio statuto – Nell’ipotesi in cui questo tace circa l’organo di controllo, se a rinunciare all’incarico è tutto il collegio sindacale, l’assemblea dei soci nomina un sindaco unico. Se invece a dimettersi sono solo due membri del collegio, questi vengono prontamente sostituiti da due supplenti. 
Sindaco unico - In quest’ultimo caso però l’assemblea dei soci può anche decidere di non reintegrare il collegio con i supplenti, ma decidere sull’esistenza del sindaco superstite qualificato come organo monocratico. 
Previsione statuaria - L’altra situazione che può configurarsi riguarda al contrario l’espressa previsione del collegio sindacale da parte dello statuto. In tal caso, se a dimettersi è l’intero collegio, l’assemblea nomina un nuovo organo collegiale. Se invece a dimettersi sono 2 membri, si procede alla nomina dei supplenti. Infine se a dimettersi è solo un membro del collegio, questo è sostituito da un supplente più anziano. Il reintegro e la sostituzione con i supplenti è d’obbligo vista l’espressa previsione nello statuto del collegio sindacale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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