SRL SEMPLIFICATE: COME CONFERIRE IL CAPITALE SOCIALE

Se il conferimento in denaro contante non può superare 1000 euro, per evitare sanzioni, il consiglio è utilizzare assegni circolari o bancari non trasferibili, in attesa di chiarimenti ufficiali
Il D.L. liberalizzazioni convertito in Legge n. 27/12 ha introdotto nel nostro sistema societario, le società a responsabilità limitata semplificata in favore di giovani under 35 anni. Il fine della nuova srls è quello di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, prevedono tra le tante novità, che il capitale sociale possa avere una misura variabile da un minimo di 1 euro a un massimo di 999,99 euro. 
Capitale sociale - Nel D.L. liberalizzazione, si prevede che il conferimento del capitale sociale nella nuova srls debba essere effettuato in denaro e versato direttamente dai soci all'organo amministrativo. 
D.Lgs. n. 231/2007 – Ma si ricorda anche che il decreto legislativo n. 231/07, all'articolo 49 aveva stabilito come il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra privati e imprese, non può avvenire per importi che siano pari o superiori a 1.000 euro. 
Srls - Sulla base di ciò, in riferimento alla nuova società prevista per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile, si può affermare che anche il giovane imprenditore, under 35 anni, che versa denaro contante all'organo amministrativo, in misura pari ad almeno 1.000 euro, rischia di vedersi irrogate sanzioni, così come tutti gli altri imprenditori e privati cittadini. 
I rischi - Il quadro che si delinea ora è semplice. Se il giovane imprenditore under 35 anni versa all’organo amministrativo un capitale sociale in denaro contante d’importo non superiore a mille euro, non rischia alcunché. Se invece conferisce denaro di importo pari o superiore a 1.000, è responsabile, insieme con l’organo amministrativo, e può essere anche soggetto a segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal notaio rogante o dal commercialista che gestisce la contabilità della società, proprio per aver trasferito denaro contante per un importo superiore a quello previsto dalla legge. 
Assegno bancario o circolare non trasferibile – Tuttavia, per l’applicazione della normativa di recente adozione, si rinvia a futuri chiarimenti da parte del Ministero competente e nel frattempo, onde evitare l’irrogazione di sanzioni, anche pesanti nei confronti di una società che si caratterizza per la semplificazione, il consiglio è versare il capitale sociale all’organo amministrativo con un assegno circolare o bancario non trasferibile, sempre che l’importo sia pari o superiore ai 1.000 euro.
Fonte:: Redazione Fiscal Focus

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