TRASPORTI: AGEVOLAZIONI SUL GASOLIO USATO COME CARBURANTE

Le Dogane forniscono chiarimenti sugli adempimenti previsti per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta
L’Agenzia delle Dogane con la nota del 20 aprile scorso, n. prot. 45963, fornisce chiarimenti in riferimento agli adempimenti previsti per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta relativo all’acquisto del gasolio usato come carburante a favore di esercenti attività di trasporto. 
Associazioni di categoria - A fronte delle tante novità susseguitesi nel 2011, tra aumenti dell’aliquota di accisa e la possibilità del recupero trimestrale dell’accisa grazie al decreto liberalizzazioni, le associazioni rappresentative degli esercenti trasporto merci hanno evidenziato le difficoltà sorte nell’esecuzione degli adempimenti richiesti per essere ammessi al beneficio fiscale. 
Dogane nota del 20/04/12 - Proprio sulla base di tali richieste, è intervenuta l’Agenzia delle Dogane, con la nota n. prot. 45963 del 20 aprile scorso, fornendo gli opportuni chiarimenti. 
Scadenze – E’ utile in primo luogo rammentare i distinti termini di scadenza previsti per poter presentare le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane. Così scade oggi 30 aprile 2012, il termine per presentare l’apposita dichiarazione relativa ai consumi di gasolio del primo trimestre 2012, mentre entro il 30 giugno 2012 va presentata la dichiarazione relativa ai consumi di gasolio del 2011. 
Determinazione litri consumati - Innanzitutto nella nota del 20 aprile scorso, le Dogane forniscono precisazioni in tema di determinazione dei litri consumati. 
Dichiarazione annuale 2011 - Così con riguardo alla dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel corso del 2011, il momento di effettuazione della fornitura del gasolio viene qualificato come il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo di vigenza dell’incremento di accisa, tra quelli individuati nei Quadri da A1 ad A6. 
Dichiarazione trimestrale 2012 - Allo stesso modo, con riguardo alla dichiarazione trimestrale dei consumi effettuati nel corso dell’anno 2012, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza. 
Emissione differita di fatture - In riferimento alla fatturazione degli acquisti di gasolio effettuati dagli esercenti l’attività di autotrasporto di cose per conto terzi, si ricorda la possibilità di una fatturazione differita, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi, emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, che devono riportare la data, i dati identificativi dell’acquirente, nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito e il corrispettivo pagato. 
Emissione tardiva di fatture - Nel caso invece di emissione tardiva della fattura, la data di rifornimento del prodotto è comunque desumibile in via immediata dalle indicazioni contenute nelle prescritte bolle di consegna o documenti equipollenti. 
Rifornimento a mezzo depositi o distributori privati – Sempre in tema di determinazione dei litri consumati, nei casi in cui gli autoveicoli impiegati vengano riforniti di gasolio da depositi o distributori privati di carburanti ad imposta assolta, dei quali siano titolari gli esercenti attività di trasporto, le Dogane precisano che la data di ricezione del prodotto, soprattutto nei casi di emissione differita di fattura, potrà essere comprovata dal documento di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa (DAS). 
Dichiarazione primo trimestre 2012 - Fermo restando l’obbligo di riportare, nel Quadro C, l’elenco completo degli automezzi non ammessi al beneficio, nella nota del 20 aprile scorso le Dogane chiariscono anche che, se una partita di gasolio è stata consegnata all’impianto di deposito o distributore privato in data 30 marzo 2012, nei litri consumati da indicare nella dichiarazione relativa al primo trimestre 2012, andranno calcolati i quantitativi consegnati all’impianto e destinati ai soli autoveicoli ammissibili all’agevolazione, anche se parte del carburante sarà utilizzato dai medesimi nel corso del trimestre successivo. 
Quadro B - Al contempo, considerato che nelle fatture di acquisto destinato ai predetti impianti non sono riportati gli estremi delle targhe degli autoveicoli riforniti, si fa presente che il totale dei litri fatturati riportato nel Quadro B della dichiarazione va ripartito, in termini di litri consumati, per ciascuno degli autoveicoli riforniti, da indicare nel Quadro A, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi, nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo. 
Quadri A1-A6 – Da ultimo, nella nota del 20 aprile 2012, le Dogane precisano anche che nella colonna “km percorsi” presente nel Quadro A del modello di dichiarazione, deve essere riportato il totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del periodo di riferimento. Così, per l’anno 2011, tale dato sarà rappresentato dalla totalità dei chilometri percorsi alla data del 31 dicembre, inserendolo nel “Quadro A6” (periodo 7 - 31 dicembre 2011). Se invece non si è a conoscenza dei dati registrati nei singoli periodi, considerato che la compilazione della colonna “km percorsi” è obbligatoria, nei “Quadri A1, A2, A3, A4 ed A5” tale campo può essere anche annullato inserendo per nove volte il numero 9 (“999999999”) o, in alternativa, è possibile ripetere in ciascun quadro il chilometraggio registrato alla fine dell’anno 2011. In riferimento alle dichiarazioni trimestrali poi, la colonna in questione andrà riempita con il dato relativo al totale dei chilometri registrati dal contachilometri alla chiusura del trimestre solare di riferimento.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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