UNICO 2012: LA DICHIARAZIONE FA POSTO ALL'ACE

Le indicazioni destinate a società di capitali e soggetti Ires per compilare il quadro RS.
L'Ace debutta in Unico con un po' di sprint in più grazie al decreto di attuazione. Dopo la sua introduzione l'aiuto alla crescita economica non aveva destato grande interesse tra le imprese. Ciò non tanto per la sua logica (senza dubbio da apprezzare) quanto piuttosto per gli importi minimi degli sconti che ne sembravano derivare dalla sua applicazione.
Dopo che si è conosciuto il testo del regolamento attuativo qualcosa è migliorato. Se non altro la previsione che per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria l'incremento da considerare è pari all'intero patrimonio e la rilevanza delle rinunce crediti verso i soci, hanno riacceso un qualche interesse sull'agevolazione.
Ecco allora come la stessa dovrà essere evidenziata nel modello Unico 2012 (in questa sede esamineremo quanto previsto per le società di capitali - soggetti Ires).
L'agevolazione è stata introdotta dall'articolo 1 del dl n. 201 del 6 dicembre 2011 e consente di non assoggettare a tassazione una quota di reddito imponibile prodotto per un importo corrispondente al rendimento nozionale (fissato per il 2011 al 3%) del nuovo capitale proprio ed è in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Il meccanismo prevede che la differenza tra incrementi del patrimonio e decremento formi la base su cui calcolare il rendimento del 3% che permette di ottenere la quota di reddito che non è da assoggettare a tassazione.
Nel modello Unico è presente un prospetto nel quadro RS finalizzato al calcolo dell'agevolazione che si riporta con le indicazioni per la sua compilazione (si veda la tabella).
Una volta conclusa la compilazione del prospetto, nel caso di soggetto che non aderisce al regime del consolidato o della trasparenza, quanto indicato nella colonna 7 deve essere riportato nel quadro RN e formerà la quota di utile detassata del periodo.
L'Ace non può generare una perdita fiscale o una maggior perdita fiscale per l'impresa, ma nel caso in cui l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto dichiarato, la differenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Inoltre è bene chiarire che l'Ace è un'agevolazione che si mantiene nel tempo. Se nel 2011 vi è stato un incremento netto pari a 1.000, si godrà della detassazione del 3% di mille. Se poi nel 2012 non succede nulla (ovvero non vi sono ne incrementi ne decrementi) la detassazione sarà fruibile anche in quell'anno (e così via in quelli successivi).
Con riguardo alle variazioni in aumento si deve tener presente che:
è necessario che i conferimenti siano effettivamente eseguiti (ad esempio non rileva la mera sottoscrizione di un aumento di capitale ma solo il versamento del capitale);
rilevano anche le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società;
rileva la conversione in azioni di obbligazioni.
Il primo incremento da considerare quest'anno sarà l'utile eventualmente non distribuito dell'anno 2010. Il decreto ha anche spiegato come deve essere interpretata la locuzione che esclude gli utili destinate a riserve non disponibili. Trattasi unicamente delle riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti in quanto derivanti da processi di valutazione nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per obbligo di legge, non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini: quindi anche gli accantonamenti di utili a riserva legale sono rilevanti.
Passando invece ad analizzare i decrementi gli stessi sono tutti quelli che comportano una riduzione del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Quindi di certo rilevano i dividendi mentre per espressa previsione la riduzione del capitale causata dalle perdite non assume rilevanza così come i decrementi conseguenti a operazioni di fusione e scissione.
Per quanto concerne il momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio:
gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti dalla data dell'atto di rinuncia;
quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.
i decrementi rilevano, per l'intero ammontare, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.
Punto importante del decreto è stato quello di individuare le disposizioni di carattere antielusivo.
In primo luogo tra le stesse sono comprese quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo favoriscono capitalizzazioni di comodo. A tal fine è disposta la sterilizzazione dell'Ace nel caso di conferimenti in denaro, acquisizione di partecipazioni e aziende e incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Il tutto con un unico obiettivo e cioè quello di evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell'Ace «mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo». La sterilizzazione opera sulla società conferente ed opera anche se alla data di chiusura dell'esercizio non sia più presente il controllo.
Inoltre sono da neutralizzare i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti ovvero da soggetti domiciliati in paesi che non consentono tale scambio.
In ogni caso il contribuente può richiederne la disapplicazione di tutte queste previsioni anti elusive mediante istanza presentata ai sensi del comma 8 dell'art. 37-bis.
Dal decreto è però giunta anche una notizia negativa.
L'articolo 11 dello stesso ha infatti previsto che in ciascun esercizio la variazione in aumento rilevante ai fini Ace, così come risultante dalla somma di variazioni positive e negative, non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (incluso l'utile di esercizio). La relazione al provvedimento ha sostenuto che «la funzione limitativa del patrimonio netto è quella di evitare che si ottenga una variazione agevolabile agli effetti dell'Ace che presuppone l'esistenza di un patrimonio «figurativo» non corrispondente alla effettiva entità contabile».
Forse sul punto si poteva prevedere una regola meno rigida. Così come introdotto infatti il limite del capitale rischia che abbiano effetto altre disposizioni positive previste dal regolamento come quella che prevede la rilevanza anche dei versamenti a copertura perdita. È infatti evidente come il versamento effettuato per 100 mila euro a fronte di una perdita del medesimo importo di un soggetto con un capitale di 10 mila euro, è un incremento rilevante ai fini Ace ma l'agevolazione scatterà non per l'intero importo dell'incremento ma solo fino al limite di 10 mila euro.
Fonte: Italia Oggi autore Norberto Villa

Commenti