ANTIRICICLAGGIO: FAC SIMILE INFORMATIVA DA CONSEGNARE AL CLIENTE -- IV PARTE

STEFANO STARA                DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE
Gentile Cliente,
Con il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, pubblicato nella G.U. n. 290 SO n. 267 del 14 dicembre 2007, è stata modificata la normativa in oggetto, sia con riferimento ai destinatari, sia con riferimento all'oggetto e modalità degli adempimenti. Di seguito sintetizziamo le più importanti novità.
Trasferimento di denaro contante (art. 49) Vedere modifica (1)
Il comma 1, dell'art. 49, dispone che, con decorrenza 30 aprile 2008, è vietato il trasferimento tra soggetti diversi di denaro contante o di titoli al portatore, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro.
Per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a 5.000,00 euro, effettuata in momenti diversi.
Si ritiene che, di norma, il pagamento di una fattura ad es. per 12.000,00 Euro (Iva compresa) effettuato in tre rate (es. 10,20,30 giorni) potrà continuare ad essere effettuato in contanti, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel documento ed usuale nella prassi commerciale.
Assolutamente da evitare saranno, di contro, i prelevamenti o finanziamenti ravvicinati in contanti, seppur sottosoglia, fra soci e società, (siano esse di capitali o di persone) se le operazioni vanno, complessivamente, ad eguagliare o superare i 5.000,00 euro.
In particolare nei casi di prelevamenti/versamenti in contanti fra soci e società appare quindi assolutamente opportuno utilizzare movimentazioni in conto corrente mentre le operazioni in contanti, che cumulativamente eccedessero i 5.000,00 euro, sono possibili unicamente se derivanti da delibere distinte per ciascuna operazione (o scambio di corrispondenza antecedente all'operazione fra soci e società recante data certa).
Nuova disciplina su assegni (art. 49)
I commi da 4 a 11 dell'art. 49 sanciscono, con decorrenza 30 aprile 2008, novità di rilievo in materia di emissione e circolazione di assegni bancari e circolari.
In sintesi:
- I moduli di assegni devono essere muniti della clausola di non trasferibilità, fin dal momento del rilascio.
- Gli assegni bancari o circolari in forma libera possono essere rilasciati previa richiesta scritta e pagamento, a titolo di imposta di bollo, di una somma di 1,50 euro per ogni assegno, possono essere utilizzati solo per importi inferiori a 5.000,00 euro e, per ciascuna girata, deve essere apposto, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
- Lo sbarramento dell'assegno non è idoneo a conseguire la finalità di intrasferibilità richiesta dalla legge, perché l'assegno sbarrato può circolare mediante girata.
- Gli assegni bancari o postali emessi all'ordine del traente (con intestazione m.m. o a me stesso) potranno essere girati unicamente dal traente per l'incasso presso una banca o Poste Italiane S.p.a., senza quindi ulteriori possibilità di girata del titolo a mezzo girata.
- Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e la guardia di finanza potranno chiedere alla Banca o a Poste italiane S.p.A. i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 5.000,00 euro e, se superiore, i libretti devono essere estinti entro il 30 giugno 2009 ovvero il saldo deve essere ridotto sotto la soglia.
Obblighi di comunicazione per i professionisti (art. 51)
I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti, società di revisione etc.) hanno l'obbligo di comunicare al MEF la notizia di infrazioni alle disposizioni sulle limitazioni all'uso del contante, di cui hanno notizia nello svolgimento della loro attività.
L'art. 51 del decreto in commento evidenzia, in particolare che i professionisti, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, (e quindi anche nelle veste di tenutari delle scritture contabili) hanno l'obbligo, di comunicare le infrazioni in trattazione al MEE o, (più frequentemente) ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari (per infrazioni al di sotto dei 250.000 Euro).
L'art. 58, comma, 7, del d.lgs. in commento, conferma, in capo al professionista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 % dell'importo non segnalato, (dall' 1 al 40% invece la sanzione prevista per chi commette l'illecito) qualora tali irregolarità vengano accertate dagli organi competenti (di norma la GDF).
Obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 15 e segg.)
Oltre all'identificazione del cliente, che richiede allo stesso di fornire al consulente tutti i propri dati personali unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a partire dallo scorso 29 dicembre è richiesta al professionista una adeguata verifica della clientela. Tale procedura richiede:
1) la verifica dell'identità dell'eventuale titolare effettivo.
Si intende per titolare effettivo la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente, attraverso il possesso di una percentuale superiore al 25% più uno, ovvero controlla in altro modo la direzione di una entità giuridica, nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione.
2) l'acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, nonché lo svolgimento di un controllo costante, nel corso del rapporto, anche in merito alla compatibilità dell'operazione con la conoscenza dell'attività svolta, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.
Il Ministero dell'Economia potrà adottare disposizioni attuative.
Va ricordato, a riguardo, che qualora il cliente non fornisca al professionista informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale lo stesso cliente è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 Euro (d.lgs 231 /07 art. 55, comma 3).
Obblighi di registrazione (art. 36 e segg.)
I professionisti (a seguito della emanazione di futuri decreti attuativi) e i soggetti che forniscono servizi analoghi in materia di contabilità e tributi, sono obbligati alla tenuta di un Archivio Unico Informatico, o in alternativa di un registro della clientela cartaceo, ovvero gestito a mezzo di strumenti informatici, nel quale riportare le informazioni relative ai clienti. In ogni caso, sarà obbligatoria la tenuta di un "fascicolo del cliente" in cui raccogliere copie della documentazione attinente al rapporto professionale.
Tutto il predetto materiale deve essere conservato per dieci anni.
Dovranno essere registrati:
- la data di instaurazione del rapporto;
- i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati;
- se si tratta di operazioni di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, anche se collegate o frazionate, anche la causale, la tipologia dell'operazione ed i mezzi di pagamento.
Si definiscono operazioni collegate quelle che, pur non costituendo esecuzione del medesimo contratto, sono tra di loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto e lo scopo cui sono dirette.
Segnalazione di operazioni sospette (art. 41 e segg.)
Viene ribadito l'obbligo per i professionisti di effettuare specifiche segnalazioni su operazioni sospette ai fini antiriciclaggio ed in merito al finanziamento del terrorismo (d.lgs 109/07) che dovessero venire ad evidenza nell'ambito del rapporto professionale con il cliente. L'individuazione delle stesse si basa, oltre che sulla specifica conoscenza del cliente e dell'operazione, anche sulla scorta di specifici indicatori di anomalia" che vengono emanati e periodicamente aggiornati da parte degli organi preposti.
Utilizzo a fini fiscali (art. 36)
I dati registrati sono utilizzabili a fini fiscali, sia al termine degli approfondimenti in esito a segnalazione di operazioni sospette, sia quando acquisiti nell'ambito dell'attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza.
Società fiduciarie (art. 11)
Le società fiduciarie vengono qualificate quali intermediari finanziari e quindi sottoposte agli stessi obblighi di identificazione, verifica della clientela e segnalazione delle operazioni sospette.
Nei rapporti con le banche o altri intermediari finanziari qualificati, nonché con i professionisti, le fiduciarie dovranno indicare ai fini antiriciclaggio il nome del beneficiano per conto del quale effettuano le operazioni.
Anagrafe dei rapporti (art. 63)
Le Holding di partecipazione (ex art. 113 TUB) sono ora escluse dagli adempimenti antiriciclaggio. Tuttavia, permane in capo a tali soggetti l'obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, di tutti i rapporti in essere ed in particolare le partecipazioni, le associazioni in partecipazione, i finanziamenti ricevuti ed effettuati, i prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti, il cash pooling, il rilascio di garanzie, le lettere di patronage.
Devono ora essere registrate e comunicate anche le operazioni compiute al di fuori dei rapporti continuativi (operazioni fuori conto con le banche) ed i dati dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari rapporti od effettuano operazioni per conto o a nome di terzi.
Tanto premesso, vi raccomandiamo di prestare la massima attenzione alle situazioni dianzi evidenziate.

Note:
(1)       A far data dal 13/8/2011 la manovra bis “D.L. 13/8/2011 n. 138 convertito in legge n. 148 del 13/9/2011 pubblicata in G.U. 16/9/2011”  ha modificato il limite sull’utilizzo del denaro contante. In particolare la norma ha previsto il divieto del trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a euro =2.500,00= (precedentemente la soglia era pari a euro =5.000,00=). Successivamente il Decreto Monti a partire dal 6 dicembre 2011 ha ulteriormente modificato l’articolo 49 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, portando il limite all’utilizzo di contante a euro 999.99.


Dr Stefano Stara

Commenti