Conferimento d’azienda: i chiarimenti dei C.d.L.

Parere n. 16 della Fondazione studi – Consulenti del lavoro
Il parere n. 16 - E’ stato pubblicato il 9 maggio scorso il parere n. 16 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro inerente questioni quali i conferimenti d'azienda e le differenze contabili. A ben vedere, il documento diffuso appare come un vero e proprio manuale di linee guida capace di illustrare in maniera dettagliata il modo migliore per districarsi nel groviglio di norme e perizie di stima diffuse.
L’atto di conferimento - In sostanza, tramite il parere n. 16, il centro studi di categoria ha sottolineato che quando si parla di incremento del capitale sociale della conferitaria da assegnarsi al conferente, si sta indicando il risultato derivante da una sorta di accordo stipulato tra due differenti società. A tale accordo, generato da un atto di conferimento, le due società sono pervenute in seguito al delinearsi della necessità di determinare un equilibrio tra due valori, quello dell’azienda conferita e quello dell’azienda che la conferitaria già possedeva. Come abbiamo visto, il conferimento d’azienda e le differenze contabili implicano possibili situazioni di confusione, pertanto è necessario che si tenga conto in maniera ordinata degli adempimenti compiuti. A tal fine, risulta necessario redigere una relazione in merito alla perizia di stima e all’atto di conferimento. Ciò è richiesto essenzialmente per evitare di incorrere in alterazioni dei punti accordati dalle società, circostanze che potrebbero verificarsi a causa di significative differenze di importo. La redazione dovrà essere compilata basandosi sulla situazione contabile dell’azienda conferita in riferimento a un periodo quanto più possibile vicino alla data dell’atto di conferimento.
L’obbligo della conferente – A questo punto, in base a quanto sottolinea il parere n. 16 della Fondazione, nel periodo a cavallo tra la data di riferimento della redazione e quella della stipula dell’atto, la conferente è obbligata a non intraprendere operazioni che potrebbero alterare in maniera incisiva lo status contabile dell’azienda oggetto di conferimento.
Eventuali conguagli delle differenze contabili – Nel momento in cui, in fase di conferimento, il valore contabile dell’azienda non sia uguale a quanto indicato nei documenti e nell’atto, si dovrà procedere a un eventuale conguaglio tra le società contraenti. Il conguaglio non avviene solo qualora la conferita abbia valore superiore a quanto precedentemente stipulato, bensì anche nel caso che questo valore sia diminuito, nella fattispecie sarà la conferente a versare la differenza alla conferitaria.
Aspetti fiscali – Da una prospettiva fiscale, è definita riserva di capitale la riserva di patrimonio netto determinata dall’atto di conferimento indicato come “modello trasformazione”. Pertanto, qualora si prospetti l’eventualità di una distribuzione, tale riserva non implica la formazione di un reddito della società, né tantomeno di un reddito dei soci. A questo punto, sempre sul versante fiscale, il parere n. 16 della Fondazione ricorda che dovranno essere gli amministratori a svolgere funzione di controllo. E’ però possibile che gli stessi amministratori non abbiano le competenze adeguate a portare a termine questo compito, quindi sarà loro concesso di affidarsi a tecnici esterni con accertate cognizioni specifiche.
Autore: Redazione FIscal Focus

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