Esenzione IMU anche per terreni agricoli in aree montane

Il DL 201/2011 ha attratto a tassazione tali terreni non edificabili, ma dovrebbe operare l’esenzione per il suo carattere «oggettivo»
Ai terreni agricoli (definiti, come già per l’ICI, dall’art. 2, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 504/92 mediante rinvio all’art. 2135 del codice civile e intendendosi per tali i terreni adibiti alla coltivazione, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e alle attività a ciò connesse), sono riservati dalla normativa IMU (art. 13 del DL n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni) tre diversi tipi di agevolazioni al ricorrere di tutti i requisiti, anche di carattere soggettivo (già approfonditi in un nostro precedente intervento), normativamente previsti:
- la fictio iuris per la quale sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. n. 99/2004 sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali (art. 13, secondo comma, del DL n. 201/2011 e art. 2, primo comma, lett. b) del D.Lgs. n. 504/92);
- la riduzione da 135 a 110 del coefficiente moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato del 25% (art. 13, comma 5 del DL n. 201/2011);
- la franchigia e le riduzioni di imposta decrescenti per scaglioni (art. 13, comma 8-bis del DL n. 201/2011)
Della “finzione di diritto” abbiamo già scritto in un nostro precedente intervento (si veda “Agevolazioni IMU estese alle società agricole” del 21 maggio); per franchigia e riduzioni d’imposta si veda “Per il settore agricolo IMU meno favorevole rispetto all’ICI” di oggi.
Circa il coefficiente moltiplicatore, la circolare n. 3/DF non lo precisa, tuttavia sembra potersi concludere, dal contesto interpretativo unitario che essa propone rispetto all’IMU “agricola”, che ritenga implicita l’applicabilità del coefficiente moltiplicatore 110 (anziché 135) non solo alle persone fisiche, ma anche alle società, sempre se in possesso di tutti i requisiti previsti per gli IAP dall’art. 1 del DLgs. n. 99/2004, ancorché non richiamato dal quinto comma dell’art. 13 del DL n. 201/2011, presumibilmente per mera dimenticanza, diversamente dalle agevolazioni dei commi 2 e 8-bis.
Ricordiamo poi che la normativa IMU ha mutuato dall’ICI una specifica esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/77 (art. 7, comma 1, lett. h) del DLgs. n. 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8 del DLgs. n. 23/2011, a sua volta richiamato dall’art. 13 del DL n. 201/2011).
La circolare n. 3/DF conferma che, fino all’emanazione del Decreto interministeriale previsto dall’art. 4, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, si continua a fare riferimento all’elenco dei Comuni collinari e montani allegato alla circolare ministeriale n. 9/1993.
L’emanando Decreto, di natura non regolamentare, individuerà i Comuni nei quali si renderà successivamente applicabile l’esenzione, sulla base dell’altitudine nonché, eventualmente, della redditività dei terreni.
La circolare n. 3/DF non prende però in esame la circostanza che, con le recenti modifiche introdotte nell’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011, sono stati attratti a tassazione ai fini IMU anche i terreni non utilizzati per fini agricoli, esclusi invece dall’ICI, mentre sono rimaste invariate le definizioni, in particolare quella di “terreni agricoli”, che richiama l’utilizzo agro-silvo-pastorale.
I terreni non edificabili nei Comuni collinari e montani erano comunque esclusi da ICI (per l’esenzione di cui all’art. 7, lett. h) se utilizzati per fini agricoli; in quanto esclusi in via generale dal presupposto di applicazione dell’ICI se non utilizzati per fini agricoli): oggi questo non è più vero.
Sul punto, la disciplina IMU risente di un difetto di coordinamento
Riterremmo che per tali terreni (purché non edificabili), anche se non utilizzati per fini agricoli, operi comunque l’esenzione in ragione del suo carattere “oggettivo”, che dovrebbe valorizzare le difficoltà di sfruttamento agricolo dei terreni di collina o montani in ragione delle caratteristiche altimetriche e climatiche, e che la disciplina IMU risenta sul punto (come su altri evidenziati dalla circolare n. 3/DF) di un difetto di coordinamento: sarebbe stato opportuno un chiarimento ufficiale, che auspichiamo intervenga a breve termine.
Fonte: Eutekne autore Stefano BARUZZI  

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