IL RIPORTO DELL'ACE CHIAMA IN BILANCIO LE IMPOSTE ANTICIPATE

Ciò vale a patto che risulti ragionevolmente prevedibile il futuro conseguimento di redditi imponibili «capienti» rispetto all’agevolazione
Nel caso in cui il reddito detassabile per effetto dell’ACE ecceda il reddito imponibile del periodo, l’agevolazione non sfruttata non si perde e può essere riportata in avanti per essere sfruttata in abbattimento dei redditi imponibili “capienti” degli esercizi successivi.
Questa circostanza implica la necessità di stanziare nel bilancio di esercizio “di rinvio” le imposte anticipate correlate al suo utilizzo differito negli esercizi successivi, a patto, ovviamente, che sussistano i presupposti per tale utilizzazione e cioè che risulti ragionevolmente prevedibile il futuro conseguimento di redditi imponibili “capienti” rispetto all’agevolazione.
La riportabilità del “rendimento nozionale ACE” è stabilita dal comma 4 dell’art. 1 del DL 201/2011, ai sensi del quale l’ammontare dell’agevolazione che supera il reddito complessivo netto dichiarato è, appunto, computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Nessun limite temporale per il riporto delle eccedenze
Come per le “eccedenze di interessi passivi indeducibili ex art. 96 TUIR e dopo le novità recate dal DL 98/2011, come per le perdite fiscali, anche il riporto delle eccedenze ACE” non è soggetto a limiti temporali.
È per altro lecito chiedersi se il riporto dell’ACE debba incontrare, nel caso di operazioni di fusione e di scissione, le stesse limitazioni che caratterizzano il riporto post operazione delle eccedenze di interessi passivi e delle perdite fiscali maturate ante operazione.
Se si ragiona in termini sostanzialistici, la risposta sembrerebbe non poter che essere positiva.
Resta però il fatto che, in punta di diritto, il legislatore non ha modificato in tal senso l’art. 172 del TUIR, mentre lo ha fatto per ricomprendere nei limiti, oltre alle perdite, le eccedenze di interessi passivi indeducibili.
Nella misura in cui abbia senso ancora parlare di diritto tributario, piuttosto che di materia fiscale, questa constatazione induce a ritenere giuridicamente più corretta la conclusione inversa.
Giova anche sottolineare come, a differenza di altre agevolazioni del passato (“Tremonti” in primis), l’ACE non si risolve in una variazione in diminuzione che riduce il risultato fiscale e può concorrere a formare una perdita fiscale in luogo di un reddito imponibile, oppure una perdita fiscale più elevata di quella che si sarebbe altrimenti determinata.
L’ACE può essere utilizzata esclusivamente a detassazione del “reddito complessivo netto dichiarato”, ossia sul reddito imponibile del periodo previamente nettizzato delle eventuali perdite fiscali che il soggetto riporta da periodi precedenti (le quali possono abbatterlo nella misura massima dell’80% del medesimo).
Va da sé che, qualora un soggetto abbia reddito pari a zero o chiuda in perdita fiscale, l’intero ammontare dell’agevolazione potenzialmente spettante risulta inutilizzabile e può soltanto essere riportato sugli esercizi successivi.
In questi casi, come del resto nel caso in cui vi sia un “reddito netto dichiarato”, ma inferiore all’ammontare di reddito che potrebbe fruire dell’agevolazione, l’insorgenza di una utilità fiscale di competenza del periodo, la cui utilizzazione potrà però avere luogo solo in periodi di imposta successivi (e sempre che sia ragionevolmente prevedibile l’effettività di questa possibilità di utilizzo), implica la rilevazione delle imposte differite attive, in contropartita al corrispondente credito per imposte anticipate che sarà poi stornato nei futuri esercizi di effettiva utilizzazione dell’agevolazione.
Fonte: Eutekne autore Enrico ZANETTI  

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