IMU E CONIUGI "FURBETTI" CHE RISIEDONO IN DUE DIVERSI IMMOBILI

Il Decreto Semplificazioni fiscali, D.L. n. 16/2012, convertito in L. 44/2012 ed entrato in vigore il 28 aprile 2012 ha modificato, tra i vari aspetti legati all’IMU, il concetto di abitazione principale.
L’abitazione può considerarsi principale se il contribuente risiede e dimora insieme al proprio nucleo familiare nell’immobile: nel caso in cui il contribuente risieda e dimori in immobile diverso da quello del coniuge, entrambi perderebbero le agevolazioni per abitazione principale
In questo modo si vuole contrastare la prassi, molto spesso elusiva, che molti contribuenti adottavano, dove uno dei coniugi trasferiva la residenza in un immobile dove in realtà non abitava, al solo scopo di beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale anche su quest’ultimo. 
La Cassazione si era già espressa in maniera negativa con la Sentenza n.14389/10 in materia di Ici, ma con il testo del Decreto sul Federalismo fiscale e del Decreto Salva Italia, quindi ante Decreto Semplificazioni, sembrava ci fosse ancora spazio per poter continuare nella iscrizione di residenza disgiunta dei due coniugi.
Se in ambito Ici il comportamento adottato dai coniugi che risiedono separatamente per motivi di risparmio fiscale, era stato censurato dalla Sentenza della Cassazione n. 14389/2010, nella disciplina dell’IMU sembra tecnicamente possibile separare le residenze dei coniugi, duplicando i benefici di legge (aliquota ridotta e detrazione). Secondo l’articolo 8 del D.Lgs. n. 504/92 ( Decreto ICI) il concetto di abitazione principale richiedeva, infatti, la dimora abituale non solo del contribuente, ma anche dei suoi familiari. Anche se il contribuente avesse dimostrato che la sua dimora abituale si trovava in un comune diverso, avrebbe dovuto ritenersi prevalente la residenza familiare, che costituiva l’unica abitazione principale. Sempre che il contribuente non riuscisse a dimostrare l’ effettiva rottura del coniugio. 
Nell’IMU il requisito della coesistenza nella dimora del contribuente e dei suoi familiari non era stato fino al Decreto Semplificazioni ufficialmente confermato. L’abitazione principale nel testo originario era “l’immobile in cui il soggetto passivo dimora e risiede”, senza alcun riferimento ai suoi familiari. 
Interviene quindi l’art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/12, complicando significativamente le considerazioni. 
Tale articolo, modificando la definizione di abitazione principale prevista nel D.L. n. 201/11, interviene inserendo una disposizione di portata ancora più stringente, stabilendo che deve intendersi abitazione principale del contribuente quella nella quale il contribuente “[…] e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”
La qualificazione di abitazione principale viene, quindi, subordinato alla residenza ed alla dimora del nucleo familiare del contribuente; aspetto da valutare attentamente perché il controllo della dimora dei familiari del contribuente può implicare dei limiti nell’individuazione dell’abitazione principale del contribuente. 
Ad esempio una coppia di contribuenti che vive a Modena (immobile intestato al 50% a entrambi). Il marito acquista un’abitazione (100%) a Milano Marittima e vi porta la residenza, mentre la moglie mantiene la residenza a Modena. 
Secondo la disciplina ai fini Ici (valevole fino al 2011) se entrambi i coniugi dimoravano a Modena, sino al 2011 per l’immobile di Modena spettava l’esenzione, perché considerata abitazione principale per entrambi.
La disciplina introdotta dal Decreto sul Federalismo fiscale e dal Decreto Salva Italia ante D.L. n.16/12, permetteva che il requisito dell’abitazione principale fosse verificato esclusivamente su ciascun contribuente; quest’ultimo avrebbe avuto l’onere di verificare unicamente la propria posizione, indipendentemente dal resto del nucleo familiare. 
La moglie avrebbe avuto diritto alle agevolazioni da abitazione principale (aliquota al 4 per mille e detrazione fissa) sul 50% dell’immobile di Modena e il marito, se anche dimorante oltre che residente a Milano Marittima, avrebbe beneficiato delle agevolazioni da abitazione principale (aliquota agevolata al 4 per mille e detrazione fissa) su quest’ultimo immobile. 
Secondo le modifiche apportate dal D.L. n.16/12 viene persa da parte di entrambi la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per abitazione principale su entrambi gli immobili, ciò indipendentemente da dove i due coniugi abbiano la propria dimora abituale (quindi anche se dimorano entrambi a Modena). Il solo fatto che il marito abbia trasferito la residenza a Milano Marittima, fa venir meno uno dei requisiti per considerare abitazione principale l’immobile di Modena, sia in capo al marito che in capo alla moglie (anche se lei dimora e risiede a Modena, in quanto in tale immobile non dimora e non risiede l’altro componente del suo nucleo familiare).
Fonte: Fiscal focus autore: Carla De Luca

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