In UNICO 2012, riporto delle eccedenze di ROL prodotte dal 2010

Nel prospetto per l’applicazione del meccanismo sarà possibile utilizzare tale eccedenza
Il modello di dichiarazione UNICO 2012 SC prevede l’indicazione degli interessi passivi soggetti a “monitoraggio” ai sensi dell’art. 96, comma 1 del TUIR in un apposito prospetto del quadro RF (righi da RF118 a RF122).
Si tratta del prospetto che ha l’obiettivo di monitorare l’applicazione del meccanismo che limita la deducibilità degli interessi passivi sostenuti dai soggetti IRES che svolgono un’attività industriale o commerciale. Ai sensi dell’art. 96 comma 1 del TUIR, detti soggetti deducono gli interessi fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo (cosiddetto “ROL”), il quale viene individuato secondo le risultanze del Conto economico.
Le istruzioni al modello UNICO affermano che occorre indicare nel rigo RF118 “l’importo corrispondente agli interessi passivi”. Nonostante il riferimento non sia molto preciso, si ritiene che, nel rigo sopramenzionato, sia necessario indicare soltanto l’importo degli interessi passivi soggetti al “monitoraggio” del ROL, in quanto, in caso contrario, l’ammontare degli interessi indeducibili derivante dal prospetto sarebbe maggiore di quello che si determinerebbe applicando l’art. 96 del TUIR. Non devono, quindi, essere riportati nel prospetto in argomento:
- gli interessi passivi soggetti a disposizioni specifiche di indeducibilità (ad esempio, gli oneri per il “funzionamento” degli immobili patrimonio, gli interessi passivi derivanti da operazioni con società del gruppo non residenti che sono valutati ad un valore superiore al valore normale, gli interessi relativi ad automezzi, gli interessi passivi sulle liquidazioni IVA trimestrali ecc.);
- e nemmeno gli interessi passivi integralmente deducibili per espressa disposizione di legge (ossia, gli interessi impliciti su debiti di natura commerciale e quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b) del TUIR).
Si considera, quindi, una società Y spa che presenta un ammontare di oneri finanziari contabilizzati nella voce C.17 del Conto economico così composto:
- interessi passivi per 45.000 euro relativi a scoperti di c/c bancario;
- interessi passivi relativi alla liquidazione dell’IVA trimestrale per 7.000 euro;
- interessi passivi capitalizzati ad incremento del costo di un immobile in costruzione per 50.000 euro.
Si ipotizza che il 30% del ROL sia pari a 30.000 euro e, per semplicità, si suppone non vi siano interessi passivi riportati da esercizi precedenti perché indeducibili.
Alla luce di quanto illustrato in precedenza, la società rileva:
- interessi passivi integralmente deducibili per 50.000 euro;
- interessi passivi “oggettivamente” indeducibili per 7.000 euro;
- interessi passivi soggetti alle limitazioni di cui all’art. 96, comma 1 del TUIR per 45.000 euro e da iscrivere nel rigo RF118.
Una volta individuati gli interessi soggetti al monitoraggio, occorre individuare l’ammontare di ROL che può essere utilizzato in compensazione. Ai sensi dell’art. 96, comma 1 del TUIR, soltanto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ossia il 2010 per i soggetti cosiddetti “solari”), la quota di ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi.
Il riporto caratterizza le eccedenze di ROL prodotte dal 2010 e potrà essere utilizzato ai fini della deducibilità di un maggior importo di interessi a partire dal 2011, ossia a partire dal modello UNICO 2012.
È stata a tal fine inserita un’apposita casella nella colonna 1 del rigo RF119, nella quale va indicata l’eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo di imposta, cioè lo stesso importo indicato nel rigo RF120 di UNICO 2011.
Obbligo di utilizzo delle eccedenze di ROL
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 21 aprile 2009 n. 19 (§ 2.3), l’utilizzo delle eccedenze di ROL è obbligatorio nel primo periodo d’imposta in cui vi saranno eccedenze di interessi indeducibili.
Il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso in cui siano presenti interessi passivi netti indeducibili determina l’impossibilità di utilizzare negli anni successivi il ROL eccedente per una quota pari all’ammontare degli interessi stessi, comportando di fatto la perdita della predetta eccedenza di ROL utilizzabile (ma di fatto non utilizzata) in compensazione.
Fonte: Eutekne autore Salvatore SANNA

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