La cartella di pagamento può essere notificata per posta?

Secondo un recente orientamento assunto dalla giurisprudenza tributaria del merito la cartella di pagamento non può essere notificata direttamente per posta dall’agente delle riscossione ma solo ed esclusivamente per mezzo dei soggetti a ciò preposti dalla norma (art. 26, c. 1, DPR 602/1973). 
Tali soggetti sono, nello specifico: gli ufficiali di riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali. Effettivamente la versione risalente della norma prevedeva che “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio,  da  parte  dell’esattore,  di  lettera  raccomandata  con avviso di ricevimento” mentre l’inciso “da parte dell’esattore”, nella vigente versione, è stato rimosso dal legislatore fiscale. In base a tale presupposto i giudici sono pervenuti a rilevare un vizio di notifica della cartella che comporta l’inesistenza della notifica stessa accogliendo il ricorso del contribuente!
Peraltro nel ricorso erano state eccepiti un duplice ordine di motivi a sostegno della tesi difensiva: da un lato l’irritualità della notifica a mezzo di soggetti non abilitati, in quanto l’agente della riscossione si era avvalso del servizio postale e non dei soggetti a ciò abilitati, e dall’altro la mancata compilazione della relazione di notifica. La pronuncia dei giudici tributari sarà sicuramente  appellata da parte dell’agente della riscossione, in quanto la Cassazione con sentenza del 2011 ha ammesso esplicitamente che “il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l’altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…), ma direttamente ad opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento””. La sentenza della Cassazione è la n. 11708/2011.
Fonte: Fisco e tasse

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