LA NUOVA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Premessa  
Le nuove regole concernenti i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore introdotte dal DL n. 201/2011, così come risulta modificato dagli emendamenti approvati in sede di conversione (iter attualmente in corso presso il Senato), hanno ridotto il limite di utilizzo legale dei contanti, come mezzo di pagamento, portandolo a 1.000 euro. 
Dall’entrata in vigore del decreto ( 6 dicembre 2011), infatti, non è più possibile effettuare pagamenti in contanti tra soggetti diversi  (anche se privati) di importo pari o superiore a Euro 1.000 e sono parimenti vietati  i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge ( c.d. operazioni frazionate). E’ stata in tal modo nuovamente abbassata la precedente soglia di euro 2.500, con l'evidente finalità non solo di prevenire il fenomeno del riciclaggio, ma anche di contrastare l'evasione fiscale. Analogo divieto riguarda il trasferimento, a qualsiasi titolo, di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o altro titolo al portatore, di importo pari o superiore a Euro 1.000.  
L’evoluzione normativa in materia di uso del contante 
La regolamentazione contro il riciclaggio di denaro ha previsto che non possano essere effettuati trasferimenti: 

  • di denaro contante; 
  • di titoli al portatore ( assegni liberi, libretti di risparmio, certificati di deposito);
  • tra soggetti diversi ( privati, persone fisiche o società) al di sopra di una soglia limite, nel tempo modificata verso il basso. 
Segnaliamo che i limiti di trasferimento nel tempo sono stati modificati come segue:
LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE
Periodo Limite Fonte normativa

  • dal 1991 al 29.4.2008 euro 12.500 Legge 197/1991
  • dal 30.4.2008 al 24.6.2008 euro 5.000 D.L. 223/2006
  • dal 25.6.2008 al 30.5.2010 euro 12.500 D.L. 112/2008
  • dal 31.5.2010 al 12.8.2011 euro 5.000 D.L. 78/2010
  • dal 13.8.2011 al  5.12.2011 euro 2.500 D.L. 138/2011
  • dal 6.12.2011 euro 1.000 D.L. 201/2011
Le novità introdotte dal DL n. 201/2011 e modifiche in sede di conversione 
Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. “manovra Monti”, ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della disposizione in commento),  da un importo pari o superiore ad Euro 2.500,00 ad un importo pari o superiore ad Euro  1.000,00, il limite relativo:

  • all’utilizzo del denaro contante;
  • all’emissione di assegni “trasferibili” (o “liberi”);
  • al saldo  dei libretti di deposito al portatore.
OSSERVA
La disposizione in commento vieta, in altre parole, il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 1.000,00 euro, con l’effetto che, per tali trasferimenti, è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A..
La norma in commento dispone, inoltre, che:
LE NUOVE DISPOSIZIONI DOPO LE MODIFICHE DEL DL N. 201/2011
Assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori ad Euro  1.000,00 Devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Assegni circolari, i vaglia cambiari e postali di importo inferiore ad Euro 1.000,00 Possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità.
Saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore Non può essere pari o superiore ad Euro 1.000,00.
Libretti con saldo pari o superiore ad Euro 1.000,00 Devono essere estinti ovvero, il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore ad Euro 1.000,00, entro il prossimo  31.03.2012.
Per effetto della modifica introdotta dal DL 201/2011 è, innanzitutto, disposto che:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad Euro  1.000,00;
  • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento di denaro contante può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 
OSSERVA
Il divieto in parola trova applicazione altresì per i trasferimenti a titolo gratuito con l’effetto che, anche una donazione, un lascito ereditario, un’offerta, un prestito tra amici e parenti dovrà seguire la regola del contante.
Il frazionamento “strumentale” dei pagamenti 
Riguardo al nuovo limite di trasferimento di denaro contante evidenziamo che per effetto del DLgs. 151/2009 (c.d. “correttivo antiriciclaggio”):
il divieto riguarda il valore oggetto di trasferimento considerato nel suo complessivo ammontare;

  • il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l’ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. 
Sanzioni applicabili 
La violazione dei limiti in esame implica una sanzione amministrativa pecuniaria – ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007 - dall’1% al 40% dell’importo trasferito (fatta salva l’efficacia degli atti), con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. La sanzione è dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro
Riguardo al saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore superiori a 1.000 euro è prevista una sanzione dal 20 per cento al 40 per cento del saldo.
Si applica una sanzione dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore nei casi previsti dall’articolo 49 comma 12-13 del D.Lgs. n. 231/2007, ovvero:

  • libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto;
  • trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore senza comunicazione del cedente.
Evidenziamo che secondo quanto previsto originariamente dall’articolo 58 comma 7 bis del D.LGs. n. 231/2007 viene prevista una sanzione minima non inferiore ad Euro 3.000. Pertanto, in relazione alle violazioni di importo inferiore a 3.000 euro si rischiava l’applicazione di una sanzione superiore all’importo trasferito o al valore depositato. Sul punto va, tuttavia, rilevato che con il DL n. 201/2011 viene “razionalizzata” tale sanzione: secondo quanto previsto dal nuovo comma 7 bis, infatti, per le violazioni di importo complessivamente superiore a 3.000 euro relative a un libretto di deposito (sia in caso di saldo superiore alla soglia consentita sia in caso di trasferimento) la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Viene quindi limitata in maniera rilevante l’applicazione del “minimo edittale” disposto dal comma 7 bis in relazione ai libretti di deposito. Per effetto delle nuove disposizioni, quindi, qualora un soggetto detenga oltre il prossimo 31.03.2012 un libretto con saldo pari a 1.100 euro pagherà una sanzione pari all’intero importo del libretto. In assenza della nuova disposizione il proprietario del libretto avrebbe dovuto pagare una somma di 3.000 euro, ben al di sopra dell’importo del libretto stesso.
Evidenziamo che la sanzione prevista dall’articolo 58 in relazione ai trasferimenti è maggiormente gravosa nel caso in cui gli importi trasferiti siano elevati ed, in particolare, nel  caso di violazione dei limiti di trasferimento del denaro contante (nonché di libretti di deposito al portatore e di titoli al portatore) superiori a 50.000,00 euro. In tali casi, la sanzione è aumentata di cinque volte.
La sanatoria  
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del DL n. 201/2011 - così come modificato dagli emendamenti proposti in sede di conversione e attualmente approvati dalla Camera dei Deputati – alcune infrazioni commesse dal 06.12.2011 fino al 31.01.2012 non vengono considerate violazioni della disciplina antiriciclaggio. In particolare, si tratta delle seguenti ipotesi previste dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007:

  • trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille;
  • assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille senza l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
  • rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille senza richiesta, per iscritto, dal cliente;
  • saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore pari o superiore a euro mille;
  • libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, alla data del 31.03.2011 (se istituiti antecedentemente all’entrata in vigore del DL. 
Altre novità 
Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base. 
In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza del citato termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Con la medesima convenzione è stabilito l'ammontare degli importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della carta.
La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:

  • inclusione nell'offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
  • struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
  • livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziari e conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull'accesso al conto corrente di base;
  • le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
OSSERVA
Il rapporto di conto corrente è esente dall'imposta di bollo nei casi di soggetti appartenenti a fasce svantaggiate.
Evidenziamo, infine, che secondo quanto previsto dal decreto salva Italia se la convenzione prevista non è stipulata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

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