Minimi fuori regime nel 2011: acconti versati recuperati nel quadro RN

A tal fine, occorre utilizzare la colonna 4 del rigo RN37 del modello UNICO 2012 PF
L’approssimarsi del termine per il versamento del saldo delle imposte dirette e dell’IRAP offre l’occasione di soffermarsi sulla posizione dei contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi a partire dal 2011 e che, tuttavia, in tale anno abbiano corrisposto somme a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva.
È il tipico caso degli imprenditori e dei professionisti che, soltanto in seguito all’avvenuto versamento degli acconti 2011, hanno superato (per esempio, nel mese di dicembre) il limite di 45.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. In questa ipotesi, infatti, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui si è verificata la causa di decadenza (vale a dire, dal 2011), con tutte le relative conseguenze.
Ad esempio, a seguito del superamento del predetto limite:
- è dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo dal corrispettivo indicato in fattura per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisiti relativi al medesimo periodo;
- per i ricavi o compensi conseguiti dopo il superamento del predetto limite, il contribuente deve addebitare l’IVA in fattura al cessionario o committente.
Con specifico riferimento agli adempimenti IRPEF/IRAP, si ricorda che il contribuente è tenuto, tra l’altro, a:
- osservare gli obblighi ordinariamente previsti per le operazioni che determinano il superamento del limite in oggetto e per quelle effettuate successivamente;
- presentare la comunicazione dati ai fini degli studi di settore e dei parametri e le dichiarazioni relative all’anno in cui è stato superato il limite in esame entro i termini ordinariamente previsti;
- versare, entro il termine ordinariamente previsto, l’IRPEF, le connesse addizionali e l’IRAP (sempre che quest’ultima sia dovuta per via della sussistenza di un’autonoma organizzazione), relative all’anno in cui è stato superato il predetto limite (nel caso in esame, il 2011).
Ritornando al caso da noi prospettato, si pone il problema di “recuperare” gli acconti eventualmente corrisposti a titolo di imposta sostitutiva.
Infatti, all’interno del modello UNICO 2012, il contribuente non deve più compilare il quadro CM, essendo transitato alla disciplina ordinaria già dal 2011 e si trova, quindi, nell’impossibilità di scomputare i suddetti acconti (che, in caso contrario, andrebbero indicati nel rigo CM17).
Per porre rimedio a tale circostanza, all’interno del quadro RN del modello UNICO 2012, nel rigo deputato all’indicazione degli acconti versati (rigo RN37), è prevista la colonna 4 nella quale riportare l’ammontare dei suddetti acconti, consentendo così, di fatto, di scomputarli dall’IRPEF dovuta a saldo per il 2011, senza che vadano persi.
Nessun problema per il verificarsi di altre cause di decadenza
Diversi sono i casi della decadenza dal regime:
- per il venir meno di uno degli altri requisiti necessari (ad esempio, conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, ma non a 45.000 euro, effettuazione di una cessione all’esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, mancanza dei nuovi requisiti previsti dal DL 98/2011, ecc.);
- per il verificarsi di una delle condizioni ostative (ad esempio, trasferimento della residenza all’estero, applicazione di uno dei regimi speciali ai fini IVA, ecc.).
In questo caso, infatti, il regime viene meno dall’anno successivo a quello in cui la causa si verifica.
Così, ipotizzando che nel 2011 siano stati conseguiti ricavi o compensi pari a 40.000 euro, il regime cessa di trovare applicazione a partire dal 2012, con il risultato che nessun problema si pone riguardo allo scomputo degli acconti versati nel 2011. Infatti, l’imposta sostitutiva relativa al 2011 viene liquidata all’interno del quadro CM del modello UNICO 2012, con il relativo scomputo degli acconti corrisposti.
Fonte: Eutekne autore Luca FORNERO

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