Modello 730/2012, vademecum dell’Agenzia sull’assistenza fiscale

Tra le novità esaminate dalla circ. 15 di ieri, invio telematico dei 730-4 ai datori di lavoro, cedolare secca e pagamento IMU
La circolare n. 15 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata ieri, analizza gli adempimenti afferenti al modello 730/2012, di interesse per i soggetti coinvolti nelle varie fasi dell’assistenza fiscale, ovvero i sostituti d’imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati.
Come premesso dalla stessa Agenzia, al fine di agevolare la consultazione e rendere più facile il reperimento dei chiarimenti, la circolare è stata predisposta seguendo la tempistica delle fasi dell’assistenza fiscale, delineando separatamente le istruzioni rivolte ai sostituti d’imposta da quelle rivolte ai CAF e ai professionisti abilitati.
L’Agenzia delle Entrate, nel suo intervento di prassi, accanto alla generale disamina del modello 730 – particolari tipologie, modalità di elaborazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni, apposizione del visto di conformità, compensi per l’assistenza fiscale, ecc. – ha voluto mettere in particolare evidenza le novità 2012 per i datori di lavoro e fornire significative indicazioni che riguardano la cedolare secca e l’IMU.
Tra le novità 2012 presentate nella circolare n. 15, troviamo le istruzioni relative alla trasmissione telematica del risultato contabile contenuto nei mod. 730-4.
Infatti, da quest’anno tutti i sostituti d’imposta, pubblici e privati – ad eccezione dell’INPS e dei sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze – devono ricevere in via telematica i risultati contabili delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai CAF e ai professionisti abilitati.
Conseguentemente, i sostituti medesimi devono presentare l’apposita comunicazione per rendere noto all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico presso cui ricevere i dati necessari per effettuare i conguagli sulle retribuzioni dei propri dipendenti.
Il vantaggio di questa procedura, come fanno osservare i tecnici dell’Agenzia delle Entrate, consiste nel poter effettuare questi adempimenti in modo più agevole e con una certa garanzia di sicurezza circa la provenienza dei dati.
Invece, per quanto riguarda la cedolare secca, viene chiarito a sostituti, CAF e professionisti che coloro che nel 2011 hanno versato l’acconto della cedolare secca, quest’anno possono segnalare in dichiarazione l’adozione di questa opzione.
Inoltre, se per caso vi è stato omesso versamento dell’acconto alle date previste o se il contribuente ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione ai fini del versamento dell’acconto IRPEF, non tutto è perduto.
Infatti, l’Agenzia spiega che è sufficiente avvalersi, nella prima ipotesi, del ravvedimento operoso e, nella seconda,  presentare istanza per la correzione del codice tributo oppure indicare il maggior versamento dell’acconto IRPEF nel 730 come acconto della cedolare secca.
Possibilità di pagamento dell’IMU usando il credito in dichiarazione
Infine, la circolare ricorda che i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono scegliere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per versare l’IMU dovuta per l’anno 2012.
In questo caso, il sostituto rimborserà l’eventuale differenza tra il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione e l’ammontare richiesto per effettuare il versamento dell’IMU.
Fonte: Eutekne autore Luca MAMONE

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