Niente sanzioni per i «nuovi» minimi che si mettono in regola entro il 30 luglio

L’Agenzia, spiegando il regime, consente a chi inizia l’attività dal 2012 di sanare le mancate comunicazioni nel modello d’inizio attività
A cinque mesi dall’entrata in vigore del regime dei “nuovi” minimi (art. 27, commi 1 e 2 del DL 98/2011), l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime indicazioni in materia, precisando innanzitutto che il regime di cui al citato art. 27 assorbe di fatto il “vecchio” regime dei minimi, pur presentando rilevanti caratteri di novità. Nella premessa è precisato altresì che resta sempre valida, anche dopo il 1° gennaio 2012, la possibilità di utilizzare il regime delle nuove iniziative produttive, di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000.
Relativamente alla durata del regime, l’Agenzia, nel confermare che lo stesso può essere fruito per un massimo di cinque periodi d’imposta, compreso quello di inizio attività, ad eccezione degli under 35, per i quali è possibile proseguire fino al periodo d’imposta di compimento del 35esimo anno di età, precisa che la ratio della norma presuppone la continuità di applicazione del regime, ragion per cui coloro che fuoriescono, per scelta o per obbligo, nell’arco del quinquennio, non possono più rientrarvi, anche nell’ipotesi in cui tornino a possederne i requisiti.
In merito al mancato esercizio nel triennio antecedente di altra attività d’impresa o professionale, la circ. n. 17 precisa che il triennio deve computarsi secondo il calendario comune (e non in periodi d’imposta) e che non devono considerarsi attività preclusive all’accesso (nel predetto triennio) quelle di socio accomandante (senza effettiva gestione) e quella di associato in partecipazione di solo lavoro.
Interessanti aperture, invece, sono offerte dall’Agenzia in relazione alla questione della “mera prosecuzione” di altra attività svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (si veda “Regime di vantaggio anche per co.co.co e altri precari” di oggi). In particolare, dopo aver ricordato che la questione deve essere valutata caso per caso, si precisa che non precludono l’accesso al regime i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di collaborazione coordinata e continuativa, laddove tali attività siano state svolte in precedenza per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio antecedente l’inizio dell’attività. Del pari, con riferimento alla perdita del posto di lavoro per cause indipendenti dalla volontà del contribuente (provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011), l’Agenzia precisa che rientra in tale ambito, con conseguente accesso al regime, l’ipotesi del lavoratore collocato in pensione e che “continui” la medesima attività sotto forma di lavoro autonomo, così come non costituisce causa impeditiva l’aver percepito compensi occasionali nell’anno precedente, in quanto redditi diversi. Ancora, non è precluso l’accesso la regime all’ex collaboratore familiare, in quanto lo stesso non è titolare di un’attività d’impresa.
Per quanto riguarda l’utilizzo del regime dal 2012, l’Agenzia conferma che lo stesso non richiede necessariamente l’aver applicato, nel 2011, il regime dei “vecchi” minimi, fermo restando che, per coloro che hanno optato per il regime ordinario, è necessario comunque terminare il triennio e successivamente entrare nel regime dei minimi per i due anni successivi fino a scadenza del quinquennio (o anche oltre per gli under 35).
Per coloro che iniziano l’attività dal 2012, l’Agenzia prevede la possibilità di sanare, senza applicazione di sanzioni, eventuali mancate comunicazioni nel modello di inizio attività, purché il contribuente presenti entro 60 giorni dall’emanazione della circolare in commento una variazione dati (entro il 30 luglio 2012). Del pari, per coloro che abbiano emesso fatture con applicazione dell’IVA, entro lo stesso termine (o successivamente entro la prima liquidazione IVA periodica) è possibile regolarizzare tali documenti emettendo le relative note di variazione ex art. 26 del DPR 633/72.
Al contrario, per coloro che hanno iniziato l’attività dal 2008 al 2011, l’eventuale adozione del regime dei “vecchi” minimi fino al 2011 consente di “transitare” naturalmente nel nuovo regime senza alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria.
Per la sostitutiva del 5%, niente ritenuta sui componenti positivi di reddito
Per la determinazione del reddito soggetto ad imposta sostitutiva del 5%, l’Agenzia conferma la non applicazione di alcuna ritenuta sui componenti positivi di reddito (determinato per cassa), con possibilità di “correzione” delle fatture emesse fino al 2011 (con indicazione della ritenuta nel vecchio regime) ma incassate nel 2012.
Infine, per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia conferma che ai “nuovi” minimi, al pari dei “vecchi”, è precluso il diritto di detrazione dell’IVA, così come in “entrata” ed in “uscita” dal regime è necessario operare la rettifica della detrazione ex art. 19-bis2 del DPR 633/72.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

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