RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE ESTESA ALL'IVA

Lo ha previsto il Decreto semplificazioni fiscali, operando una sostituzione soggettiva negli obblighi previsti in capo ad un altro soggetto
Con l’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 16/2012, il Legislatore ha radicalmente modificato l’art. 35, comma 28, del DL n. 223/06, concernente la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.
La disposizione, a differenza di quella precedente, estende la responsabilità descritta, in quanto si stabilisce che, in caso di appalto di opere o servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è responsabile in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori, fino a due anni dalla cessazione dell’appalto, per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto. Tale responsabilità, precisa la norma novellata, viene meno qualora il committente dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento (norma da collegare con l’art. 29, comma 2, del DLgs. n. 276/2003, con cui si stabilisce la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali).
La questione maggiormente critica della nuova disposizione attiene proprio a tale ultimo aspetto, in quanto il committente è esonerato dalla responsabilità solidale solamente se dimostra che il mancato versamento dell’IVA e delle ritenute da parte dell’appaltatore si è verificato nonostante siano state poste in essere tutte le cautele possibili per evitare tale inadempimento. Sembra, tuttavia, che si tratti di una prova alquanto difficile da fornire, in quanto ci si chiede quali debbano essere i mezzi adottati dai committenti per evitare di incorrere nella responsabilità in questione. In buona sostanza, in un contratto di appalto, il committente dovrebbe richiedere ai propri appaltatori e subappaltatori un documento equipollente al DURC (Documento unico di regolarità contributiva), già previsto per gli obblighi previdenziali. In caso contrario, il committente può essere chiamato a rispondere del mancato versamento dell’IVA da parte dell’appaltatore (peraltro allo stesso già corrisposta), nonché delle ritenute IRPEF sul reddito di lavoro dipendente altrui.
In merito alle ritenute fiscali, la prova più “semplice” da fornire potrebbe essere quella di ottenere copia, da parte degli appaltatori e subappaltatori, dei modelli F24 relativi ai suddetti versamenti, mentre appare più complessa la prova relativa all’IVA, in quanto il versamento della stessa avviene in occasione delle liquidazioni periodiche, in cui confluiscono tutte le operazioni attive e passive del soggetto e non soltanto quelle specifiche intercorse con l’appaltatore. Pare quindi difficile “estrapolare” l’imposta dovuta sulle fatture emesse dagli appaltatori al fine di verificarne il relativo versamento, tenendo conto, tra l’altro, che la liquidazione periodica potrebbe chiudere anche a credito, nel qual caso non vi sarebbe nemmeno un effettivo versamento d’imposta. Meno problematica dovrebbe presentarsi la questione in relazione ai rapporti con i subappaltatori, per i quali si rende spesso applicabile il regime del reverse charge, ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/72, con conseguente mancata esposizione dell’IVA nella fattura emessa.
Si ricorda che, in ambito IVA, anche prima dell’introduzione della norma in commento esistevano disposizioni fiscali relative alla responsabilità in solido in caso di mancato pagamento dell’imposta (art. 60-bis del DPR 633/72, limitatamente alle operazioni di cessione individuate dal DM 22 dicembre 2005), ma solo nell’ipotesi in cui la cessione sia avvenuta ad un prezzo inferiore al valore normale di tali beni. Ora, la modifica introdotta dall’art. 2, comma 5-bis, del DL 16/2012 sembra molto più ampia rispetto a quella prevista dall’art. 60-bis del DPR 633/72, in quanto prevede una vera e propria sostituzione soggettiva negli obblighi previsti in capo ad un altro soggetto. In altre parole, il committente è chiamato a rispondere di eventuali inadempimenti dell’appaltatore o del subappaltatore, i quali potrebbero aver omesso il versamento dell’IVA anche per gravi difficoltà finanziarie, che in periodi di crisi sono alquanto diffuse.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO 

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