Rivalutazione: istanza di rimborso entro il 14 maggio

E’ in scadenza il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso per la rivalutazione di quote e terreni
Premessa – L’istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per “vecchie” rivalutazioni di partecipazioni o terreni, qualora a una prima rivalutazione sia seguita una seconda con riversamento integrale dell'imposta già versata nella prima rivalutazione deve essere presentata entro il prossimo 14 maggio. 
Riapertura delle rivalutazione - Il decreto-legge sviluppo, D.L. 70/2011 con l’art. 7 riapre la procedura delle rivalutazioni di terreni e partecipazioni, procedura che nel nostro ordinamento è stata prevista una prima volta nel 2001 con gli artt. 5 e 7, L. 28 dicembre 2001, n. 448, e da quel momento frequentemente riproposta. L'ultima riapertura precedente, quella in commento, era relativa a beni detenuti entro il 1° gennaio 2010 con perizia asseverata e versamento della prima rata della sostitutiva entro il 31 ottobre 2010. 
Rimborso dell’imposta già pagata - La novità del D.L. 70/2011 consiste nel fatto che viene previsto per il contribuente, qualora abbia già eseguito una precedente rivalutazione, la possibilità di detrarre dall'importo dovuto per la rivalutazione l'imposta già versata precedentemente. Il provvedimento è pienamente condivisibile, poiché elimina la procedura del rimborso, fermo restando che coloro che volessero versare l'imposta sostitutiva nella misura piena, potranno comunque accedere al rimborso. In quest’ultimo caso si prevede che il rimborso potrà essere richiesto nell’arco temporale di 48 mesi, decorrenti dal versamento dell'ultima rideterminazione effettuata. 
Rimborsi vecchi - Per evitare che alcuni “vecchi” versamenti non siano oggetto di possibile rimborso (perchè i 48 mesi sono già spirati dalla data del loro versamento), la lett. gg) del citato art. 7, D.L. 70/2011 prevede che per i versamenti già eseguiti alla data del 14 maggio 2011, la richiesta di rimborso sia eseguibile entro 12 mesi dalla medesima data quindi, di fatto, anche un versamento eseguito nel 2001 potrà essere oggetto di rimborso, con istanza da presentare entro il 14 maggio 2012. Con la nuova procedura, l’aver fissato il dies a quo del termine della richiesta di rimborso alla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011, cioè il 14 maggio 2011, permette di ottenere la restituzione di imposte versate anche in tempi poco recenti 
Tempistica del rimborso - Con questa seconda previsione si risolve anche il problema della tempistica del rimborso, che incontrava difficoltà ad essere richiesto secondo la previsione della citata R.M. 236/E/2008: infatti i 48 mesi decorrevano dal versamento della precedente imposta sostitutiva, e dato che il primo provvedimento di rivalutazione risale al 2001, l'arco temporale per inoltrare istanza di rimborso poteva ben essere spirato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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