SOCIETÀ IN PERDITA CON CORRETTIVI

Dovrebbe essere questione di settimane. Probabilmente la tipizzazione delle cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo, destinata ad "alleviare" (è proprio il caso di dirlo) il percorso di chi deve effettuare l'acconto, verrà effettuatata dall'amministrazione finanziaria per la fine del mese di maggio.
Le imprese in perdita triennale attendono da tempo nuove cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo. Questo perché la stretta sulle non operative, introdotta dalla manovra di Ferragosto 2011, si applicherà, in via anticipata, nel calcolo dell'acconto da versare il 18 giugno (fatte salve ulteriori proroghe).
La doppia stretta
Il decreto legge 138/20111 ha colpito le società di comodo sotto due aspetti. È stata introdotta una maggiorazione Ires del 10,5% ed è stata estesa l'applicazione della disciplina alle società che, per tre esercizi consecutivi, dichiarano una perdita fiscale oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi. Entrambe le norme si applicano dall'esercizio 2012, ma si deve rideterminare l'acconto storico di tale anno come se la norma fosse stata in vigore nel 2011.
La legge fa salve le cause di esclusione e di disapplicazione dal regime delle non operative previste per il test dei ricavi, compresa la possibilità di esonero mediante interpello. La gran parte delle cause di esclusione – studiate per le situazioni precedenti – sono peraltro difficilmente utilizzabili per il caso delle perdite triennali. Questo per due motivi. In primo luogo, per talune ipotesi di esonero (ad esempio, numero di dipendenti non inferiore a 10, valore della produzione superiore al totale dell'attivo), non è chiaro l'ambito temporale: se, cioè, la situazione indicata dalla norma debba essere verificata nell'esercizio in cui si svolge il test, oppure quando la società diventa di comodo. Per il test dei ricavi, la società è di comodo nello stesso anno in cui non vengono superate le soglie, mentre con la norma sulle perdite, la non operatività scatta nell'esercizio seguente. Per le società congrue e coerenti agli studi, l'Agenzia ha confermato l'esonero dalla disciplina (circ. 8/E/2012), senza, però, indicare quando la congruità deve essere verificata.
Un altro aspetto riguarda talune disapplicazioni parziali introdotte dal Provvedimento del l'agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2008. Per le holding, ad esempio, il meccanismo di esclusione delle partecipazioni in società operative, facile da utilizzare nel test dei ricavi, non funziona correttamente per misurare le perdite. Togliere le quote dal calcolo dei proventi minimi, infatti, non serve a riconvertire il risultato del triennio da perdita fiscale a reddito e ciò anche per società che hanno come unico asset rilevante partecipazioni in operative o in società escluse (ad esempio in una sub-holding che a sua volta possiede solo azioni di operative). In questi casi, il reddito minimo Ires sarebbe pari a zero (cod. 2 nella casella "casi particolari" del rigo RF74 di Unico 2012), ma la società (restando non operativa) si vedrebbe azzerata la perdita e subirebbe le altre limitazioni ai fini Irap e Iva. Neppure è stato precisato se le istanze già accolte sul test dei ricavi mantengano validità anche per le perdite.
Il problema più rilevante riguarda ulteriori situazioni di società che, pur in assenza di qualsivoglia profilo di elusività, si trovano in perdita sistemica. I casi più diffusi – per i quali si attendono le nuove cause di esclusione per evitare un ricorso in massa agli interpelli – riguardano le imprese industriali e commerciali colpite dalla crisi (che non riescono ad avvalersi delle cause di esonero, ad esempio avendo meno di 10 dipendenti) o le imprese immobiliari che, nel periodo di costruzione hanno un incremento di rimanenze valido per il test dei ricavi, ma in assenza di ricavi dichiarano necessariamente una perdita.
Il problema acconti
La rideterminazione dell'acconto impone ai contribuenti calcoli di estrema complessità. Chi è di comodo nel 2011 con la vecchia norma, dovrà applicare la disposizione sulle perdite triennali solo se intende passare all'acconto previsionale. In questo caso, cioè, la società dovrà verificare l'operatività nel 2012, non solo con il test dei ricavi, ma anche con quello delle perdite. Va peggio a chi non è di comodo nel 2011 in base alla attuale norma. Si dovrà, infatti, analizzare l'esistenza di perdite, non già nel periodo 2009-2011 (che vale per il 2012 e dunque anche per gli acconti previsionali), ma in quello 2008-2010, e, in caso affermativo, si dovrà quantificare l'imposta che si sarebbe liquidata nel 2011 se la norma fosse già stata in vigore in tale anno. L'acconto si calcolerà su tale imposta virtuale, versando anche la maggiorazione del 10,5%. Questo interminabile conteggio (a cui potrebbero aggiungersi anche le complicazioni dei beni assegnati ai soci) si può evitare se si rientra nelle cause di esclusione, che, però, non sono oggi sfruttabili in modo affidabile per le perdite sistematiche. È dunque necessario che, quanto prima, l'Agenzia integri il provvedimento del 14 febbraio 2008.
Il quadro
01 | IL CALCOLO
Entro il 18 giugno, chi non è "società di comodo" nel 2011 ma corre il rischio di diventarlo nel 2012, dovrebbe svolgere calcoli complessi per rideterminare gli acconti sulla base della norma sulle perdite triennali
02 | L'ACCONTO STORICO
Per l'acconto storico, si dovrà stabilire se, nel triennio 2008-2010, vi erano perdite fiscali sistemiche. In caso affermativo, occorre (salvo ricorso al previsionale) quantificare un reddito virtuale del 2011 da "società di comodo" e versare l'acconto maggiorato 
del 10,5 per cento
03 | COME EVITARE I CALCOLI
Si evita il ricalcolo se si può usufruire di cause di disapplicazione, che, essendo studiate per la precedente normativa, non sono utilizzabili in modo affidabile per le società in perdita sistemica. Vi sono, poi, situazioni di società in perdita che rispettavano il test dei ricavi e che non hanno alcun profilo di elusività e che, in assenza di nuovi casi di esonero, saranno costrette a presentare interpelli disapplicativi
04 | LA PROSPETTIVA
L'integrazione delle cause di disapplicazione dovrebbe arrivare entro fine maggio
Fonte: il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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