Società in perdita sistemica al test di operatività 2011

L’adeguamento al reddito minimo disinnesca la non operatività da perdite
Tra le numerose novità che impattano nel modello UNICO 2012, le società sono alle prese con la nuova fattispecie di non operatività prevista dall’art. 2, comma 36-decies, del DL n. 138/2011, secondo cui, a prescindere dall’entità dei ricavi (e quindi dell’eventuale superamento del test di operatività), sono considerate non operative le società che alternativamente presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero presentino, nell’ambito del triennio, due dichiarazioni in perdita fiscale, ed una con un reddito imponibile inferiore a quello minimo calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 30 della L. n. 724/94.
Tenendo conto che la riportata disposizione entra in vigore nel periodo d’imposta 2012 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), il primo triennio per le verifica di uno dei due suddetti presupposti è quello riferito ai periodi d’imposta 2009, 2010 e 2011, dei quali i primi due sono già stati oggetto di dichiarazione alla data di entrata in vigore della norma (17 settembre 2011).
Ciò sta a significare che la chiusura del periodo d’imposta 2011 diventa determinante per le società che nel biennio 2009- 2010 hanno già dichiarato due perdite fiscali al fine di verificare lo status di non operatività per l’anno 2012. In merito, infatti, si ricorda che, a differenza dell’ipotesi “tradizionale” del mancato superamento del test di operatività, la nuova fattispecie in commento comporta il “rinvio” della fattispecie di non operatività di un anno rispetto al verificarsi del presupposto, fermo restando che è possibile far valere le cause di esclusione e d’inapplicabilità previste sia dall’art. 30 della L. n. 724/94, sia dal provvedimento direttoriale del 14 febbraio 2008.
Tre ipotesi per la società che dichiara la 3° perdita consecutiva nel 2011
In questa sede si intende focalizzare l’attenzione sul fatto che la società che dichiara la terza perdita consecutiva nel 2011 (ovvero un reddito imponibile inferiore al minimo) potrebbe per tale anno alternativamente:
- superare il “test di operatività” (media dei ricavi contabili del triennio superiore alla media dei ricavi presunti per il medesimo triennio), nel qual caso è “costretta” a dichiarare la perdita fiscale nel modello UNICO 2012 in quanto società “operativa” per tale anno, con conseguente sorgere della nuova fattispecie di non operatività per il successivo anno 2012 (UNICO 2013, fermo restando l’obbligo di versamento degli acconti a giugno e novembre 2012 già come se la stessa società fosse di comodo);
- non superare il test di operatività, ma presentare una causa di esclusione o di disapplicazione (anche a seguito di istanza di interpello), nel qual caso si rinvia al punto precedente;
- non superare il test di operatività, e non presentare alcuna causa di esclusione o di disapplicazione (nemmeno a seguito di interpello). In tale ultima fattispecie, la società è a tutti gli effetti di “comodo”, con conseguente obbligo di dichiarazione del reddito minimo calcolato secondo le regole previste dall’art. 30, comma 3, della L. n. 724/94. Tuttavia, l’aver dichiarato un reddito almeno pari a quello minimo comporta il “disinnesco” della fattispecie di non operatività delle perdite triennali, di cui all’art. 2, comma 36-decies, del DL n. 138/2011, per il successivo periodo d’imposta 2012.
Dal confronto tra le ipotesi illustrate emerge, a parere di chi scrive, una considerazione di opportunità che ciascuna società deve tenere in debita considerazione nella chiusura del periodo d’imposta 2011, in quanto, senza voler generalizzare (ogni fattispecie deve essere infatti valutata a parte), potrebbe risultare maggiormente conveniente essere non operativi per l’anno 2011 (anche per coloro che potrebbero vantare motivazioni valide in sede di interpello), con conseguente “annullamento” della fattispecie delle perdite triennali per il successivo periodo d’imposta 2012.
Ciò porterebbe in “dote” l’ulteriore vantaggio di aver interrotto la consecutività del triennio in perdita (richiesta dalla norma per il verificarsi della fattispecie), con la conseguenza che il requisito in questione si avrebbe solamente nel periodo d’imposta 2015, laddove nel triennio 2012-2014 la società presentasse tre dichiarazioni in perdita fiscale.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

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