Società in perdita triennale: per gli acconti meglio il metodo previsionale

L’utilizzo del metodo previsionale potrebbe, infatti, aiutare a ridimensionare la pretesa impositiva che deriva dall’applicazione del metodo storico
Le società che verificano il nuovo presupposto di non operatività di cui all’art. 2, comma 36-duodecies, del DL n. 138/2011 (presentazione di dichiarazioni in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, ovvero presentazione nell’ambito del triennio di due dichiarazioni in perdita e di una con un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società non operative), si trovano costrette a dover “anticipare” le conseguenze di tale condizione già nel calcolo degli acconti per l’anno 2012, tenendo altresì conto, per i soggetti IRES, della maggiorazione del 10,5%.
Più nel dettaglio, il predetto art. 2, comma 36-duodecies, del DL 138/2011, nel sancire l’applicazione delle novità in questione già dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e quindi, nella generalità dei casi, dal periodo d’imposta 2012, considerato che la legge di conversione è entrata in vigore il 17 settembre 2011), dispone che “nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi 36-decies e 36-undecies”. Tale precisazione starebbe a significare che, già in sede di determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta 2012, si deve rideterminare l’imposta del periodo precedente (2011) come se le nuove disposizioni fossero già in vigore.
Premesso che sussiste il dubbio, già affrontato in queste pagine da altri Autori, su quale debba essere il triennio di riferimento per la verifica della condizione di non operatività per il calcolo degli acconti per il periodo d’imposta 2012 (triennio 2008-2010, ovvero triennio 2009-2011), in questa sede si intendono fornire alcune considerazioni critiche sulla legittimità “tecnica” della disposizione in esame.
La prima considerazione riguarda la base di calcolo degli acconti con il metodo storico, che, in base a quanto si desume anche dalle istruzioni al modello UNICO SC (rigo RS79), dovrebbe essere quella applicata sul reddito imponibile “virtuale” del 2011 (terzo anno in cui è dichiarata la perdita fiscale), determinato secondo le regole previste dall’art. 30 della L. n. 724/1994, ossia il reddito imponibile “minimo” che deriva dall’applicazione delle percentuali previste dallo stesso art. 30 ai beni ivi indicati. Ora, le disposizioni in esame nulla prevedono in merito alla possibilità di utilizzare, nel calcolo degli acconti, il metodo previsionale che, a parere di chi scrive, potrebbe aiutare a ridimensionare la pretesa impositiva che deriva dall’applicazione del metodo storico. Tale possibilità, infatti, deriverebbe dalla considerazione secondo cui la società potrà verificare, per il periodo d’imposta 2012 (anno successivo al triennio in “perdita” in cui è considerata non operativa), la sussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, con conseguente fuoriuscita dall’applicazione delle regole descritte, compresa quella dell’acconto.
Con cause di esclusione nel 2013, reddito 2012 con le regole ordinarie
In buona sostanza, se nel corso del 2013 la società verificherà la sussistenza di una causa di esclusione, ovvero otterrà un interpello disapplicativo da parte dell’Agenzia delle Entrate, in UNICO 2013 (per l’anno 2012) determinerà il reddito secondo le regole ordinarie, il che significherebbe che gli acconti in precedenza versati non risulterebbero eccedenti (e comunque a posteriori non più dovuti). In altre parole, si ritiene che la “pretesa” di calcolare (e versare) gli acconti 2012 già considerando la società di comodo per l’anno 2012 sia una sorta di “processo alle intenzioni”, atteso che, all’atto del versamento degli acconti (giugno/luglio 2012 e novembre 2012), la società da un lato potrebbe legittimamente ritenere di prevedere la sussistenza di una causa di esclusione per il 2012, ovvero di avere reali e concrete motivazioni a supporto di un’istanza di interpello disapplicativo, e dall’altro si troverebbe nell'impossibilità tecnica di poter già dimostrare la presenza di tali cause.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO

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