Accesso ai nuovi minimi con il modello AA9/11

La circolare 17/2012 ha previsto la possibilità di sanare, senza applicazione di sanzioni, le irregolarità della comunicazione di inizio attività
La circolare n. 17/2012 ha fornito alcune precisazioni in merito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. 
Innanzitutto, i soggetti che, contestualmente all’inizio dell’attività, intendono aderire al regime dei “nuovi minimi” devono dichiararlo con il modello di inizio attività - AA9/11 (approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2012 n. 72479 e utilizzabile a partire dal 22 maggio scorso).
Prima dell’approvazione del modello AA9/11, i soggetti che hanno iniziato l’attività dal 2012, per comunicare l’adesione al regime in esame nei termini (cioè, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività), avrebbero dovuto utilizzare il precedente modello AA9/10 barrando nel quadro B la casella relativa al regime per i contribuenti minimi. 
L’Agenzia delle Entrate, nell’affermare la validità dell’utilizzo del modello AA9/10 non aggiornato, ha precisato che la scelta espressa viene interpretata come intenzione di adesione al nuovo regime fiscale di vantaggio.
I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2012 senza effettuare alcuna comunicazione di adesione al regime possono presentare la dichiarazione di variazione dati indicando l’adozione del regime di vantaggio, entro 60 giorni dall’emanazione della circ. 17/2012 (cioè, entro il 30 luglio 2012), senza incorrere in alcuna sanzione per il ritardo.
Viene, inoltre, specificato che, nel caso in cui l’esercizio effettivo dell’attività sia iniziato in un momento successivo a quello in cui è stata aperta la partita IVA, per aderire al regime di vantaggio è sufficiente presentare una dichiarazione di variazione dati indicando di volersi avvalere del regime (circ. 17/2012, § 3.1.1). Ad esempio, i soggetti che hanno aperto la partita IVA, anche prima del 2012, senza optare per uno specifico regime, oppure anche optando per il “forfettino”, se iniziano, di fatto, a svolgere l’attività solo nel 2012 e intendono applicare – a partire da tale periodo d’imposta – il regime fiscale di vantaggio, devono darne comunicazione con la dichiarazione di variazione dati, barrando la casella relativa al regime fiscale di vantaggio.
L’Agenzia delle Entrate specifica, altresì, gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 31 dicembre 2007 e intendono transitare, dal 1° gennaio 2012, nel regime di vantaggio per il periodo residuo.
Il soggetto che svolgeva l’attività utilizzando il regime dei minimi può applicare il nuovo regime di vantaggio, in presenza dei requisiti necessari, senza dover effettuare alcun adempimento, pur avendo la facoltà di presentare il modello AA9/11 segnalando l’adesione al regime stesso (circ. 17/2012, § 3.1.2). In alternativa, il contribuente può optare per un regime diverso (ad esempio, ordinario o semplificato di determinazione del reddito), ma, in tal caso, non potrà più entrare nel regime di vantaggio.
I soggetti che hanno optato, ad inizio attività, per l’applicazione del “forfettino” possono scegliere:
- di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso e, al termine, se ne hanno i requisiti, applicare il nuovo regime di vantaggio;
- ovvero, di applicare, avendone i requisiti, il suddetto regime, anche se non è ancora terminato il triennio; in tal caso, è necessario compilare il modello AA9/11, barrando nel quadro B del suddetto modello la casella “R”, relativa alla revoca del regime delle nuove iniziative produttive.
La circ. 17/2012 (§ 3.1.2) ha specificato che, in caso di revoca del “forfettino”, i contribuenti non sono obbligati a comunicare l’adesione al regime di vantaggio, ma possono comunque farlo contestualmente, con lo stesso modello. Inoltre, per agevolare il contribuente, se questo comunica l’adesione al regime di vantaggio senza indicare espressamente la revoca del precedente regime, tale revoca viene comunque considerata implicita.
I soggetti che hanno optato ad inizio attività per l’applicazione del regime ordinario, pur avendo le caratteristiche per accedere al regime dei minimi, devono restare in tale regime fino al compimento del triennio minimo di durata e, al termine di questo, possono:
- applicare il nuovo regime di vantaggio, in presenza delle condizioni necessarie;
- continuare ad applicare di anno in anno il regime ordinario; in tal caso, la scelta di aderire al regime di vantaggio può essere esercitata solo entro il limite temporale di durata previsto dall’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (cioè, cinque anni dall’inizio dell’attività o fino al compimento di trentacinque anni di età).
In caso di opzione per il regime di vantaggio, occorre comunicare la revoca del regime ordinario presentando, insieme alla dichiarazione dei redditi per il 2012 (UNICO 2013 PF) ed entro gli stessi termini, il quadro VO della dichiarazione IVA (tali soggetti non hanno l’obbligo – ma la semplice facoltà – di presentare anche il modello AA9/11 per comunicare l’adesione al regime fiscale di vantaggio).
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI   

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