Antiriciclaggio: ai professionisti nessuno sconto sulle sanzioni

Adempimenti - Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio, a carico dei professionisti, particolare attenzione deve essere rivolta alla tenuta della contabilità dei clienti e in particolar modo nei confronti di coloro che si trovano in contabilità ordinaria. 
Sanzioni e oblazione - Ricordiamo che nel caso di violazione della norma sulla circolazione del contante, viene prevista una pena pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. E’ possibile comunque utilizzare l’istituto dell’oblazione ex art. 16 della L.689/1981 effettuando il pagamento di una somma ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della violazione. 
Sanzione e professionisti - Nei confronti dei professionisti, nel caso di omessa segnalazione delle infrazioni al MEF, purtroppo, non si applica il beneficio dell'oblazione, cioè della riduzione delle sanzioni irrogate. Ad essi si applicherà una sanzione che va dal 3 al 30% dell'importo trasferito e non segnalato. Con un importo minimo di tremila euro. 
La regola - In funzione di quanto sopra, se un cliente del professionista viola queste disposizioni, trasferendo denaro contante oltre la soglia, subirà l'irrogazione di una sanzione dall'1 al 40 
per cento. La penalità potrà essere ridotta con l'oblazione. Invece il professionista dovrà pagare la sanzione piena (dal 3 al 30 per cento). 
L’esempio - Pertanto se il sig. Rossi, cliente dello studio Brambilla, trasferisce 20mila euro in contanti, potrà avvalersi dell'oblazione per definire il procedimento sanzionatorio con il pagamento di una somma pari al 2% dell'importo trasferito (il doppio del minimo edittale). In pratica sarà sufficiente versare 400 euro e non si applicherà, quindi, la sanzione minima di 3mila euro. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dell'Economia con la nota del 5 agosto 2010. Il professionista, dott. Brambilla, che non ha effettuato la comunicazione dell’infrazione al Mef, invece, non potendo fruire dell'oblazione, dovrà pagare il minimo, pari a 3.000 euro. 
La tenuta della contabilità - In funzione di quanto sopra, gli studi professionali dovranno prestare la massima attenzione nella tenuta della contabilità. Ricordiamo a tal proposito come spesso, nella pratica quotidiana, non si procede ad alcuna distinzione nella prima nota della "cassa contanti" dalla "cassa assegni". Infatti, quando il soggetto che ha effettuato la prestazione riceve un assegno, solitamente si rileva (nella prima nota) un incremento della cassa che andrà ad essere successivamente diminuita al momento del versamento dell'assegno sul conto corrente. Al fine di evitare segnalazioni di comportamenti che in realtà sono corretti, in tale circostanza, sarebbe opportuno nella prima nota, utilizzare un'apposita colonna, "cassa assegni", nella quale far confluire gli incassi avvenuti 
non per il tramite di denaro contante, ma con la consegna di assegni bancari e circolari. In tale circostanza si potrà subito rilevare come nessuna comunicazione doveva essere effettuata.
Autore: Antonio Gigliotti

Commenti