Antiriciclaggio: il registro della clientela secondo la Gdf

I dati archiviati devono essere disponibili entro tre giorni
Premessa – Nella circolare n. 83607/2012 la Guardia di Finanza ha dettato i criteri con cui devono essere registrati e conservati i dati ai fini antiriciclaggio sottolineando che nel registro della clientela vanno registrati i dati anagrafici del cliente, mentre l’ulteriore documentazione va conservata nel fascicolo relativo al cliente. Le informazioni registrate devono essere rese disponibili entro 3 giorni dalla richiesta.
L’obbligo di registrazione – I professionisti ed i revisori di cui agli artt. 12 e 13, comma 1, lettera b), del decreto 231/2007, conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi autorità competente. Tali adempimenti non vanno osservati per lo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazione derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto 231/2007.
Modalità di registrazione - Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36 del decreto 231/2007 è necessario istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici. Tale archivio deve avere, in ogni caso, le funzionalità per garantire la corretta conservazione e la reperibilità dei dati ed informazioni che il professionista è tenuto a registrare. I professionisti ed i revisori che svolgono l’attività professionale in forma associativa o societaria possono tenere l’archivio in forma accentrata nello studio o ufficio, anche se è fatta salva la facoltà per ogni componente l’associazione o la società di formare un proprio archivio. In alternativa al predetto archivio, i professionisti e i revisori contabili possono istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
Il registro della clientela - Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. I dati e le informazioni registrati in questo modo devono essere resi disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta. Qualora il professionista svolga la propria attività in più sedi, può istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti