Antiriciclaggio: si rischia l’arresto

La norma - Nell’ambito dell’antiriciclaggio esiste un sistema sanzionatorio, di carattere amministrativo e penale regolato dal D.Lgs. 231/2007, che può arrivare persino nei casi più gravi all'arresto del professionista. 
A tale proposito, si ricorda come l'articolo 55 del suddetto decreto descrive quelle che sono le sanzioni penali da applicare in via residuale, essendo utilizzata dal legislatore la clausola «salvo che il fatto non costituisca più grave reato». 
La sanzione – Nell’ambito della cosiddetta “identificazione”, che rappresenta la prima delle diverse fasi che caratterizzano l’adeguata verifica della clientela, la relativa sanzione per la violazione prevede una multa da 2.600 a 13mila euro. 
Il professionista – La stessa sanzione si applica al professionista che non provvedere ad effettuare le registrazioni di cui all’art. 36 o nel caso in cui le stesse vengono effettuate in ritardo o in modo incompleto. Qualora poi i suddetti obblighi d’identificazione e di registrazione vengono posti in essere mediante mezzi fraudolenti, così da ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, le sanzioni raddoppiano. Ulteriori sanzioni sono previste in caso di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione al di fuori dei casi previsti dal decreto così come per i flussi di ritorno delle informazioni indicati all'articolo 48; a tal proposito si ricorda come il comma 7 dell'articolo 55 prevede l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da cinquemila a cinquantamila euro. 
Astensione del professionista - L’art.57 prevede poi delle sanzioni amministrative pecuniarie di diverso importo, oscillanti tra i cinquemila e il dieci/quaranta percento dell'operazione qualora il professionista non si sia astenuto. 
Nel caso che l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile, la sanzione applicabile varia da un minimo di venticinquemila a un massimo di duecentocinquantamila euro (articolo 28, comma 7-ter).
Omessa istituzione del registro - In merito poi al caso, abbastanza frequente, dell’omessa istituzione del registro della clientela, la norma prevede in capo ai professionisti una sanzione pecuniaria variabile tra un minimo di cinquemila e un massimo cinquantamila euro. 
Omessa segnalazione - Per l'omessa segnalazione di operazioni sospette invece la norma stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può oscillare da un minimo dell'uno a un massimo del quaranta per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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