BENI FINITI: ALIQUOTA IVA 10%

Generalmente la vendita dei beni finiti sconta l'applicazione dell'iva ordinaria (21%).
L'iva può essere applicata con l'aliquota del 4% nel caso di vendite per la costruzione di case non di lusso con la consegna, da parte dell'acquirente al venditore, della concessione edilizia e della dichiarazione di responsabilità. 
Gli acquisti possono essere effettuati sia direttamente dal privato che costruisce in economia, sia da parte dell'impresa costruttrice.
Può, invece, essere applicata ai beni finiti, l'aliquota del 10%, solo nell'ipotesi di interventi di recupero edilizio:
- acquisti di beni finiti che si inseriscono in un programma di RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE, ma non in un programma di lavori di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (in questo caso l'iva è sempre al 21%).
La legge 457/1978 (ma anche il D.P.R. 6/6/2001 n. 380), per gli interventi di recupero edilizio fornisce le seguenti definizioni:
Lettera c)  Restauro e Risanamento conservativo: gli  interventi  di  restauro, consistono in tutti  quegli interventi  mirati  a restaurare immobili di particolare valore architettonico, storico ed artistico; 
gli interventi di risanamento conservativo invece, sono quelli finalizzati ad adeguare  a mutate  esigenze funzionali, strutturali, formali, edifici  già esistenti  (es. adeguamento  altezze  solai, apertura  finestre  per  areazione etc.) 
Lettera d) Ristrutturazione edilizia: rientrano nella ristrutturazione edilizia, tutti quegli interventi che possono portare ad una struttura in tutto o in parte  diversa dalla preesistente.
Se si vendono beni finiti al 10%, come detto sopra, il venditore dovrà richiedere all'acquirente una dichiarazione liberatoria e la concessione edilizia rilasciata dal Comune (quest'ultima dovrà riportare il richiamo alla legge 457/1978 oppure al DPR 6/6/2011 n. 380 - Restauro e Risanamento conservativo e Ristrutturazione edilizia).
L'applicazione dell'iva al 10%, per la cessione dei beni finiti, pertanto può essere applicata solo nei casi contemplati dal D.P.R. 380/2001 e in questo caso la norma che permette l'applicazione dell'iva agevolata al 10% è contenuta nel D.P.R. 633/1972 Tabella A parte terza articolo 127-terdecies).


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