Bonus 36 e 55% al vaglio dell’Agenzia

La circ. n. 19 di ieri precisa che, in caso di vendita, le disposizioni sul trasferimento della detrazione del 36% si applicano anche per il 55%
Ai fini della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi volti alrecupero edilizio, l’art. 7 comma 2 lett. q) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011, ha soppresso l’obbligo di inviare lacomunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, per gli interventi agevolati i cui lavori siano stati avviati dal 14 maggio 2011.
Per tali interventi il contribuente, in luogo dell’adempimento soppresso, deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, se l’intervento è effettuato dal detentore dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto che gli conferisce titolo alla detenzione (ad esempio, contratto di locazione) e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Con la circolare n. 19/2012, diffusa ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i lavori iniziati nel 2011, la detrazione spetta anche se non è stata inviata la comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara (in altre parole la soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara riguarda l’intero anno 2011). Ciò a condizione che siano stati indicati i dati richiesti dalla vigente lett. a) del DM n. 41/1998 e che sia conservata la relativa documentazione nel modello 730/2012 o in UNICO 2012.
Coloro che hanno inviato la raccomandata al Centro di Pescara entro il 13 maggio 2011, dovranno barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO PF 2012, senza compilare le successive colonne relative ai dati catastali dell’immobile. Se, invece, la comunicazione è stata inviata entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio dei lavori, dovranno essere compilate le colonne relative ai dati catastali dell’immobile dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 o dei righi da RP51 a RP54 del modello UNICO PF 2012, senza barrare la colonna 2 “C.O. Pescara/Condominio” degli stessi righi.
Per quanto concerne i lavori su parti comuni, il documento di prassi precisa che ogni condomino può fruire dell’agevolazione per la parte spettante anche se non è in possesso della copia di tutta la documentazione, essendo sufficiente la certificazione da parte dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione, di essere in possesso della documentazione originale e contenente l’indicazione della somma di cui tenere conto ai fini della detrazione.
La vendita dell’immobile già oggetto di un intervento agevolato solleva il problema di individuare quale sia, tra dante causa (ad esempio, venditore) e avente causa (ad esempio, acquirente), il soggetto legittimato ad utilizzare la detrazione in tutto o in parte inutilizzata nei rimanenti periodi d’imposta (rate residue).
L’evoluzione normativa verificatasi in materia rende opportuno distinguere a seconda che l’atto di vendita sia stato stipulato, rispettivamente, prima del 17 settembre 2011, nel periodo compreso tra il 17 settembre 2011 ed il 31 dicembre 2011, oppure a partire dal 1° gennaio 2012.
L’art. 2 comma 12-bis del DL n. 138/2011, inserito in sede di conversione (L. n. 148/2011), prevedeva che, in caso di vendita dell’unità immobiliare su cui fossero stati realizzati gli interventi agevolati, la detrazione del 36% non utilizzata in tutto o in parte dal venditore, per i rimanenti periodi d’imposta potesse, in alternativa, essere trasferita al nuovo acquirente, oppure continuare ad essere utilizzata dal venditore (tale soluzione, in precedenza, non era consentita). A seguito dei trasferimenti avvenuti tra il 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della L. n. 148/2011) e il 31 dicembre 2011, il soggetto cui compete il diritto alla detrazione, per le rate residue, può quindi essere, a seconda dell’accordo intercorso tra le parti, il venditore o l’acquirente.
In assenza di specifiche indicazioni nell’atto di trasferimento, la circolare n. 19/2012 ha precisato che la parte di detrazione residua compete all’acquirente conformemente alla disciplina previgente.
L’Amministrazione finanziaria, con lo stesso documento ha ritenuto che i citati commi 12-bise 12-ter dell’art. 2 del DL n. 138/2011 siano applicabili anche agli atti di trasferimento tra vivi delle unità immobiliari sulle quali sono stati effettuati interventi di riqualificazione energetica agevolabili.
Fonte; Eutekne autore Arianna Zeni

Commenti