Bonus da 36% a 50% dall’entrata in vigore del Decreto Sviluppo

L’agevolazione aumenterà per le spese sostenute da tale data in interventi di recupero edilizio, mentre il 55% diventerà 50% nei primi sei mesi del 2013

Ad oltre una settimana dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, non è ancora approdato in Gazzetta il Decreto Sviluppo. Tra le novità più attese, il potenziamento della detrazione sugli interventi di recupero edilizio.
Infatti, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del DL e fino al 30 giugno 2013, la detrazione IRPEF del 36% spettante in relazione alle spese sostenute per determinati interventi di recupero edilizio sarà elevata al 50%.
La normativa di riferimento è l’art. 16-bis del TUIR che, a partire dal 1° gennaio 2012, ha determinato il “passaggio a regime” dell’agevolazione, originariamente introdotta per gli anni d’imposta 1998 e 1999 dall’art. 1 della L. 449/1997 e che è stata oggetto di ripetute proroghe negli anni.
Con il DL in materia di “crescita e sviluppo”, non soltanto la misura della detrazione è elevata al 50%, ma anche l’ammontare massimo delle spese rilevanti è incrementato da 48.000 euro a 96.000 euro.
In altre parole, l’agevolazione per gli intervento di recupero edilizio può essere così schematizzata:
- per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del DL: detrazione del 36% con un limite di spesa di 48.000 euro;
- mentre, per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del DL fino al 30 giugno 2013: detrazione del 50% con un limite di spesa di 92.000 euro.
Si noti che la norma in commento non fa riferimento alcuno alla data inizio o di fine dei lavori, ma si riferisce soltanto alle “spese documentate e sostenute”.
Si deve ritenere, pertanto, che la disposizione operi anche per gli interventi agevolabili già iniziati come per quelli già finiti, ma per i quali devono ancora essere eseguiti dei pagamenti. Si ricorda, infatti, che per l’imputazione delle spese ai vari periodi d’imposta vale il criterio di cassa; in altri termini, si ha riguardo alla data del pagamento (bonifico bancario o postale).
Tornando alle recenti precisazioni dell’Agenzia delle Entrate, contenute nella ris. 7 giugno 2012 n. 55, secondo cui i bonifici per il bonus del 36% che non rechino i dati richiesti dalla norma (DM 41/98) devono essere ripetuti indicando tutti i dati necessari, si osserva che, stante le novità contenute nel decreto in commento, l’onere di dover ripetere l’adempimento può avere, dal punto di vista fiscale, ripercussioni positive in capo al contribuente. Infatti, basterà attendere la pubblicazione del decreto per poi ripetere il bonifico una volta entrato in vigore.
Bonus del 55% fino al 31 dicembre 2012, poi diventa del 50%
Per quanto concerne, la detrazione IRES/IRPEF del 55% in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, si ricorda che è stata prorogata al 31 dicembre 2012 dall’art. 4, comma 4 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011).
La stessa norma ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2013, per gli interventi di efficientamento energetico competerà la detrazione IRPEF del 36% di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR.
Il Decreto Sviluppo “congela” l’applicabilità del citato art. 16-bis agli interventi in discorso.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, la detrazione IRES/IRPEF del 55% competerà per una quota pari al 50% delle spese sostenute (fermi restando i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento).
Contestualmente è stata soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione, contenuta nel comma 4 dell’art. 4 del DL 201/2011, che disponeva: “La detrazione prevista dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013”.
Sarà da decidere, quindi, quali saranno le sorti dell’agevolazione per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica a partire dal 1° luglio 2013.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI   

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