Bonus del 55% anche senza invio della documentazione all’ENEA

È possibile fruire dell’agevolazione anche se la documentazione non è stata inviata entro 90 giorni

La sanatoria per le comunicazioni e gli adempimenti indispensabili per fruire di benefici fiscali, introdotta dal decreto semplificazioni fiscali (DL 16/2012), in vigore dal 2 marzo scorso, è applicabile anche alla detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, nel caso in cui non sia stata inviata entro 90 giorni la richiesta documentazione all’ENEA.
È di questa opinione anche l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (cosiddetta ENEA) come si legge nella faq. n. 70 aggiornata al 15 maggio 2012.
Nello specifico, si ricorda che l’art. 2, comma 1 del DL 16/2012 ha stabilito che non è preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.
Per beneficiare del regime agevolato, inoltre, il contribuente deve:
- avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versare contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 471, mediante il modello F24.
In altre parole, anche l’ENEA ha confermato che il contribuente non perde il diritto a fruire dell’agevolazione in discorso sempreché le condizioni di cui sopra siano soddisfatte.
Per sanare l’omesso invio della documentazione sarà necessario provvedere all’invio entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui si sono conclusi i lavori agevolati.
L’ENEA ha ricordato che, nel caso in cui dal sito internet www.enea.it non si riesca a trasmettere la pratica, è possibile inviare la documentazione tramite raccomandata all’indirizzo ENEA, U.T. Efficienza Energetica, Via Anguillarese 301, 00123 Roma, iscrivendo sulla busta la dicitura “Detrazioni fiscali 55%. Anno...”, inserendo l’anno in cui si è completato il lavoro.
Per la comunicazione all’Agenzia si applica la sanzione
Si ricorda, inoltre, che non è interessata dalla sanatoria di cui al DL 16/2012 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli interventi cosiddetto “a cavallo d’anno”. Tale obbligo, introdotto dall’art. 29, comma 6 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), ha previsto che per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, debba essere inviata apposita comunicazione all’Agenzia, telematicamente, entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione.
Come precisato dalla circolare n. 21 del 23 aprile 2010 (§ 3.5), infatti, l’omesso invio della comunicazione all’Agenzia non comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF/IRES del 55%, ma l’applicazione della sanzione in misura fissa da 258 a 2.065 euro.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI    

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