Cedolare secca, ancora possibile l’opzione per il 2011

La circolare 20 dell’Agenzia precisa che, ai fini dell’opzione per il 2011, la raccomandata è tempestiva se inviata al conduttore entro il 1° ottobre 2012
Il regime opzionale della cedolare secca, disciplinato dall’art. 3 del DLgs. n. 23/2011, prevede, ai fini della sua applicazione, alcuni adempimenti inderogabili: primo tra tutti, l’invio preventivo al conduttore della raccomandata in cui su comunica l’esercizio dell’opzione stessa.
Tale adempimento, da porre in essere, a regime, prima della registrazione del contratto, doveva, per i contratti in essere al 7 aprile 2011, essere effettuato entro il primo atto idoneo ad esteriorizzare la scelta di avvalersi del regime opzionale. A precisare quale fosse tale momento è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/2011, individuando, al paragrafo 8.3, la data del 6 luglio 2011 (termine per il versamento della prima rata), se l’acconto della cedolare per l’anno 2011 doveva essere versato in due rate, piuttosto che il 30 novembre, se l’acconto doveva essere versato in un’unica soluzione oppure, infine, il 1° ottobre 2012 se non fosse dovuto alcun acconto.
Sull’argomento, l’Agenzia è intervenuta nuovamente con la circolare n. 20 di ieri, rispondendo ad una serie di quesiti in materia.
Con riferimento alla raccomandata, che, ricordiamo, deve avere la data certa e non può essere recapitata a mano, l’Agenzia ha precisato che quest’ultima può essere considerata tempestiva, ai fini dell’opzione per l’anno 2011, se inviata al conduttore entro il 1° ottobre 2012, identificando tale data con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Correttamente, viene precisato che tale termine vale anche in caso di presentazione del modello 730.
Tale chiarimento risulta di fondamentale importanza in quanto, considerando riaperti i termini per l’opzione, i singoli contribuenti, o meglio i loro consulenti, potranno valutare ex post l’applicazione del regime opzionale sulla base dei redditi effettivamente conseguiti.
L’Agenzia indica poi la strada da percorrere in caso di eventuale omissione di altri adempimenti.
Infatti, lo scopo della raccomandata è quello, da un lato, di comunicare al conduttore l’esercizio dell’opzione e quindi del venir meno della corresponsabilità nel pagamento dell’imposta di registro, ma dall’altro del “congelamento” del canone di locazione. Al riguardo, l’Agenzia ricorda che la stessa circolare 26/2011 aveva previsto, in caso di incasso del canone aggiornato, l’obbligo di restituire al conduttore i maggiori importi.
Altro adempimento da porre in essere è il pagamento degli acconti che, per l’anno 2011, era pari all’85% dell’imposta dovuta per il medesimo anno. Tale importo è stato successivamente ridotto al 68% dal DPCM 21 novembre 2011.
Per tale adempimento, si può ricorrere all’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/97, applicabile ai sensi dell’art. 3 del DLgs. n. 23/2011. Occorre, pertanto, effettuare il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzione nella misura ridotta stabilita dal citato art. 13 del DLgs. n. 472/97. A tal fine, occorre utilizzare il codice tributo “1992”, denominato “Interessi sul ravvedimento – Imposte sostitutive”, ed il codice tributo “8913”, denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”.
In caso di acconti IRPEF capienti, caso tuttaltro che infrequente, avendo il contribuente tenuto conto del reddito da locazione nella base imponibile IRPEF, sarà possibile inoltre presentare istanza per la correzione del codice tributo, chiedendo di variare parte dell’importo versato a titolo di acconto IRPEF in acconto per la cedolare secca.
Analogo comportamento, ricorda la circolare 20, può essere tenuto da coloro che presentano il modello 730.
La circolare affronta anche il problema dell’acconto 2012
Un altro problema affrontato dalla circolare riguarda l’acconto 2012. Il provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, nel prevedere le regole applicabili al versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo di imposta 2012, stabilisce che l’acconto è pari al 92% dell’imposta dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno precedente.
Al riguardo, la circolare 20 precisa che, se per il 2011 nulla si doveva a titolo di cedolare secca, conseguentemente non deve essere versato alcun acconto per l’anno 2012, a prescindere dall’esercizio dell’opzione, in tale anno, per i redditi di locazione.
Viceversa, se l’imposta è dovuta per l’anno 2011 ma, nel 2012, il contratto cesserà oppure si ritiene di revocare l’opzione, allora il contribuente può utilizzare il metodo previsionale, riducendo gli acconti entro il limite del 92% dell’imposta effettivamente dovuta. In tal caso, per il calcolo dell’importo, occorrerà però prestare attenzione alle eventuali locazione e conseguenti opzioni che possono sorgere entro la fine dell’anno.
Fonte: Eutekne autore Stefano SPINA

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