Dividendi esteri con credito di imposta in UNICO

Per i dividendi su partecipazioni qualificate, è possibile beneficiare del credito sulle imposte pagate all’estero
Secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello UNICO 2012 PF, i dividendi derivanti dalla partecipazione qualificata al capitale di una società estera devono essere riportati nella sezione I-A del quadro RL, indicando l’ammontare imponibile e le ritenute subite.
Per i redditi di capitale vige il principio della tassazione “per cassa”. Pertanto, affinché tali proventi concorrano al reddito imponibile prodotto nel 2011, è necessario che siano stati percepiti nel medesimo periodo d’imposta senza che rilevi il momento in cui è sorto il diritto a percepirli.
Ai sensi dell’art. 27 comma 4 del DPR 600/73, i dividendi di fonte estera hanno scontato nel 2011 una ritenuta d’acconto del 12,50% (passata al 20% a partire dal 1° gennaio 2012) a cura del sostituto residente che interviene nella riscossione dei medesimi.
A questa disposizione si affianca quanto stabilito dal comma 4-bis dell’art. 27 del DPR 600/73, secondo cui le ritenute alla fonte italiane sui dividendi e sui proventi assimilati di fonte estera (percepiti da persone fisiche e non relativi alle imprese) devono essere operate dal sostituto di imposta residente che interviene nella riscossione “al netto delle ritenute operate dallo Stato estero”. Pertanto, la base di calcolo su cui commisurare le ritenute alla fonte italiane da applicare in sede di riscossione è data dal dividendo o provento assimilato “originario” al netto dell’intero ammontare delle imposte estere su di esso applicate dal soggetto erogante, ivi compreso il caso in cui tali imposte risultino essere state prelevate in misura maggiore rispetto a quella prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con lo Stato estero da cui il reddito proviene.
Con riferimento agli utili relativi a partecipazioni qualificate, la ritenuta si applica sul 40% oppure sul 49,72% (per gli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) dell’importo già al netto delle ritenute applicate all’estero.
Si supponga un dividendo percepito nel 2011 che:
- ammonta a 100.000 euro ed è imponibile per il 49,72%;
- proviene dall’Irlanda, scontando una tassazione estera convenzionale del 15%.
In tal caso, nel 2011 il contribuente non imprenditore subisce una ritenuta a titolo di acconto dall’intermediario italiano pari a 85.000,00 x 49,72% x 12,50% = 5.282,75 euro. Inoltre, è tenuto alla compilazione del quadro RL1 del modello UNICO 2012 PF indicando:
- nella colonna 1, il codice 1, in quanto trattasi di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in un Paese estero che non applica un regime fiscale privilegiato;
- nella colonna 2, il 49,72% degli utili percepiti, ossia 49.720 euro;
- nella colonna 3, l’ammontare delle ritenute subite pari a 5.283 euro.
Occorre compilare il quadro CR o il quadro CE
Con riferimento alla ritenuta convenzione subita, è possibile procedere allo scomputo del credito di imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in quanto essa si riferisce ad un reddito che concorre alla base imponibile del percipiente. È necessario considerare, però, che l’art. 165 comma 10 del TUIR prevede che, “nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente”.
Per i dividendi “qualificati” provenienti dall’Irlanda, quindi, anche la detrazione dell’imposta estera avviene nella misura del 49,72% del prelievo applicato.
Nel caso di specie, quindi, durante la compilazione del quadro CR della dichiarazione dei redditi, occorre considerare che l’importo massimo scomputabile è pari a 15.000 x 49,72% = 7.458 euro.
Si ricorda che la compilazione della sezione I del quadro CR è riservata ai contribuenti che hanno prodotto redditi in un Paese estero in cui sono state pagate imposte a titolo definitivo, per le quali è riconosciuto il diritto a richiedere un credito d’imposta. Infatti, il credito per le imposte pagate all’estero spetta fino a concorrenza della quota d’imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo, e sempre nel limite dell’imposta netta italiana relativa all’anno di produzione del reddito estero.
Infine, occorre tener presente che, qualora siano stati prodotti all’estero redditi d’impresa oppure redditi d’impresa unitamente a redditi diversi da quelli d’impresa, non va utilizzato il quadro CR, ma deve essere compilato esclusivamente il quadro CE del modello UNICO.
Fonte: Eutekne autore Salvatore SANNA    

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