Dopo la cancellazione, il liquidatore può rispondere dei debiti IRES

I principi affermati nella sentenza n. 7327/2012 devono però essere vagliati alla luce del nuovo diritto societario
La sentenza n. 7327/2012 (si veda “Responsabilità del liquidatore «limitata» con la cancellazione dal Registro imprese” del 14 maggio 2012) ha affermato importanti principi relativi alla responsabilità di soci, amministratori e liquidatori a seguito di estinzione della società di capitali, derivante dalla semplice cancellazione dal Registro delle imprese.
Per lo specifico caso della liquidazione di soggetti IRES, vi è una peculiare responsabilità del liquidatore, applicabile, in costanza di determinati presupposti, anche a soci e amministratori.
L’art. 19 del DLgs. 46/99 specifica che l’art. 36 del DPR 602/73 è applicabile alle sole imposte sui redditi dovute dalle società di capitali, senza possibilità di estensione analogica né ad altri comparti impositivi né ai liquidatori delle società di persone. Per questo motivo, C.T. Prov. Milano 26 ottobre 2011 n. 327/05/2011 ha sancito che tale responsabilità non riguarda né l’IVA né l’IRAP.
Nella sentenza n. 7327, richiamando vari precedenti, si sostiene che la responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73 trova la sua fonte nella legge e può essere invocata dall’Amministrazione finanziaria qualora i ruoli in cui sono stati iscritti i tributi dovuti dalla società possano essere posti in riscossione e sia acquisita la legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione.
Si tratta, però, di un presupposto che poteva essere coerente con la giurisprudenza che si era formata prima della riforma del diritto societario, quindi ante DLgs. 6/2003, ove la società si considerava esistente sino alla soddisfazione dell’ultimo creditore, a prescindere dal dato formale della cancellazione (poteva avere quindi senso sostenere che le somme dovessero già essere iscritte a ruolo).
Ora, ciò difficilmente può ritenersi fondato, siccome in tal modo l’Ufficio non potrebbe mai far valere la responsabilità ex art. 36 del DPR 602/73 per le annualità più “vicine” alla cancellazione dal Registro delle imprese.
Non a caso, essendo l’ente estinto in via definitiva dopo la cancellazione, successivamente a tale momento non potrebbero più essere formati i ruoli in capo alla società.
Responsabilità anche per ex soci e amministratori
Un esempio può contribuire a chiarire la fattispecie.
Si supponga che la liquidazione di una società di capitali termini nel 2010 e che, nel medesimo anno, sia stata disposta la cancellazione dal Registro delle imprese. È impensabile che, in merito all’annualità 2010 ma anche 2009 e 2008, siano già state iscritte a ruolo le somme derivanti dagli accertamenti eseguiti su dette annualità, per una questione di semplice tempistica (gli accertamenti sul 2010 verranno notificati nel 2012 e nel 2013, poi seguiranno i ruoli).
Nel sistema pregresso, invece, non aveva rilievo la cancellazione della società, quindi poteva sostenersi la necessità dell’iscrizione a ruolo (infatti, se il ruolo a carico del soggetto cancellato dal Registro delle imprese fosse stato formato anni dopo la cancellazione, non vi erano problemi, posto che la società, agli occhi del Fisco, sarebbe ancora stata esistente).
Di conseguenza, perde rilievo l’assunto sostenuto nella sentenza, secondo cui incombe all’Ufficio l’onere di provare l’avvenuta iscrizione a ruolo.
Considerato che non si tratta di una responsabilità tributaria ma di una responsabilità ex lege, si applica l’ordinario termine di prescrizione decennale. L’aspetto non è da sottovalutare, siccome il termine prescrizionale, oltre ad essere ben più lungo di quello decadenziale contemplato dall’art. 43 del DPR 600/73, può essere interrotto da intimazioni ad adempiere.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

Commenti