Enti locali: ancora chance per i revisori esclusi dal primo elenco

I soggetti attualmente privi dei requisiti potranno iscriversi in una fase successiva
Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 15 giugno 2012, dell’avviso del Ministero dell’Interno che ha indicato la data a partire dalla quale i soggetti interessati a svolgere la funzione di revisione dei conti degli Enti locali possono presentare la domanda di inserimento nell’elenco previsto dall’art. 16 comma 25 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) nella fase di prima applicazione del DM n. 23/2012, pare utile soffermarsi sulle diverse fasi attuative e sui conseguenti requisiti e adempimenti necessari per poter ricoprire la carica in ciascuna di esse.
Il sistema delineato dal DM 23/2012 consente, infatti, a chi non ha i requisiti per poter accedere immediatamente all’elenco, di iscriversi in momento successivo. Occorre, quindi, avere ben chiari quelli che sono gli adempimenti imposti dal Legislatore, in modo tale da attivarsi per conseguire i requisiti eventualmente mancanti.
Come noto, i requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco sono, in primo luogo, differenziati in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli Enti locali, i quali – a tal fine – sono raggruppati in tre fasce: Comuni fino a 4.999 abitanti; 
Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane; 
Comuni con 15.000 abitanti o più e Province.
Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti per l’inserimento in ciascuna fascia, i soggetti interessati possono, comunque, chiedere di essere iscritti in una o più di esse. Più in particolare, coloro che sono in possesso dei requisiti per iscriversi nella fascia 3 possono iscriversi anche nelle fasce 1 e 2, così come quelli in possesso dei requisiti di iscrizione nella fascia 2 possono iscriversi nella fascia 1. Infatti, il DM 23/2012 prevede requisiti via via crescenti al crescere delle dimensioni dell’Ente locale revisionato. Ad esempio, il requisito dell’iscrizione da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, previsto per l’iscrizione nella fascia 1, è assorbito dall’iscrizione nel medesimo Registro o Ordine da almeno 5 o 10 anni, necessariamente richiesto per accedere, rispettivamente, alle fasce 2 e 3.
I requisiti si differenziano, in seconda battuta, a seconda che la procedura di estrazione si applichi per la prima volta (fase di prima applicazione) oppure si applichi a regime. Nel primo caso trova applicazione l’art. 4 del DM 23/2012, mentre nel secondo occorre guardare all’art. 3 del medesimo regolamento.
Ciò posto, in riferimento alla formazione e all’aggiornamento dell’elenco, l’art. 8 del DM 23/2012 fissa modalità e procedure differenziate, distinguendo tra tre successive fasi.
La prima fase (quella attuale) ha avuto inizio con l’entrata in vigore del DM 23/2012 e terminerà il 28 febbraio 2013. Durante questo periodo di tempo, il Ministero verificherà il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 del DM 23/2012 (cioè quelli previsti per la fase di prima applicazione) e disporrà l’iscrizione degli aventi diritto nell’elenco.
La circolare del Ministero dell’Interno 5 aprile 2012 n. 7 ha precisato, in merito, che, con riguardo al requisito del conseguimento dei crediti formativi (necessario per tutte le fasce di Enti locali), nella domanda di iscrizione gli interessati dovranno indicare, a pena di esclusione, di aver conseguito, nel triennio 2009-2011, almeno 15 crediti formativi, riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
La fase successiva, cioè quella intermedia, troverà attuazione dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013. In tale fase, potranno iscriversi nell’elenco:
- sia i soggetti già iscritti nell’elenco valido fino al 28 febbraio 2013, previa dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti – in questo caso – dall’art. 3 del DM 23/2012 (cioè quelli previsti per la fase a regime);
- sia i soggetti non iscritti in tale elenco, i quali, essendo in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del DM 23/2012, chiedono di essere inseriti per la prima volta.
In particolare, con riguardo al requisito del conseguimento dei crediti formativi, i soggetti interessati dovranno – in questo caso – dimostrare di aver conseguito nell’anno 2012 (più precisamente, dal 1° gennaio al 30 novembre) almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, i cui programmi e i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.
Infine, nell’ultima fase, che decorrerà dal 1° gennaio 2014, il Ministero provvederà ad aggiornare annualmente l’elenco, il quale sarà valido dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Analogamente a quanto visto in precedenza, in questa fase potranno accedere all’elenco sia i soggetti già iscritti (previa dimostrazione della permanenza dei requisiti), sia nuovi soggetti che abbiano nel frattempo maturato i requisiti.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA

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