Il coniuge non assegnatario è esonerato dal pagamento dell’IMU

L’ex casa coniugale è assimilata all’abitazione principale e gode dell’applicazione dell’aliquota ridotta ai fini IMU. 
Quindi, paga il 4 per mille ed ha diritto alla detrazione in ragione della quota di possesso per l’immobile posseduto dal coniuge separato o divorziato, non assegnatario della casa coniugale. 
Tuttavia, c’è da precisare che tale diritto spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.
Tale situazione è sempre stata criticata, in quanto il coniuge non assegnatario dell’immobile era costretto a pagare un’imposta relativa ad un immobile non più utilizzato. 
Ora, con il Decreto Semplificazioni, il coniuge non assegnatario sarà esonerato dal pagamento dell’IMU.
Il D.L. n.16/12 interviene affermando che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art.8 del D.Lgs. n.23/11, nonché all’art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. n.214/11, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”
Dunque il soggetto passivo ai fini Imu sarà il coniuge assegnatario.

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