Il prospetto ACE delle società di persone e ditte individuali

Disamina della disciplina agevolativa ACE introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011 e attuata dal D.M. 14 marzo 2012, con riferimento agli adempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi per le società di persone e per le imprese individuali, purché in contabilità ordinaria (per natura o per opzione), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Dovendo essere assicurato ai soggetti IRPEF (imprese) un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti IRES, la disciplina applicabile è sostanzialmente identica, fatta eccezione per la base a cui si applica il rendimento nozionale del 3%; infatti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, si assume, quale base, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.
Società di persone -Rigo RS 45
Rigo RS 45
Colonna 1 - Patrimonio netto 2011

Occorre indicare l’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (31 dicembre 2011). Nella relazione illustrativa al D.L. n. 201/2011 è precisato che non assume alcun rilievo che il patrimonio netto sia composto da capitale di vecchia formazione (ante 2010) o di nuova formazione, anche eventualmente derivante da apporti in natura. E’, inoltre, precisato che nel patrimonio netto è incluso anche l’utile d’esercizio, al netto dei prelevamenti in conto utili. La precisazione che rileva “tutto” il patrimonio netto dovrebbe consentire l’inclusione anche della riserve di rivalutazione.

La scelta del legislatore di assumere il patrimonio netto al posto delle variazioni di capitale proprio corrisponde non solo ad un’esigenza di semplificazione ma anche all’esigenza di rendere attuabile l’agevolazione ACE ad una tipologia di soggetti per i quali la formazione delle consistenze patrimoniali è molto diversa dalle società di capitali.

Colonna 2 - Riduzioni
Nella colonna 2 devono essere riportati i corrispettivi per gli acquisti di partecipazioni in società controllate, di aziende o di rami di aziende e le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva, esaminate nel precedente contributo per i soggetti IRES.
Colonna 3 - Differenza
Nella colonna 3 occorre indicare la differenza tra l’importo di colonna 1 (patrimonio netto) e quello di colonna 2 (riduzioni); qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, le successive colonne non dovranno essere compilate.
Colonna 4 - Rendimento
Nella colonna 4 occorre indicare il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, pari al 3% dell’importo indicato nella colonna 3, se positivo. Si ricorda che il tasso di rendimento nozionale è individuato annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con decreto ministeriale. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 il tasso è fissato al 3%.
Colonna 5 - Codice fiscale
Colonna 6 - Rendimento attribuito
Nella colonna 5 occorre indicare il codice fiscale del soggetto che ha attribuito per trasparenza il rendimento nozionale eccedente il proprio reddito complessivo netto dichiarato e in colonna 6 il relativo importo. Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto il rendimento nozionale da più soggetti, devono essere compilati tanti moduli quanti sono i soggetti trasferenti.
Colonna 7 - Rendimenti totali
Nella colonna 7 occorre indicare l’importo del rendimento nozionale complessivo, pari alla somma tra l’importo indicato in colonna 4 (rendimento) e quello indicato nella colonna 6 (rendimento attribuito) di tutti i moduli compilati. Qualora siano stati compilati più moduli, l’importo del rendimento complessivo va riportato soltanto sul modulo numero 1.
L’importo della colonna 7 del rigo RS45 deve, inoltre, essere indicato nel rigo RF55, colonna 4 (fino a concorrenza dell’importo indicato nella colonna 3)
Rigo RF55
e nel rigo RS19, colonna 1 - sino a concorrenza del reddito minimo presunto che risulta dal rigo RS18, colonna 5 - e, se eccedente quanto dedotto dal reddito d’impresa, nel rigo RN21, per la differenza, da imputarsi ai soci, in base al principio di trasparenza.
Rigo RS18
Imprese individuali - Rigo RS37
Rigo RS37
Colonne 1 - 7
Si rimanda a quanto sopra riportato con riferimento agli adempimenti dichiarativi per le società di persone.
Colonna 8 - Rendimento ceduto
Nella colonna 8 occorre indicare l’ammontare del rendimento nozionale ceduto ai collaboratori dell’impresa familiare (colonna 6 dei righi RS6 e RS7).
Colonna 9 - Reddito di spettanza dell’imprenditore
Nella colonna 9 deve essere indicato l’ammontare dei redditi d’impresa di spettanza dell’imprenditore che sono dichiarati nei seguenti quadri: RF (redditi di imprese in contabilità ordinaria), RG (redditi di imprese in contabilità semplificata), RD (reddito da allevamento di animali e attività agricole), RH (redditi di partecipazione in società di persone e assimilate).
Colonna 10 - Totale rendimento nozionale società partecipata/imprenditore
Nella colonna 10 si indica la somma tra l’importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell’imprenditore (importo della colonna 7 meno importo della colonna 8) che viene utilizzato in diminuzione del reddito complessivo e la quota dedotta dalle società partecipate beneficiarie della deduzione ACE.
Colonna 11 - Rendimento nozionale società partecipate

Nella colonna 11 deve essere indicata la quota del rendimento nozionale indicato nella colonna 10, relativa alle società partecipate beneficiarie della deduzione ACE.
Colonna 12 - Rendimento imprenditore utilizzato
Nella colonna 12 deve essere indicata la quota del rendimento nozionale indicato nella colonna 10, di spettanza dell’imprenditore (col. 7 - col. 8) che viene utilizzato in diminuzione del reddito complessivo da indicare nella colonna 5 del rigo RN1. Nel caso in cui il reddito complessivo sianegativo la presente colonna non deve essere compilata. Nel caso in cui il reddito complessivo sia positivo l’ammontare dell’agevolazione utilizzabile non può essere superiore al minore importo tra il reddito complessivo e la somma dei redditi d’impresa indicati nella colonna 9.
Colonna 13 - Eccedenza riportabile
Nella colonna 13 occorre indicare l’importo del rendimento nozionale che non è stato utilizzato in diminuzione del reddito d’impresa. Tale importo è pari alla differenza tra l’ammontare indicato nella colonna 7 e la somma degli importi indicati nelle colonne 8 e 12 ed è computato in aumento dell’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
Determinazione delle aliquote IRPEF e delle detrazioni
Si osserva che ai fini della determinazione delle aliquote IRPEF applicabili per scaglioni di reddito e dell’importo delle detrazioni spettanti (detrazioni per canoni di locazione, per carichi di famiglia, per coniuge a carico, per redditi di lavoro dipendente, di pensione e altri redditi), la quota ACE dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del primo scaglione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione.
Esempio
Reddito complessivo al netto della deduzione ACE (pari a 1.000 euro) = 15.000 euro
Reddito complessivo per la determinazione delle aliquote IRPEF = 16.000 euro
- 15.000 euro aliquota 23% = imposta 3.450 euro
- 1.000 euro aliquota 27% = imposta 270 euro
- imposta corrispondente alla quota ACE
(1.000 euro con aliquota 23%)= imposta 230 euro
Totale imposta 3.490 euro
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Esempio
Patrimonio netto al 31 dicembre 2011 (escluso l’utile d’esercizio) 400.000
Utile dell’esercizio 50.000
Reddito d’impresa 50.000
Reddito complessivo 70.000
Nel 2011 è stata acquistata un’azienda 45.000


Esempio
Fonte: Ipsoa autore Federico Lozzi

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