Imu, sanzioni e ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997) trova applicazione anche in materia di IMU. 
In base alle regole generali, è possibile usufruire del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 
Pertanto, in tema di IMU, la facoltà di ravvedimento è preclusa nel caso in cui l’Ufficio tributi del Comune abbia:
  • contestato la violazione;
  • invitato il contribuente ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  • inviato questionari al contribuente.
Considerato che il tributo è di totale competenza comunale, va segnalato anche che i regolamenti comunali possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto dalla disciplina del ravvedimento, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione delle sanzioni. 

Nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare tutta o parte dell’imposta dovuta, è possibile sanare la violazione versando in misura ridotta l’ordinaria sanzione pari al 30%. 

La sanzione è pari a:

  • 3% (1/10 del 30%), se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine, eventualmente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (0,2% per ogni giorno di ritardo) se lo stesso viene eseguito entro 15 giorni;
  • 3,75% (1/8 del 30%), se il versamento viene effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione o denuncia ICI relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
Per perfezionare il ravvedimento è necessario versare, oltre all’imposta omessa e le sanzioni ridotte, anche gli interessi calcolati su base giornaliera.

In base alle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria per il 2007), i singoli Comuni possono stabilire il tasso di interesse da applicare fino ad un massimo di 3 punti percentuali oltre il tasso di interesse legale (pari al 2,5% con decorrenza dal 1º gennaio 2012).


Sanzioni
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 504/1992 e dal D.Lgs. n. 472/1997 sono:
Violazione​
Sanzione​
​Omessa presentazione della dichiarazione
​Sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51 (1)
​Tardiva presentazione
​La sanzione di cui sopra è ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per la omissione della presentazione se la denuncia è presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni (1)
​Infedele, inesatta o incompleta dichiarazione che ha determinato la liquidazione dell’imposta in misura inferiore a quella dovuta
​Sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. Se le omissioni o gli errori riguardano elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258 (1)
​Omesso, parziale o tardivo versamento
​Soprattassa del 30% dell’ammontare dell’imposta non versata o versata in ritardo, ridotta ad 1/10 del minimo se il ritardo non supera 30 giorni (2), eventualmente ridotta ad 1/15 per ogni giorno di ritardo se il versamento viene effettuato entro 15 giorni.
​Omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti in dichiarazione, mancata restituzione entro 60 giorni di questionari inviati dai Comuni ed ogni altra violazione di obblighi non rilevanti ai fini del tributo
​Sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258
​​​ ​(1) Sulle somme dovute a titolo di imposta e soprattassa, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita da ciascun Comune, con il limite massimo di 3 punti percentuali, oltre al tasso di interesse legale pari al 2,50% con decorrenza dal 1º gennaio 2012.
(2) E ad 1/8 se il versamento avviene entro un anno dall’omissione.
Fonte: parte di articolo Ipsoa editore 5/2012 autore Roberta Aiolfi

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