Linea «morbida» dell’Agenzia per le società in perdita sistemica

In base ai chiarimenti forniti ieri, sono escluse dall’istanza disapplicativa le società congrue e coerenti in uno qualunque dei tre periodi d’imposta
Pacchetto di chiarimenti dall’Agenzia sulle società in perdita triennale: ieri sono infatti stati pubblicati sia il provvedimento contenente le ipotesi di disapplicazione automatica dalla nuova disciplina, sia la circolare n. 23 in materia.
Sono innanzitutto escluse da ogni obbligo di presentazione dell’istanza le società congrue, anche per adeguamento in dichiarazione, e coerenti rispetto agli studi di settore in uno qualunque dei tre periodi d’imposta di osservazione, nonché quelle società che determinano un reddito imponibile aumentando la perdita delle variazioni in diminuzione appostate per componenti di reddito non tassate per effetto di agevolazioni, tassate in via definitiva o con imposta sostitutiva.
Nella circolare, invece, l’Agenzia delle Entrate precisa che, laddove sia necessario presentare l’istanza di interpello disapplicativa, la stessa è distinta da quella finalizzata alla dimostrazione delle cause che non hanno consentito il superamento del test di operatività e, in particolare, che l’istanza riguardante le perdite potrà evidenziare anche circostanze che si sono manifestate in uno dei periodi di imposta di osservazione (cioè dal 2009 al 2011).
Scendendo nel dettaglio, il provvedimento ricalca, nella sua specificità finalizzata alle esclusioni per le società in perdita, le bozze che erano circolate nei giorni scorsi.
La sensazione è che, alla luce di quanto disposto dall’Amministrazione finanziaria, siano molte le società che potranno evitare la presentazione delle istanze disapplicative, in considerazione del fatto che le esclusioni individuate dalle lettere che vanno dalla a) alla m) possono riguardare uno qualunque dei tre periodi d’imposta che sono monitorati dalla L. n. 148/2011.
In altri termini, una società congrua, anche per adeguamento in dichiarazione agli studi di settore nel 2009, può evitare l’applicazione della norma nel 2012 anche se le perdite si sono verificate dal 2009 al 2011 ovvero, nello stesso triennio sono stati dichiarati due periodi d’imposta in perdita ed uno con un reddito imponibile inferiore al minimo.
Importanti appaiono, tra le altre, anche le cause di esclusione indicate alla lettera f) ed alla lettera h):
- la prima riguarda quelle società che hanno un MOL positivo, inteso come differenza tra le voci A) e B) del Conto economico e tenendo conto che, nell’individuazione dei costi della produzione, non vanno computati ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti. Questa ipotesi potrebbe dunque agevolare quelle società che finiscono in perdita per effetto di rilevanti posizioni finanziarie negative, come, ad esmepio, molte immobiliari;
- la seconda concerne la possibilità di aumentare la perdita dichiarata delle variazioni in diminuzione appostate in UNICO per effetto, ad esempio, di agevolazione ovvero di redditi assoggettati a tassazione sostitutiva od esenti. In altri termini, se una società nel 2009 ha evidenziato una perdita di 50 con variazioni PEX e dividendi per 200, il risultato da assumere sarà 150.
Possibile aumentare la perdita dichiarata delle variazioni in diminuzione
Ai fini della norma sulle società in perdita, valgono anche le cause di esclusione esplicitamente previste dall’art. 30 della L. n. 724/94, in relazione al periodo d’imposta di applicazione della norma e non riferite al triennio come invece quelle elencate dal provvedimento di ieri.
A supporto del provvedimento è giunta, come detto, anche la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 23, la quale precisa, tra gli altri punti, che:
- le istanze legate alla disapplicazione del mancato superamento del test di operatività e della norma sulle perdite devono essere distinte;
- inoltre, la presentazione dell’istanza disapplicativa delle norme sulle perdite può riguardare anche le vicende che si sono verificate in uno qualunque dei periodi d’imposta di osservazione. Ad esempio, l’istanza potrà riguardare la dimostrazione delle cause oggettive che hanno determinato la perdita nel 2009 o nel 2010;
Ai fini del versamento degli acconti per il 2012, pare infine di comprendere che la circolare assuma una linea “morbida” sulla tempistica degli interpelli, in quanto viene delineata l’ipotesi di presentazione dell’istanza anche prendendo come riferimento la scadenza del secondo acconto d’imposta, dove, in caso di risposta negativa, dovrà essere conguagliato anche il dovuto e non versato in sede di primo acconto.
Va infatti ricordato che in base a quanto previsto dalla L. n. 148/2011, l’acconto per il 2012 deve tenere conto delle nuove disposizioni e, per i soggetti IRES, con aliquota del 38%.
Fonte: Eutekne autore Duilio LIBURDI

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