Minimi per gli «ordinari», inderogabile il vincolo triennale

Regime applicabile anche da chi, prima del 1° gennaio 2012, ha perso e riacquistato i requisiti
L’art. 27, comma 1, del DL 98/2011 (cosiddetta “manovra correttiva”) stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei contribuenti minimi (art. 1, commi 96-117, della L. 244/2007) è applicabile – per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi, termine eventualmente prorogabile a quello di compimento del 35° anno di età – dalle persone fisiche che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007. Al fine di accedere a tale istituto, e beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (5%) e delle relative addizionali, è necessario che il soggetto passivo possieda, alla data di inizio dell’attività, i requisiti di cui agli artt. 27, comma 2, del DL 98/2011, e 1, commi 96 e 99, della L. 244/2007.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011, attuativo delle regime previsto dalla manovra correttiva, aveva disposto, in via transitoria, che, qualora i suddetti soggetti abbiano optato per il regime ordinario o per quello delle nuove iniziative di cui all’art. 13 della L. 388/2000 (cosiddetto “forfettino”):
 - possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il compimento del 35° anno di età;
- resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.
L’orientamento in parola è stato, poi, confermato dalla recente circ. n. 17/2012, secondo cui possono accedere al regime dei contribuenti minimi anche coloro i quali, negli anni precedenti al 1° gennaio 2012, hanno optato per il forfettino oppure per il sistema ordinario di determinazione dell’imposta: con riferimento a quest’ultima ipotesi, è stato altresì ribadito che sussiste l’obbligo di permanenza nel regime ordinario per almeno un triennio, a norma dell’art. 3 del DPR n. 442/1997. Ad esempio, nel caso di un contribuente che ha iniziato una nuova attività nel 2009, non costituente la mera prosecuzione di una precedente di lavoro dipendente od autonomo, che abbia optato – pur possedendo i requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della L. 244/2007 – per il regime ordinario, può accedere a quello dei contribuenti minimi già con decorrenza 1° gennaio 2012, essendo decorso il triennio di permanenza obbligatoria di cui all’art. 3 del DPR n. 442/1997. Tale beneficio può, tuttavia, essere usufruito per le sole annualità 2012 e 2013 – salvo che il contribuente al 31 dicembre di quest’ultimo periodo d’imposta non abbia ancora compiuto il 35° anno di età – per effetto delle quali è completato il quinquennio di efficacia del nuovo regime dei contribuenti minimi.
La circ. n. 17/2012 ha chiarito, inoltre, che il beneficio è invocabile anche dai soggetti passivi che, prima del 1° gennaio 2012, hanno perso e riacquistato i requisiti di cui all’art. 1, commi 96 e 99, della L. 244/2007, salvo il caso in cui l’originaria decadenza fosse stata causata dal superamento della soglia di ricavi (30.000 euro) di oltre il 50%, comportante l’applicazione triennale del regime ordinario (comma 111): al di fuori di tale ipotesi appare, pertanto, sufficiente – ai fini dell’accesso al regime dei contribuenti minimi – che l’interessato possedesse i requisiti di cui sopra “alla data di inizio dell’attività e nell’anno 2011, restando ininfluenti le vicende intercorse nel periodo intermedio”.
In conclusione si può, quindi, ritenere che il soggetto in attività a partire dal 1° gennaio 2008 – e in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1, commi 96 e 99, della L. 244/2007 e 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011 – si può trovare, con riferimento al 1° gennaio 2012, in una delle seguenti situazioni:
- se aveva applicato l’ex regime dei minimi può optare per il nuovo sistema, oppure per uno diverso (ordinario o semplificato), non potendo più, però, rientrare nel regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi, a prescindere dalla circostanza che non sia decorso completamente il quinquennio di efficacia, ovvero il contribuente non abbia ancora compiuto il 35° anno di età;
- se aveva scelto di adottare il regime delle nuove iniziative produttive, oppure quello ordinario o semplificato di determinazione del reddito, può optare per il regime dei contribuenti minimi, non potendovi, tuttavia, rientrare nel caso di successiva uscita dallo stesso, per facoltà o disposizione di legge. In alternativa, il soggetto passivo può continuare ad applicare il regime in corso – necessariamente, per il triennio obbligatorio, nell’ipotesi di sistema ordinario – e applicare quello dei contribuenti minimi in un secondo momento, rispettando le condizioni di cui all’art. 27, comma 2, del DL n. 98/2011 e il limite temporale massimo di cinque anni dall’inizio dell’attività o quello del compimento del 35° anno di età, eventualmente comprendente quello triennale previsto nel caso del regime ordinario.
Fonte: Eutekne autore Michele BANA

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